La Regione Umbria ha disposto con una Ordinanza
n. 14 del 06/02/2021, che da lunedì 8 al 21 febbraio 65 comuni
dell’Umbria finiranno in zona rossa: tutta la provincia di Perugia e sei comuni di quella di
Terni (Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, San Venanzo, Lugnano in Teverina
e Montegabbione). La decisione è maturata in seguito alla situazione
epidemiologica.
Di
seguito i comportamenti che
imprese e cittadini saranno tenuti ad adottare fino al 21 febbraio.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali sono CHIUSE ad eccezione delle attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell‘Allegato 23
e Allegato 24 del D.P.C.M del 14/01/2021 (di seguito allegati)
Vietato anche il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Le attività che possono rimanere aperte si svolgono nel rispetto
di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 7 del 22 gennaio 2021
• mantenimento in
tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non
inferiore ad un metro;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al
giorno ed in funzione dell’orario di apertura
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la
disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di
pagamento;
• garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a
quaranta metri possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un
massimo di due operatori;
B) per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato nel
limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di
pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la
distanza interpersonale di almeno un metro;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di
uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello
indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti
contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
- adozione di modalità
di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
CHIUSURE FESTIVE E
PREFESTIVE
Nelle giornate festive
e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali,
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a
eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di
generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e
librerie.
L’esercizio
dell’attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali,
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi
assimilabili avviene nel rispetto
di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 7 del 22 gennaio 2021 si svolgono nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
Misure per centri commerciali,
mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi
commerciali ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 9
lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.
È consentita l’apertura al pubblico dei centri
commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi
commerciali,aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture
assimilabili 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020 – di seguito per
brevità definiti “centri commerciali” ove non diversamente precisato – e di
tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate
in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai
sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in
tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di
sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione
individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
- Tutte le attività
che sono localizzate all’interno dei “centri commerciali” devono
rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema
di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 3
dicembre 2020.
- Nei parcheggi
devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri
commerciali” , con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
- I varchi di
accesso ai “centri commerciali” devono essere
organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da
garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita,
assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche
con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il
controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non
deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
- In caso di code
in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai “centri commerciali” devono
essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Tutti i “centri
commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni,
piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di
superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire
sempre la distanza interpersonale di
almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di
conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino
a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi
commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento,
- l’accesso è
regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie
lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre
la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo nei locali
pubblici e aperti al pubblico nonché in tuti gli esercizi commerciali ubicati
nei “centri commerciali” di esporre all’ingresso del locale un
cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo
sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti
per le specifiche attività.
- Gestori e
lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è
superiore a 37,5°C.
- I clienti
all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti alla misura della
temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a coloro con temperatura
inferiore ai 37,5°C.
- Deve essere data
ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione
delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi
devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in
particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri commerciali” presso i bagni,
all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
- I clienti devono
indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri
commerciali”, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili
con il loro utilizzo.
- E’ fatto divieto
ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree
comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di
ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate
le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 3 dicembre 2020.
- Ferma restando la
responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i
propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel
rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi
all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita
segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
- Tutti i lavoratori
dei “centri commerciali” compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono
indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro,
nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
- L’ingresso di
fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei “centri
commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il
distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di
protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza
ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se
possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli
durante le operazioni di carico e scarico.
- Laddove
necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica
adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire
con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe
e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
- Le persone
conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza
inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale.
- L’uso di
eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile
ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad
esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
- L’accesso ai “centri
commerciali” da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare
mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione
di certificato medico.
- Deve essere
fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni
(comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di
sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
- Deve essere
assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere
sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di
dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
- Ove possibile,
l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con
problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi
all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente dal personale di
sicurezza preposto.
- Il personale di
sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
- Deve essere
effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione
quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi
oggetto utilizzato dai clienti.
- I singoli negozi
e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri
spazi all’interno dei “centri commerciali”.
- Favorire il
ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere
correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.
- Deve essere data
informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
- Deve essere
fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le
misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica
all’ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la
trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno dei “centri
commerciali”.
MERCATI ALL’APERTO
APERTI SOLO le
attività per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici.
ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE
Le attività dei
servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
- Consegna a domicilio sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono
come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar
ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in
esercizi specializzati)
- Asporto consentito
fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.
- E’ vietato consumare
sul posto e nelle adiacenze
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI
PRESSO LE AREE DI SERVIZIO E DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTI
Aperti, senza limiti
di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati
presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli
itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali,
negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
ALBERGHI E RISTORAZIONE
Gli alberghi e altre
strutture ricettive possono rimanere aperti.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.
SERVIZI ALLA PERSONA
E’ CONSENTITO svolgere servizi di tintoria e lavanderia
anche industriale; servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei
saloni di barbiere e parrucchiere.
CHIUSI i centri
estetici.
COPRIFUOCO
Divieto di spostamento
dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Alcuni Comuni hanno
però introdotto il coprifuoco alle ore 21.00
LIMITI CIRCOLAZIONE
PERSONE
VIETATO
- fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province
autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.
- spostarsi all’interno
del comune di residenza, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative
dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere
attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.
CONSENTITO
- lo spostamento, una
sola volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, verso un’altra abitazione privata abitata,
tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle
già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che
si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri
minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà
genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro
convivono.
- lo spostamento dai
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso
degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
—————————————-
Si ricordano inoltre le disposizioni del DPCM di carattere
generale valide fino al 5 marzo 2021.
OBBLIGO ESPOSIZIONE CARTELLO
E’ confermato per
tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi
commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che
riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE STRADE O PIAZZE NEI CENTRI URBANI
Viene confermata la
possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie –
la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono
creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private
Sono SOSPESE le seguenti attività:
- palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- sale giochi, sale scommesse,
sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività
differente;
- gli spettacoli aperti
al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in
altri spazi anche all’aperto;
- sale da ballo e
discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste
nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle
cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è
fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo
che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate
le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- convegni, i congressi
e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a
distanza.
Per la REGIONE UMBRIA sono valide fino al 13 febbraio 2021 le
ulteriori seguenti regole:
Sono SOSPESE tutte le attività realizzate in presenza in
spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali,
centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per lo stesso periodo i
giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli
sportivi pubblici e privati. Detti soggetti possono svolgere attività
corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a
titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali,
figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti alle lingue straniere
nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento
interpersonale.
Sono SOSPESE tutte le attività di gara e competizioni
riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e
svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
È SOSPESO lo svolgimento degli allenamenti e
preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di
età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni
dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto. È
precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.
I corsi di formazione
realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti
Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, si svolgono in modalità a distanza.
Le attività in
presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e
non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti
scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono
consentite esclusivamente in forma individuale nel rigoroso rispetto delle
norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.