COVID, Zona rossa la provincia di Perugia e 6 comuni del ternano dall’8 al 21 febbraio

La Regione Umbria ha disposto con una Ordinanza n. 14 del 06/02/2021, che da lunedì 8 al 21 febbraio 65 comuni dell’Umbria finiranno in zona rossa: tutta la provincia di Perugia e sei comuni di quella di Terni (Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, San Venanzo, Lugnano in Teverina e Montegabbione).  La decisione è maturata in seguito alla situazione epidemiologica.

Di seguito i comportamenti che imprese e cittadini saranno tenuti ad adottare fino al 21 febbraio.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Le attività commerciali sono CHIUSE ad eccezione  delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell‘Allegato 23 e Allegato 24 del D.P.C.M del 14/01/2021 (di seguito allegati)
Vietato anche il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le attività che possono rimanere aperte si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 7 del 22 gennaio 2021

• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:

A) per locali fino a quaranta metri possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
B) per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;

  • adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
L’esercizio dell’attività nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n. 7 del 22 gennaio 2021 si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:

Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.

È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali,aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020 – di seguito per brevità definiti “centri commerciali” ove non diversamente precisato – e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.

  • Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 3 dicembre 2020.
  • Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri commerciali” , con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
  • I varchi di accesso ai “centri commerciali”  devono  essere  organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
  • In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Tutti i “centri commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale  di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei  singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento,
  • l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tuti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri  commerciali”  di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche attività.
  • Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
  • I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
  • Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
  • I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
  • E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 3 dicembre 2020.
  • Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
  • Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
  • L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei “centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
  • Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
  • Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
  • L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
  • Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
  • Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
  • Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
  • Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
  • Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
  • I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
  • Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno dei “centri commerciali”.

MERCATI ALL’APERTO

APERTI SOLO le attività per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

  • Consegna a domicilio sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti.
  • E’ vietato consumare sul posto e nelle adiacenze

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI PRESSO LE AREE DI SERVIZIO E DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTI

Aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

ALBERGHI E RISTORAZIONE

Gli alberghi e altre strutture ricettive possono rimanere aperti.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

SERVIZI ALLA PERSONA

E’ CONSENTITO svolgere servizi di tintoria e lavanderia anche industriale; servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

CHIUSI i centri estetici.

COPRIFUOCO

Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Alcuni Comuni hanno però introdotto il coprifuoco alle ore 21.00

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE

VIETATO

  • fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • spostarsi all’interno del comune di residenza, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.

CONSENTITO

  • lo spostamento, una sola volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
  • lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

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Si ricordano inoltre le disposizioni del DPCM di carattere generale valide fino al 5 marzo 2021.

OBBLIGO ESPOSIZIONE CARTELLO

E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE STRADE O PIAZZE NEI CENTRI URBANI

Viene confermata la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Sono SOSPESE le seguenti attività:

  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Per la REGIONE UMBRIA sono valide fino al 13 febbraio 2021 le ulteriori seguenti regole:

Sono SOSPESE tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per lo stesso periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Detti soggetti possono svolgere attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti alle lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.

Sono SOSPESE tutte le attività di gara e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

È SOSPESO lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto.  È precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

I corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, si svolgono in modalità a distanza.

Le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite esclusivamente in forma individuale nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.

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