Le regole per il monitoraggio degli aiuti COVID-19
a cura di Alessandro Tatone
Come noto, nel Decreto sostegni sono contenute le regole recanti disposizioni di recepimento delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE, contenente, a sua volta, il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Di recente il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema definendo i sistemi di monitoraggio/controllo del rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione UE. Monitoraggio degli aiuti Covid: le limitazioni delle Sezioni 3.1 e 3.2 Come premesso il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto, recependo la Comunicazione 19/03/2020 C(2020) 1863 final della Commissione Ue, ed in particolare l’art. 13 della medesima, una serie di aiuti di Stato sotto forma – fra l’altro – di contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali e crediti d’imposta. Nel dettaglio:
Art. 24: Esenzione IRAP riferita al saldo dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 ed al primo acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 purché nel periodo d’imposta precedente si siano realizzati ricavi non superiori a € 250 milioni;
Art. 25: contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi, produttori di reddito agrario con: ○ ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 non superiori a € 5 milioni; ○ fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli registrati nello stesso periodo del 2019;
Art. 28: Bonus canoni di locazione;
Art. 120: Spese adeguamento ambienti di lavoro;
Art. 177: Esenzione dalla prima rata dell’IMU, relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Successivamente e ad integrazione, è stato emanato il c.d. Decreto Agosto (DL 104/2020), soggiacente agli stessi vincoli imposti dal già citato art. 13, il quale ha introdotto:
Art. 78 comma 1: Esenzione della seconda rata IMU per la stessa tipologia di immobili individuati dall’art. 177 DL 34/2020;
Art. 78 comma 3: Esenzione dell’IMU dovuta per il 2021 per gli immobili accatastati D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ed ancora, con il c.d. decreto ristori (DL 137/2020) è stato stabilito:
Art. 1, 1-bis e 1-ter: introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese/lavoratori autonomi esercenti in via prevalente specifiche attività, che abbiano registrato fatturato e/o corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli registrati nello stesso mese dell’anno precedente;
Art. 8 e 8-bis: Estensione del bonus canoni di locazione, quale individuato dall’art. 28 DL 34/2020, per i mesi di ottobre / novembre e dicembre a favore di: ○ soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 (art.8); ○ imprese operanti in specifici settori/agenzie di viaggio/tour operator con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (art. 8-bis);
Art. 9 e 9-bis: Cancellazione della seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, a condizione che: ○ i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; ○ gli immobili siano ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020. Inoltre, con il DL 172/2020 (c.d. decreto di Natale), e specificatamente all’art. 2, il legislatore ha introdotto un ulteriore contributo a favore di soggetti esercenti l’attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive per COVID-19. Ulteriore proroga dell’esenzione IMU, questa volta per l’anno 2021, è stata introdotta con il comma 599 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), e sempre nel medesimo contesto (comma 602 art. 1 L. 178/2020) è stata prevista l’estensione del bonus canoni locazione di cui al citato art. 28, DL n. 34/2020 fino al 30.4.2021, a favore delle imprese turistico-ricettive nonché delle agenzie di viaggio / tour operator. Nel 2021 sono stati infine emanati due ulteriori decreti (“Sostegni” e “Sostegni-bis”) con cui è stato previsto:
un contributo a favore di soggetti: ○ con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni; ○ ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (art. 1 comma da 1 a 9 DL 41/2021);
un contributo, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l’attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all’art. 1, DL n. 41/2021 (art. 1-ter DL 41/2021);
definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni relative al 2017 e 2018 elaborati rispettivamente entro il 31/12/2020 e 31/12/2021, a favore dei soggetti che hanno subito una riduzione del volume d’affari 2020 superiore al 30% rispetto al 2019 (art. 5 comma 1-7 DL 41/2021);
esenzione della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, DL n. 41/2021 (art. 6-sexies DL 41/2021);
contributo a fondo perduto automatico/alternativo/per i soggetti con peggioramento economico (Art. 1 DL 73/2021) ;
estensione del bonus canoni locazione di cui al citato art. 28, DL n. 34/2020 (Informativa SEAC 3.8.2021, n. 236): ○ dal 30.4.2021 al 31.7.2021 a favore delle imprese turistico ricettive/agenzie viaggi/tour operator; ○ per il periodo 1.1 – 31.5.2021 per gli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo; ○ alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio. (Art. 4 DL 73/2021). I massimali imposti dalle Sezioni 3.1 e 3.2 L’articolo 2 D.M. 11/12/2021 ha individuato i massimali applicabili alle citate Sezioni 3.1 e 3.12 che possiamo schematicamente riepilogare nella tabella sottostante: SEZ. MASSIMALE PERIODO RICEZIONE AIUTO IMPORTO BENEFICIARIO 3.1 € 800.000 Impresa unica dal 19.3.2020 al 27.1.2021 €. 120.000 Imprese del settore della pesca / acquacoltura € 100.000 Imprese del sett. della produzione primaria prodotti agricoli €. 1,8 mil. Impresa unica dal 28.1.2021 al 31.12.2021 €. 270.000 Imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura €. 225.000 Imprese del sett. della produzione primaria prodotti agricoli 3.12 €. 3 mil. Impresa unica Dal 13/10/2020 al 27/01/2021 €. 10 mil. Dal 28/01/2021 al 31/12/2021 In tale contesto, per identificare correttamente il periodo di percezione dell’aiuto, e di conseguenza del rispetto dei massimali in questione, occorre far riferimento al momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. Come definito dalla Decisione 15.10.2021 C(2021) 7521 final della Commissione UE, tale termine deve individuarsi nella data di: ● approvazione della domanda di aiuto se la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; ● presentazione della dichiarazione dei redditi / approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta; ● entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi. L’autodichiarazione Come stabilito dall’art. 3 del DM 11/12/2021 per i beneficiari degli aiuti sopra elencati corre l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei massimali suddetti. Estrema attenzione deve però essere riservata, in tale contesto, al concetto di “azienda unica” che, in materia di aiuti di Stato, è rappresentata non solo da quella richiedente, ma dall’intero complesso aziendale che si costituisce tramite le relazioni di controllo tra le imprese che – eventualmente – costituiscono un gruppo. Sarà un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità di espletamento di tale nuovo obbligo. Non di meno, con specifico riferimento alla Sezione 3.12, sarà necessario attestare:
che l’ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura (compreso tra il 1.3.2020 e il 31.12.2021) è inferiore di almeno il 30 % rispetto al corrispondente periodo del 2019. Da considerare che – comunque – il periodo oggetto di attestazione non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;
che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% dei costi fissi (quelli che si sostengono a prescindere dal livello di produzione): ○ non coperti da assicurazioni, aiuti di Stato o altri sostegni; ○ sostenuti nel predetto periodo; ○ che non abbiano trovato copertura nei ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili (per le micro e piccole imprese vale il 90% dei medesimi costi fissi non coperti). L’eventuale perdita di esercizio è annoverabile fra i costi fissi non coperti. Nelle more del Provvedimento attuativo, c’è da sperare che nel medesimo intervento l’Amministrazione finanziaria individui specificatamente le fattispecie per cui si renderà necessaria la presentazione dell’autodichiarazione in questione giacchè, in molti casi, la medesima è già stata resa in sede di richiesta degli specifici contributi a fondo perduto (ad es. contributo “perequativo”). Cosa fare in caso di superamento dei limiti? Una volta espletati tutti i controlli del caso, qualora si verifichi il superamento dei predetti massimali, si potrà (e dovrà) procedere alla restituzione volontaria dell’aiuto indebitamente percepito, comprensivo di interessi. In mancanza, l’importo corrispondente sarà sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dal beneficiario. In assenza di nuovi aiuti, ovvero in caso di incapienza del nuovo aiuto, l’importo da recuperare andrà riversato. Per le modalità operative relative alla restituzione bisognerà attendere comunque apposito provvedimento dell’Amministrazione finanziaria. Fonte: DM 11 dicembre 2021. NdR: Potrebbe anche interessare … Aiuti Covid: come si compilano i modelli dichiarativi Il prospetto degli aiuti di Stato e le complicazioni per i contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: rapporto tra limiti degli aiuti Covid