COMPARTO EDILIZIA – Codice dei contratti pubblici: le ultime novità normative – Le modifiche alla disciplina introdotte dalla legge comunitaria 238/2021 edal D.L. 152/2021
Codice dei contratti pubblici: le ultime novità normative Le modifiche alla disciplina introdotte dalla legge comunitaria 238/2021 e dal D.L. 152/2021
di Evarita D’Archivio
Ormai è chiaro che il legislatore sta intervenendo “inseguendo” l’idea di un progetto organico ed unitario sulla materia dei contratti pubblici mettendo in difficoltà ancor di più le stazioni appaltanti già alle prese con un Codice degli appalti ormai monco e parcellizzato. L’anno 2022, infatti, si apre con nuovi interventi normativi: ● il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose; ● la L. 23 dicembre 2021, n. 238 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
Legge europea 2019-2020; ● il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Andiamo per ordine partendo dalla riforma più sostanziale, ovvero la Legge comunitaria.
La legge comunitaria La norma – che si attendeva da un po’ – introduce diverse modifiche per rispondere in modo completo ai rilievi che la l’UE ha da tempo fatto all’Italia ma anche per accogliere nuove proposte di emendamenti al Codice dei contratti pubblici da parte delle Commissioni parlamentari. Tali modifiche si applicano dal 1° gennaio 2022 alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in questione (G.U. n. 309 del 30.12.2021) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. In particolare, l’art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) della Legge n. 238/2021 interviene sui seguenti articoli del Codice: ● l’art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; ● l’art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; ● l’art. 80 – Motivi di esclusione; ● l’art. 105 – Subappalto (esecuzione nei settori ordinari); ● l’art. 113-bis – Termini di pagamento. Clausole penali; ● l’art. 174 – Subappalto (esecuzione contratti di concessione). 1.1. Ruolo e funzione del RUP Al fine di individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi è stata introdotta una nuova modifica all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo con l’inserimento del seguente testo: “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”. 1.2. Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria Sempre nell’ambito della discussione avvenuta in sede di Commissione parlamentare, “al fine di specificare che l’ammissione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”, è stata introdotta una modifica all’art. 46 del Codice volta ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Inoltre si prevede che con decreto ministeriale siano individuati i requisiti minimi che devono avere “gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura” per partecipare alle procedure di affidamento, in particolare con riferimento: ● all’obbligo di nomina di un direttore tecnico; ● alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale; ● agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); ● all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali. 1.3. Motivi di esclusione Le modifiche introdotte all’articolo 80 del Codice, hanno per lo più l’obiettivo di renderle coordinate con le novelle apportate all’articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Viene modificato, infatti, nei commi 1 e 5, per eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi un suo subappaltatore. Conseguentemente la condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell’operatore economico alla gara. Viene, inoltre, sostituito il quinto periodo, comma 4 dell’art. 80 che ora dispone: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”. In buona sostanza, si dispone che in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro. Sempre in coerenza con le modifiche al subappalto, è stato modificato il comma 7 dell’art. 80 al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto. 1.4. Il Subappalto L’art. 105 ha già subito delle importanti modifiche dal D.L. 77/2021, con questo intervento normativo viene completato l’iter di adeguamento della disciplina del subappalto alle Direttive europee. Pertanto: a) per effetto dell’abrogazione e modifica del comma 4, previa autorizzazione della stazione appaltante è possibile affidare un subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art. 80 e sia qualificato nella relativa categoria che, chiaramente, all’atto dell’offerta sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto del DGUE. È stato precisato, inoltre, che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori è posta a carico della stazione appaltante e non più del contraente fermo restando l’obbligo per l’affidatario di provvedere a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; b) è stato abrogato il comma 6 che prevedeva l’indicazione della terna di subappaltatori. Tali modifiche vengono, altresì, estese anche ai contratti di concessioni disciplinati dal medesimo Codice. Coerentemente con tali modifiche, è stato abrogato il comma residuale 18 dell’art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori); del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 (indicazione terna subappaltatori) e delle verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 riferite al subappaltatore. 1.5. Termini di pagamento – Clausole penali I rilievi della Commissione europea sull’art. 113-bis del Codice hanno riguardato la prassi applicativa che consentiva il pagamento entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta emesso entro 30 giorni dal certificato di collaudo. La nuova versione dell’art. 113-bis ha abbreviato gli adempimenti preliminari al pagamento dell’appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall’emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL). In sintesi si prevede che: ● il certificato di pagamento debba essere emesso contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità; ● il pagamento debba avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. All’art. 113-bis sono, inoltre, aggiunti i seguenti commi: 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis, salvo quanto previsto dal comma 1 – quater. 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. 1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
D.L. Milleproroghe Si segnala che l’art. 3, comma 4 prevede la proroga del termine previsto all’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici: pertanto l’incremento al 30% dell’importo dell’anticipazione prevista all’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti si applicherà, fermi i limiti già previsti dal medesimo art. 207, a tutte le procedure avviate entro il 31.12.2022.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Il D.L. in parola, per quanto concerne la materia degli appalti pubblici, introduce una serie di novità: Programmazione dei servizi di progettazione legati al PNRR: Art. 6-bis – Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche:
Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Avvisi delle procedure negoziate legate al PNRR Art. 6-ter – Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR). 1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta”. Limiti ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico L’argomento del CCT non è ancora del tutto sciolto dal legislatore che è più volte intervenuto (D.L. 76/2020, D.L. 77/2021 ed ora anche con D.L. 152/2021) mancando, ad oggi, il provvedimento del Ministero che deve definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità oltre che altri aspetti sulle modalità di costituzione: Art. 6, comma 8bis del D.L. 76/2020: «8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché’ all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente». Il nuovo D.L. 152 ha, quindi, introdotto una nuova modifica all’art. 6 del D.L. 76/2020, prevedendo all’art. 6-quater – Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti quanto segue:
All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “e con funzioni di assistenza per la” sono sostituite dalle seguenti: “nonché’ di”; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro”.