Cassa integrazione 2022, arriva la riforma degli
ammortizzatori sociali: le principali novità
di Rosy D’Elia – LEGGI E PRASSI
Cassa integrazione 2022, le principali novità della riforma degli
ammortizzatori sociali contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio in
esame al Senato. Come cambia la CIG: dalla platea di lavoratori
interessati alla compatibilità con l’attività lavorativa.
Cassa integrazione 2022: nel Disegno di Legge di Bilancio in esame al Senato
prende forma l’attesissima riforma degli ammortizzatori sociali, a cui il ministro
del Lavoro e delle Poltiiche Sociali Andrea Orlando ha cominciato a lavorare
fin dai primi giorni del suo mandato prendendo il testimone da Nunzia Catalfo.
L’arrivo della pandemia da Covid 19 nei primi mesi del 2020 ha determinato la
necessità di ampliare, in via eccezionale, le porte d’accesso agli strumenti di
integrazione salariale e l’ampio utilizzo che ne è stato fatto dai datori di lavoro
per far fronte agli effetti economici dell’emergenza ha imposto una revisione
del sistema.
I tempi sono cambiati, il mondo del lavoro è cambiato e anche la cassa
integrazione deve cambiare: in questa ottica nascono le numerose novità
inserite nel testo della prossima Legge di Bilancio.
Dalla platea di lavoratori interessati al computo dei dipendenti, sono diverse le
modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali in Italia che si applicheranno
dal 2022.
Cassa integrazione 2022, le principali novità della riforma
degli ammortizzatori sociali
La cassa integrazione consiste in una integrazione salariale riconosciuta in
presenza di rapporto di lavoro ha l’obiettivo di garantire un sostegno
economico ai dipendenti di aziende in situazioni di difficoltà.
Dal punto di vista della gestione degli ammortizzatori sociali, un ruolo di primo
piano spetta all’INPS che, in presenza di avvenimenti che portano alla
riduzione o sospensione dell’attività ordinaria, l’Istituto eroga una parte dello
stipendio ai dipendenti delle aziende, direttamente o tramite conguaglio al
datore di lavoro.
Il decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015, su cui la Legge di
Bilancio 2022 interviene, ha messo ordine tra le diverse tipologie di cassa
integrazione, ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà (a cui si aggiunge
anche la CIG in deroga).
Il testo rappresenta un corpo normativo unico sul tema, e ha previsto una
prima estensione della cassa integrazione anche agli apprendisti, oltre ad
avere incluso nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di
5 dipendenti, anziché più di 15, come previsto in precedenza.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali che sta prendendo vita nella
prossima Manovra, da approvare entro l’anno, sono diverse le novità in arrivo.
Le principali riguardano:
● la platea di lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale;
● il computo dei dipendenti;
● cambiano i massimali e il contributo addizionale;
● la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa;
● l’accesso alla CIGS.
Cassa integrazione 2022 per tutti gli apprendisti: la riforma
degli ammortizzatori sociali
Il testo del DDL Bilancio 2022 modifica la platea di lavoratori interessati dalla
cassa integrazione intervenendo sugli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
numero 148 del 14 settembre 2015.
Attualmente possono beneficiare della cassa integrazione i seguenti lavoratori
con un’anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l’unità produttiva per
cui si richiede il trattamento:
● Operai;
● Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante;
● Impiegati;
● Quadri;
● Lavoratori titolari di un contratto di inserimento;
● Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà;
● Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.
La modifica agisce su due fronti:
● si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità lavorativa necessaria per
accedere agli strumenti di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022;
● vengono incluse nuove categorie di lavoratori beneficiari.
In particolare la CIG 2022 diventa accessibile anche da:
● lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo
2 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
● lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca;
● lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione
e ricerca.
Continuano a rimanere fuori dirigenti e autisti dipendenti da titolari d’impresa.
Si aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, il 2 bis, al testo normativo oggetto di
revisione:
“Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei
dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i
dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera
con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”.
Cassa integrazione 2022 tra CIGO e CIGS: le principali novità
La CIGO è destinata ai datori di lavoro che rientrano nelle seguenti categorie:
● imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione
di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
● cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative
similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle
cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602;
● imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
● cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti
agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
● imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e
stampa di pellicola cinematografica;
● imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
● imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
● imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
● imprese addette all’armamento ferroviario;
● imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
● imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
● imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di
materiale lapideo;
● imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione
di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla
attività di escavazione.
● In caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’azienda deve
comunicare in via preventiva ai sindacati le cause di sospensione o di
riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero
dei lavoratori interessati.
Generalmente la durata massima della cassa integrazione arriva a 13
settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo
complessivo di 52 settimane.
Secondo le regole attualmente in vigore, si accede alla cassa integrazione
ordinaria in modo tale da garantire ai lavoratori che sospendono o riducono la
loro attività lavorativa un’integrazione salariale per due motivazioni:
● situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa
o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
● situazioni temporanee di mercato.
Diverso è il caso della CIGS, cassa integrazione straordinaria, che viene
invece riconosciuta per eventi aziendali strutturali:
● riorganizzazione aziendale;
● crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi
di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
● contratto di solidarietà.
Le condizioni relative alle prime due causali vengono riviste dalla riforma degli
ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio 2022. E cambiano anche i
tempi:
● per la riorganizzazione aziendale la durata massima è fissata in 24 mesi
nel quinquennio mobile;
● per la crisi aziendale in 12 mesi anche continuativi e una nuova
autorizzazione non può essere concessa prima che si sia concluso un
periodo pari a due terzi di quello
● relativo alla precedente autorizzazione.
Numerose sono le novità anche sul campo di applicazione della CIGS, che
attualmente si presenta come segue.
Lavoratori
impiegati
Categorie di aziende
Mediamente più di
15 dipendenti,
inclusi gli
apprendisti e i
dirigenti
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla
sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o riduzioni dell’attivita’ dell’impresa che
esercita l’influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita’
in dipendenza di situazioni di difficolta’ dell’azienda
appaltante, che abbiano comportato per
quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o
straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano
una riduzione di attivita’ in conseguenza della
riduzione delle attivita’ dell’azienda appaltante, che
abbia comportato per quest’ultima il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio
ferroviario, ovvero del comparto della produzione e
della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza
Più di 50
dipendenti, inclusi
gli apprendisti e i
dirigenti
a) imprese esercenti attivita’ commerciali, comprese
quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici
a prescindere dal
numero dei
dipendenti
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e società da queste derivate, nonché
imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e
movimenti politici
Si includono:
● le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti,
inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
● a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo
e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché
imprese del sistema aeroportuale, per specifiche causali.
● a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici per
specifiche causali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
In questo quadro di novità, poi, si inserisce l’estensione dei Fondi di
solidarietà bilaterale alle aziende con meno di 5 dipendenti ed escluse dalla
CIGO.
Cassa integrazione 2022, riforma degli ammortizzatori sociali:
novità sul contributo addizionale
In generale le novità sulla CIG non riguardano solo la platea di lavoratori e
datori di lavoro interessati, anche i massimali e il contributo addizionale.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo del trattamento di integrazione salariale,
indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del
trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di euro 1.167,91, e
viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Mentre dal 1° gennaio 2025 si introduce una riduzione di tre punti percentuali
del contributo addizionale per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti
di integrazione salariale per almeno 24 mesi:
● 6 per cento (anziché 9 per cento) della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno
di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
● 9 per cento (anziché 12 per cento) oltre il precedente limite e fino a 104
settimane in un quinquennio mobile.
Con l’aggiunta del comma 5 bis all’articolo 7 del decreto legislativo numero
148 del 14 settembre 2015, viene fissata la scadenza entro la fine del
secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del
provvedimento di autorizzazione per l’invio all’INPS di tutti i dati necessari per
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale.
Oltre i termini, il pagamento della prestazione risulta a carico del datore di
lavoro.
Cassa integrazione 2022: le novità sulla compatibilità con
l’attività lavorativa
Le novità della riforma degli ammortizzatori sociali hanno un impatto anche sul
rapporto tra cassa integrazione e attività lavorativa.
L’articolo 8 del testo di riferimento viene rinominato “Compatibilità con lo
svolgimento di attività lavorativa”.
Viene abrogato il comma 1:
“I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una
sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro,
calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Mentre il secondo comma viene riscritto.
I lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6
mesi o anche di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale
non hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Nel caso in cui il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo
determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del
rapporto di lavoro mentre con le regole attualmente in vigore non è previsto
per le giornate di lavoro effettuate.
Per la conferma ufficiale di tutte le novità sugli ammortizzatori sociali, in ogni
caso, è necessario attendere l’approvazione definitiva del testo della Legge di
Bilancio 2022