Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice tributo per la compensazione con modello F24

Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile
il codice tributo per la compensazione con
modello F24

di Diego Denora – IMPOSTE

Bonus sport per le sponsorizzazioni, l’Agenzia delle Entrate
approva il codice tributo da inserire nel modello F24 per la
fruizione in compensazione del credito d’imposta del 50 per cento
sugli investimenti pubblicitari. Ad istituirlo è la risoluzione numero
69 del 10 dicembre 2021.
Bonus sport per le sponsorizzazioni, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice
tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta con modello
F24.
L’agevolazione riconosce un importo pari al 50 per cento degli investimenti
pubblicitari effettuati in favore di leghe e società professionistiche e di società
e associazioni sportive dilettantistiche.
I soggetti che hanno diritto al credito d’imposta, introdotto dal decreto Agosto,
dovranno inserire la sequenza di cifre indicata nella risoluzione numero 69 del
10 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Per recuperare le somme deve essere inserito il codice tributo 6954. La
sequenza di cifre deve essere indicata nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”.
Bonus sport per le sponsorizzazioni, disponibile il codice
tributo per la compensazione
La risoluzione numero 69 del 10 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate
istituisce il codice tributo per la fruizione del bonus sport per le
sponsorizzazioni in compensazione tramite modello F24.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 81 del decreto Agosto e
prevede un credito d’imposta pari al 50 per cento per gli investimenti in
campagne pubblicitarie, incluse appunto le sponsorizzazioni.
Gli importi sono riconosciuti ai soggetti che hanno già fatto domanda al
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri entro la
scadenza del 1° aprile 2021.
I termini e i requisiti da rispettare erano già stati stabiliti dal dpcm del 30
dicembre scorso. I beneficiari della misura sono:
● imprese;
● lavoratori autonomi;
● enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nei confronti dei
seguenti soggetti:
● leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle
discipline olimpiche e paralimpiche;
● società sportive professionistiche;
● società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che
svolgono attività sportiva giovanile.
Il periodo di riferimento per gli investimenti è quello compreso tra il 1° luglio
2020 e il 31 dicembre dello stesso anno.
I soggetti in questione potranno recuperare le somme seguendo il codice
tributo istituito dal documento di prassi del 10 dicembre 2021.
Bonus sport per le sponsorizzazioni, la compilazione del
modello F24
Le modalità attuative del bonus sport per le sponsorizzazioni, tra le quali
l’utilizzo in compensazione e il rispetto del limite massimo stabilito dal
Dipartimento per lo sport, sono state definite con Dpr numero 196 del 2020.
I contribuenti che scelgono di beneficiare del credito d’imposta in
compensazione dovranno utilizzare il modello F24.
Nel modello dovrà essere inserito il codice tributo riportato nell’apposita
tabella riassuntiva.
Codice
tributo
Descrizione
6954
CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE –
articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
La sequenza numerica deve essere inserita nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”.
Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, il codice tributo deve essere indicato in corrispondenza
della colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno di riconoscimento del
credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il bonus spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, a
cui si può accedere dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Oltre al codice tributo in questione, nella giornata del 10 dicembre sono stati
istituiti altri due codici tributo:
● quello del super ACE 2021, previsto dal decreto Sostegni bis;
● la ridenominazione del codice tributo 2900 per il versamento della
commissione della conversione delle imposte anticipate in crediti,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 241 della Legge di
Bilancio 2021.
Quest’ultimo codice tributo è stato ridenominato “Canone art. 11 d.l. 59/2016 –
commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.

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