BONUS ED INCENTIVI – Bonus energia imprese, cosa fare in caso di rifiuto? Le FAQ delle Entrate

Bonus energia imprese, cosa fare in caso
di rifiuto? Le FAQ delle Entrate


di Diego Denora – IMPOSTE
Cosa fare in caso di rifiuto della comunicazione relativa al bonus energia
per le imprese? L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni nei casi in
cui si può rimediare ed evitare di perdere il credito d’imposta
Cosa fare nel caso in cui la comunicazione dei crediti d’imposta relativi al
bonus energia per le imprese venga scartata?
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire nel caso in cui sia
stato inserito un codice ATECO diverso da quelli per i quali sono state previste
le agevolazioni.
Nelle FAQ, risposte a domande frequenti, aggiornate al 10 marzo vengono
fornite anche le indicazioni da seguire se la società che ha presentato la
domanda per il bonus energia è diversa da quella che aveva maturato il
credito nell’anno 2022.
I casi presi in esame sono quelli per i quali sia stata effettuata la
comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.
Bonus energia imprese, i casi di rifiuto che possono essere corretti
L’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ, risposte alle domande frequenti,
relative al bonus energia per le imprese.
Con l’aggiornamento del 10 marzo scorso vengono affrontate alcune
situazioni in cui vengono rifiutate le comunicazioni dei crediti d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisto di energia.
Le ipotesi in cui è possibile recuperare la situazione si riferiscono a
comunicazioni inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2023.
Sono tre i nuovi casi che possono essere “sanati” seguendo le istruzioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Il primo è quello in cui la comunicazione sia stata presentata da un’impresa
con un codice ATECO principale che non rientra nell’elenco di quelli per i quali
sono previste le agevolazioni energetiche.
Nello specifico quelle aziende in cui il codice principale non è coerente con la
tipologia del credito maturato ma il codice ATECO secondario è pertinente.
Il secondo caso previsto è quello di un’impresa non attiva nel 2022 ma che ha
diritto all’agevolazione fiscale dal momento che lo ha acquisito dopo
un’operazione straordinaria dall’impresa che lo ha maturato nello scorso anno.
Il terzo caso è quello in cui il beneficiario del credito non sia titolare di una
partita IVA attiva, poiché con sede nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.
Bonus energia imprese: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la
correzione
Nel caso in cui un contribuente che rientra nei tre casi riportati in precedenza
si veda scartata la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso potrà
rimediare e non perdere il credito d’imposta, seguendo le istruzioni fornite
dalla stessa amministrazione finanziaria.
Se, infatti, sono rispettate tutte le condizioni per beneficiare dell’agevolazione,
lo stesso può inviare la comunicazione tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it
L’email potrà essere inviata anche oltre il 16 marzo 2023. Dovrà essere
compilato il modello che è stato approvato con il provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2023.
La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal beneficiario
dell’agevolazione.
L’oggetto del messaggio deve essere il seguente: “Scarto della
comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti
energetici” e il codice fiscale del beneficiario.
In alternativa alla firma digitale si può firmare il documento e scansionarlo, per
poi trasmetterlo allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel corpo del testo del messaggio di posta elettronica deve essere indicato il
motivo per il quale si richiede l’agevolazione e dovrà inoltre essere allegata la
ricevuta dello scarto.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate può essere inviata anche da un
intermediario abilitato, per conto del beneficiario dell’agevolazione.
Nel caso di errori di compilazione, invece, si dovrà inviare una nuova
comunicazione con i dati corretti attraverso i canali telematici dell’Agenzia
delle Entrate o tramite il servizio presente nell’area riservata del sito.
In tal caso la procedura deve essere effettuata entro la scadenza del 21
marzo 2023.

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