BONUS ED INCENTIVI – Bonus energia imprese 2023: tutte le misure e come funzionano

Bonus energia imprese 2023: tutte le misure
e come funzionano


Tutti i dettagli sui bonus energia previsti per le imprese energivore e
non energivore nel 2023
Anche nel 2023 è attivo il pacchetto “bonus energia imprese” contro il caro
prezzi. Riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche
sostenute nel corso dell’anno, i bonus energia imprese sono stati
confermati, ma ridotti.
Il credito d’imposta valido per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 in
misura ridotta rispetto ai valori del 1° trimestre 2023, come stabilito dal
Decreto contro il caro Bollette 2023. Può essere fruito in compensazione fino
al 31 dicembre 2023, usando i modelli aggiornati dell’Agenzia delle Entrate.
In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano i bonus energia
per le imprese nel 2023, come fare per ottenerli e quali sono i codici tributo da
inserire nel modello F24.
COSA SONO I BONUS ENERGIA PER LE IMPRESE 2023
Il “pacchetto” bonus energia 2023 in favore delle imprese comprende una
serie di aiuti sia per quelle energivore e gasivore sia per quelle a consumi
normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di
energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.
Per le aziende ad alto consumo il Governo aveva già introdotto, a partire da
marzo 2022, delle misure a fronte dei rincari dei costi dell’energia, poi
rinnovate e modificate nel corso dei mesi. Le ultime misure, in ordine di
tempo, sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2023 e poi, le riduzioni,
introdotte dal Decreto contro caro bollette. Si tratta, in particolare:
● per le imprese energivore e gasivore, di un credito d’imposta al
20% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e
utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un
incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come
da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;
● per le imprese non energivore, di un credito d’imposta al 10% per
la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023.
Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30%
rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era
pari al 35% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e
al 30% fino a dicembre 2022;
● per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta al 20% per la
componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023.
Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come
da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;
Le misure della Legge di Bilancio 2023, in estrema sintesi, aumentavano da
una parte le percentuali di credito rispetto a quelle previste inizialmente e,
dall’altra, confermavano l’assetto del tax credit fino al 31 marzo 2023. Poi, il
Decreto contro caro bollette ha esteso l’agevolazione fino al 30 giugno
2023, ma con drastiche riduzioni. Vale la pena ricordare che uno degli ultimi
interventi sul punto operato a novembre 2022 dal Decreto Aiuti Quater aveva
già alzato le percentuali del bonus energia imprese sino a tutto il mese di
dicembre, oltre ad introdurre la possibilità di rateizzazione delle bollette sino
ad un massimo di 36 rate mensili. Ma vediamo insieme i dettagli sui bonus
energia in favore delle imprese.
RISORSE DISPONIBILI
A copertura dell’agevolazione il Governo ha stanziato le seguenti risorse:
● 8.586 milioni di euro l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l’anno
2023 con il Decreto Aiuti Ter, articolo 1, comma 9;
● 2.726 milioni di euro l’anno 2022 e 317 milioni di euro per l’anno
2023 con l’articolo 1 comma 7 del Decreto Aiuti Quater;
● 21 miliardi di euro in totale per gli aiuti anti rincaro energia per
famiglie e imprese previsti nella Legge di Bilancio 2023;
● 4,9 miliardi di euro in totale per gli aiuti contro i rincari energia
previsti dal Decreto contro il caro bollette del 2023.
1) BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE
Per le imprese energivore e gasivore è attualmente previsto un credito
d’imposta al 20% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023 (era al 45% fino a marzo 2023
e 30% fino a dicembre 2022). A stabilire i termini è stato il Decreto contro il
caro bollette, come proroga con riduzioni di quanto previsto dalla Legge di
Bilancio 2023 che aveva riconosciuto il bonus fino al 31 marzo 2023. Può
essere fruito in compensazione, però, fino al 31 dicembre 2023.
A CHI SPETTA
Più precisamente, lo sconto è riconosciuto alle imprese a forte consumo di
energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 21 dicembre 2017. Per quanto riguarda le energivore, come
precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio
2022, le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del
Decreto Sostegni ter e rispettare le caratteristiche dell’articolo 3 (essere
impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità
elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte
consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi
energetici e ambientali). Gli stessi criteri valgono anche per il 2023.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Il tax credit deve essere fruito in compensazione entro il 31 dicembre 2023
presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure
ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE 376961
del 6 ottobre 2022. Bisognerà attendere, poi, il nuovo provvedimento AdE
con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal Decreto contro il
caro bollette. Per optare per la cessione del credito si può usare questo
modello aggiornato al 2023 seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate, sempre aggiornate. Si ricorda che il credito non concorre alla
formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. È inoltre
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
NOVITÀ SUL CALCOLO DEL BONUS
Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella
quantificazione del bonus, nel Decreto contro il caro bollette è previsto che
esse, se nel 1° e nel 2° trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso
fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una
comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della
componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il 2°
trimestre 2023.
Il fornitore è tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d’imposta. ARERA, infine, dovrà definire il
contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore
inadempiente.
2) BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE
Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta è del 10% (era
al 35% fino a marzo 2023 e al 30% fino a dicembre 2022), sempre per la
componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Anche
questo può essere fruito in compensazione fino al 31 dicembre 2023.
A CHI SPETTA
Ma chi si rivolge l’agevolazione? Il bonus energia elettrica imprese non
energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica (imprese energivore). In questo modo la platea
resta allargata (come era avvenuto già da ottobre 2022) anche alle piccole
imprese. Il tax credit viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa
dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023,
abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle
Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia
elettrica, si considerano:
● i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
● il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi
per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
● la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio,
diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente
energetica.
Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della
macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce
“spesa per la materia energia”.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo bonus va usato in compensazione entro il 31 dicembre 2023
per il credito relativo ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2023. Non concorre,
inoltre, alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP,
né è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo
sostenuto. Le imprese interessate possono, infine, cedere il loro credito per
intero a terzi una sola volta, secondo le direttive del Provvedimento AdE n.
24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere, poi, il nuovo
provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal
Decreto contro il caro bollette. Per optare per la cessione del credito è
possibile usare questo modello e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate, sempre aggiornate.
3) BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE
Il credito d’imposta, invece, per le imprese non a forte consumo di gas
naturale è pari al 20% della spesa (era al 45% fino a marzo 2023 e al 40%
fino a dicembre 2022). Grazie al Decreto contro il caro bollette è valido fino
al 30 giugno 2023 e può essere usato in compensazione fino al 31 dicembre
2023.
A CHI SPETTA
Il tax credit in questione spetta alle imprese non a forte consumo di gas
naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre
2023 o ceduto per intero a terzi (una sola volta) secondo le direttive del
Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere,
poi, il nuovo provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023
prevista dal Decreto contro il caro bollette. Chi vuole optare per la cessione
del credito, può usare questo modello aggiornato al 2023 e seguire le
istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sempre aggiornate.
Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della
base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto.
BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO
Come anticipato, i crediti d’imposta relativi ai consumi per imprese non
energivore e non gasivore sono cedibili solo per intero ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse
successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di
Superbonus. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore
di:
● banche e intermediari finanziari;
● società appartenenti a un gruppo bancario;
● imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Nel caso di cessione del credito è necessario inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione. Coloro che hanno acquistato il
credito (cessionari) possono alternativamente:
● utilizzarlo in compensazione tramite questo modello F24;
● cedere il credito ulteriormente per l’intero importo.
In questa pagina, trovate il modello per la cessione del credito, aggiornato
al 2023 con le istruzioni e le specifiche tecniche. La cessione dei bonus a
favore delle imprese energivore e gasivore, che hanno acquistato carburante
nel 1° trimestre 2023, deve essere comunicata all’Agenzia dal 5 aprile al 18
dicembre 2023. La cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della
pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, deve essere
comunicata entro il 21 giugno 2023.
I CODICI TRIBUTO
Con la Risoluzione del 14 febbraio 2023 e quella n.17 del 6 aprile 2023,
l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il bonus imprese
energivore e gasivore per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta
a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti
per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre

  1. Questi i codici tributo:
    ● “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese
    energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre
    2022, n. 197”;
    ● “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
    energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre
    2022, n. 197”;
    ● “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
    consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della
    legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    ● “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
    quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c.
    5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    ● “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
    l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo
    trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n.
    197”.
    In sede di compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione
    “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
    credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere
    al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito
    versati”.
    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito,
    nel formato “AAAA”.I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti
    dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato
    all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della
    cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione
    dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni
    delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli
    automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in
    compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario,
    pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato tramite apposita
    ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    Vi aggiorneremo non appena saranno forniti i nuovi codici per il secondo
    trimestre 2023.
    CODICI TRIBUTO PER CESSIONE CREDITO
    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 116285 del 3
    aprile 2023 è stata estesa la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta
    riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti
    energetici. Dunque, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in
    compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti con la Risoluzione
    n.17 del 6 aprile 2023 i seguenti codici tributo:
    ● “7746” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a
    favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2,
    della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
    ● “7747” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a
    favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3,
    della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    ● “7748” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a
    favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre
    2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    ● “7749” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a
    favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
    (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n.
    197”;
    ● “7750” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per
    l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e
    agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge
    29 dicembre 2022, n. 197”.
    LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE
    Il Decreto Aiuti Quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
    n.270 del 18-11-2022 aveva anche introdotto, oltre alla proroga per il bonus
    energia, la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle
    bollette di luce e gas da un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate
    mensili.
    La misura che a breve sarà resa operativa e su cui vi aggiorneremo, è
    destinata alle imprese con sede in Italia. In pratica, permette la rateizzazione
    degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di
    elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità
    di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31
    dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo
  2. La misura vale per i consumi fatturati entro il 31 dicembre 2023.
    In attesa del Decreto attuativo della misura, su cui vi aggiorneremo, il
    Ministero ha fatto sapere che l’opzione per la rateazione comporta la rinuncia
    ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre 2022.
    Per ottenere la dilazione è necessario che l’impresa, entro 15 giorni
    dall’emissione della bolletta, presenti istanza all’attuale fornitore tramite PEC.
    In caso di cambio di fornitore, sarà quello nuovo a verificare l’importo medio
    contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti
    fornitori ai quali è subentrato. Nei 30 giorni successivi alla ricezione
    dell’istanza, il fornitore, se accoglie la domanda, proporrà un piano di
    rateizzazione.
    Vi aggiorneremo sui dettagli non appena sarà pubblicato il Decreto attuativo a
    firma del Ministero dell’Ambiente e di quello delle Imprese.
    RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
    Decreto Sostegni Ter – Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb)
    pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.
    Decreto Bollette 2022 – Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Pdf 302 Kb)
    pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 01-03-2022
    Decreto energia 2022 – Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Pdf 377 Kb)
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022.
    Risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2022 (Pdf 628
    Kb);
    Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 750
    Kb).
    Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf
    626 Kb);
    Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf
    549 Kb);
    Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti Ter) pubblicato
    sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-9-2022 (Pdf 400 Kb);
    Provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022 (Pdf 747 Kb) – Modello
    (Pdf 157 Kb) – Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 73 Kb) –
    Specifiche tecniche (Pdf 1 Mb);
    Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf
    642 Kb);
    Risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf
    734 Kb);
    Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf
    558 Kb);
    Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 (Pdf 638 Kb);
    Risoluzione del 14 febbraio 2023 (Pdf 175 Kb);
    Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 – Decreto Aiuti Quater (Pdf 205
    Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del
    18-11-2022;
    Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;
    Testo del Decreto Legge 30 marzo 2023 n.34 (Pdf 161 Kb) – Decreto contro
    il caro bollette – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.76 del
    30 marzo 2023.

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