BONUS ED INCENTIVI – Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator 2022: come funziona, domanda – La guida completa per il bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator sotto forma di credito d’imposta al 50%. Riaperti i termini delle domande

Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e
tour operator 2022: come funziona, domanda
La guida completa per il bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour
operator sotto forma di credito d’imposta al 50%. Riaperti i termini delle
domande


Ripartiranno a breve le domande per richiedere il bonus digitalizzazione
agenzie di viaggio e tour operator. Riapre infatti lo sportello chiuso ad aprile
2022 perché dei 18 milioni euro disponibili nel 2022, rimangono ancora 3
milioni di euro.
Questo bonus viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura
del 50% sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Scopriamo insieme come funziona il bonus digitalizzazione 2022 per
agenzie di viaggio e tour operator, a chi spetta e come richiederlo.
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR,
COS’È
Il bonus per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, chiamato
anche “digitour”, consiste in un credito di imposta pari al 50% riconosciuto
sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale sino ad un
importo massimo di 25.000 euro. Questa agevolazione fa parte del pacchetto
IFIT – Incentivi per le imprese turistiche istituito dal Ministero per il turismo,
insieme al Superbonus turismo su cui vi consigliamo questo
approfondimento.
La misura è stata introdotta dall’articolo 4 del Decreto Recovery convertito
in Legge (ovvero testo coordinato del Decreto 6 novembre 2021, n. 152
convertito nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233) con lo scopo di incentivare
la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. I beneficiari, le
procedure per il riconoscimento del bonus e modalità di utilizzo sono poi state
stabilite dal Decreto Interministeriale 29 dicembre 2021, attuativo della
misura, siglato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
Dal momento che vi sono ulteriori risorse a disposizione, 3 milioni di euro non
utilizzati dalla prima tranche di domande, il Decreto interministeriale 10
agosto 2022 del MIT-MEF, apre l’agevolazione a nuovi progetti. La riapertura
è stata formalizzata con l’Avviso Pubblico prot. n. 1167/22 del 14 settembre

  1. Con successiva comunicazione del Ministero del turismo verranno
    rese note le date di apertura e di chiusura della piattaforma informatica per
    la nuova presentazione delle domande di ammissione. Non appena saranno
    comunicate vi aggiorneremo in questo stesso articolo.
    LE RISORSE FINANZIARIE
    Le risorse messe in campo per finanziare il bonus in questione ammontano a
    98 milioni di euro per coprire la misura fino al 2025. Di questi fondi, il 40% è
    riservato a interventi da realizzarsi nelle Regioni quali Abruzzo, Basilicata,
    Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio, questa
    è la distribuzione delle risorse anno per anno:
    ● 18 milioni di euro per il 2022, di cui sono stati spesi finora solo 15
    milioni di euro;
    ● 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
    ● 60 milioni di euro per l’anno 2025.
    Si precisa che tali risorse provengono da quelle messe a disposizione dal
    Recovery Fund per attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –
    PNRR e, in particolare, per seguire la linea progettuale “Digitalizzazione
    Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2.
    A CHI SPETTA IL BONUS PER LA DIGITALIZZAZIONE 2022
    Il bonus per la digitalizzazione può essere richiesto dalle agenzie di viaggi e
    dai tour operator con codice ATECO:
    ● 79.1;
    ● 79.11;
    ● 79.12.
    Vale solo per coloro che hanno e mantengono per i 5 anni successivi
    dall’ottenimento del beneficio i seguenti requisiti:
    ● essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese;
    ● non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
    concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure
    concorsuali;
    ● in caso di imprese estere, avere una sede operativa in Italia già attiva
    presso il Registro delle imprese al momento della domanda;
    ● essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva
    (DURC) ovvero non essere obbligato alla regolarità contributiva;
    ● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
    tasse secondo la legislazione italiana.
    Sono ammessi alla seconda tranche di incentivi, anche i soggetti che hanno
    partecipato alla procedura che si era conclusa il 4 aprile 2022, fermi restando i
    limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4 del Decreto Recovery convertito
    in Legge.
    SPESE AMMISSIBILI
    Il bonus sotto forma di credito d’imposta vale per gli investimenti e le attività
    finalizzati allo sviluppo del digitale. Si ottiene per le spese sostenute dal 7
    novembre 2021 al 31 dicembre 2024, entro i limiti di spesa dei 25.000 euro,
    per:
    ● l’acquisto, anche in leasing, e l’installazione di pc e altre attrezzature
    informatiche, modem, router e impianti wi-fi;
    ● l’affitto di servizi cloud relativi a server, connettività, sicurezza e servizi
    applicativi;
    ● l’acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e
    di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza
    degli incassi online;
    ● l’acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti
    web ottimizzati per il sistema mobile;
    ● la creazione o l’acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme
    informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line
    di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
    ● l’acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con
    i clienti;
    ● l’acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il
    collegamento all’hub digitale del turismo;
    ● l’acquisto o affitto di licenze del software Erp per la gestione della
    clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi
    al cliente;
    ● la creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di
    banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e
    report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di
    gestione;
    ● l’acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche
    per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte
    innovative.
    Niente sconto d’imposta, invece, per i costi di intermediazione commerciale.
    COME AVVIENE LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
    L’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato dal:
    ● Presidente del collegio sindacale;
    ● un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
    ● professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli
    esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti
    del lavoro;
    ● il responsabile del CAF.
    TERMINI DI AVVIO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
    La digitalizzazione deve interessare una sede operativa attiva in Italia al
    momento della presentazione della domanda. A tal fine è necessario produrre
    una scheda progetto dettagliata dell’intervento da realizzare e una relazione
    tecnica relativa al progetto stesso. I lavori vanno avviati entro un anno dalla
    data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei
    beneficiari del credito d’imposta e conclusi entro i successivi 12 mesi. È
    possibile chiedere una proroga di sei mesi, ma in ogni caso gli interventi
    devono terminare non oltre il 31 dicembre 2024, salvo proroghe per la
    seconda tranche di aiuti su cui eventualmente vi aggiorneremo.
    DOMANDA PER IL BONUS DIGITALIZZAZIONE 2022
    La prima tranche di domande per il bonus si è conclusa il 4 aprile 2022, ma a
    breve partiranno le domande per la seconda ondata di incentivi. L’azienda
    interessata può inoltrare una sola domanda per fruire del bonus digitour. Le
    domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica
    accessibile dal sito di Invitalia. Il link per l’accesso alla piattaforma per
    presentare le domande relative alla seconda tranche dell’incentivo sarà
    pubblicato con un avviso del Ministero del Turismo su cui vi aggiorneremo A
    definire le modalità è l’avviso pubblicato il 14 settembre 2022. Di seguito
    tutti i dettagli.
    1) COME PRESENTARE LA DOMANDA
    Le domande devono essere compilate, inviate e firmate digitalmente, insieme
    agli allegati, dal rappresentante legale del richiedente. Quest’ultimo deve
    essere in possesso di una casella Pec attiva e risultante dal Registro delle
    imprese.
    L’accesso alla procedura avviene tramite:
    ● SPID;
    ● Carta d’identità elettronica (CIE);
    ● Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    Una volta collegati, questi gli step che seguiranno:
    ● inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della
    domanda;
    ● generazione del modulo in formato “Pdf” immodificabile contenente i
    dati forniti dal richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
    ● caricamento del modulo di domanda di agevolazione compilato e
    sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
    ● invio del modulo;
    ● rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta
    presentazione della domanda, con riportato il giorno e l’orario di
    acquisizione dell’istanza e il suo codice identificativo.
    2) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
    Le domande per il digitour devono essere compilate, inviate e firmate
    digitalmente, insieme agli allegati, dal rappresentante legale del richiedente.
    Ecco la documentazione da allegare:
    ● copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di
    agevolazione, individuati nella domanda di concessione, ai sensi
    dell’articolo 5 del Decreto interministeriale del 29 dicembre 2021
    come modificato dal Decreto interministeriale 10 agosto 2022;
    ● copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle
    fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD,
    accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente. Il
    soggetto beneficiario dovrà effettuare distinti pagamenti per ciascuna
    delle fatture;
    ● copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri
    chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello
    stesso;
    ● dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatte in
    forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da
    copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti
    l’integrale pagamento del prezzo di acquisto:
    ● verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede
    operativa indicata nella domanda di concessione;
    ● comunicazione della conclusione dell’intervento;
    ● relazione finale, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
    notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario. La
    relazione dovrà contenere la descrizione dettagliata delle spese
    complessivamente sostenute e attestare la piena conformità delle
    stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di
    non conformità delle spese, la relazione finale dovrà contenere la
    dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e
    preventivamente autorizzate dal Ministero. Le variazioni dovranno
    avere ad oggetto spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto
    interministeriale del 29 dicembre 2021, come modificato dal Decreto
    interministeriale 10 agosto 2022;
    ● attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o in
    alternativa da un revisore legale iscritto al registro dei revisori legali, o
    da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli
    esperti contabili, o all’albo dei periti commerciali o a quello dei
    consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza
    fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
    ● certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del Decreto
    interministeriale del 29 dicembre 2021, come modificato dal Decreto
    interministeriale 10 agosto 2022.
    3) SCADENZA DELLE DOMANDE
    Non è stata ancora resa nota la data di riapertura delle domande per il
    digitour. Appena le date saranno ufficializzate, vi aggiorneremo. Nei successivi
    60 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero del Turismo, verificati i
    requisiti, pubblicherà l’elenco dei beneficiari. La prima finestra della procedura
    per richiedere il bonus invece, era stata aperta dalle ore 12,00 del 4 marzo e
    fino alle ore 17,00 del 4 aprile 2022.
    4) MODULISTICA DA SCARICARE
    Il sito Invitalia mette a disposizione la modulistica da utilizzare per presentare
    la domanda del bonus per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour
    operator. Ecco quindi che in questa pagina potete scaricare il modulo
    domanda, mentre il modulo DSAN su rispetto principi PNRR, lo trovate in
    questa sezione.
    5) ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
    In caso di dubbi o perplessità si può contattare Invitalia al numero
    848.886.886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Previsto l’addebito con
    ripartizione a tempo che prevede un costo al chiamante pari alla tariffa urbana
    a tempo per le chiamate da rete fissa. Per le chiamate da rete mobile la quota
    è definita dal singolo operatore. Inoltre, è possibile scrivere ad Invitalia
    dall’area riservata per chiedere informazioni.
    CUMULABILITÀ
    Gli incentivi del bonus digitour non sono cumulabili con altri contributi,
    sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi.
    Devono rispettare le condizioni e i limiti dei Regolamenti europei sugli aiuti di
    Stato.
    COME VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS
    Il bonus può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24,
    presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
    Entrate dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati,
    senza i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1,
    Legge n. 388 del 2000 e articolo 1, comma 53, Legge n. 244 del 2007).
    Inoltre, è indispensabile agire nel rispetto della normativa ambientale
    nazionale e unionale, che impone di non recare danni significativi agli obiettivi
    ambientali e allo sviluppo sostenibile.
    COME FUNZIONA IL BONUS PER LA DIGITALIZZAZIONE
    Invitalia procede all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sulla
    base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste rilevato dalla
    procedura online e i contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle
    risorse disponibili.
    Dal momento poi che l’agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla
    normativa UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” segue le deroghe
    temporanee previste per il periodo dell’emergenza pandemica. Dal punto di
    vista pratico, ciò significa che, sommando tutte le altre agevolazioni, l’impresa
    non può ottenere aiuti al di sopra dei 200.000 euro complessivi nell’arco di tre
    esercizi finanziari.
    RIFERIMENTI NORMATIVI
    Testo coordinato Decreto 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella Legge
    29 dicembre 2021, n. 233 (Pdf 1 Mb)
    Avviso Ministero del Turismo n. 2613/22 del 18 febbraio 2022 (Pdf 327 Kb)
    Avviso Ministero del Turismo 23 dicembre 2021(Pdf 1 Mb)
    Decreto del Ministro del turismo Ministro dell’economia e delle finanze
    del 29 dicembre 2021 (Pdf 420 Kb)
    Decreto interministeriale 10 agosto 2022 (Pdf 656 Kb)
    Avviso Pubblico prot. n. 1167/22 del 14 settembre 2022 (Pdf 330 Kb).
    fonte: TI CONSIGLIO UN LAVORO

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