BONUS ED INCENTIVI – Bonus carburante: bussola impazzita

Bonus carburante: bussola impazzita
di Claudio Sabbatini


Buoni carburante nel limite di 200 euro, con possibilità di travasare
l’eccedenza nella soglia di 258,23 euro prevista per i valori di beni e servizi in
natura…ma se viene superata la soglia, l’intero importo è soggetto ad
imposizione.
Questo si evince chiaramente dalla lettura di una recente circolare diffusa
dall’Agenzia delle Entrate, e un po’ meno chiaramente dalla norma.
Bonus carburante: il dettato normativo
Il documento di prassi avrebbe dovuto fungere da bussola in relazione
all’interpretazione dell’articolo 2, Dl 21/2022 che ha previsto, per il solo
periodo d’imposta 2022 (ma anche con erogazione del buono carburante
entro il 12 gennaio 2023, in virtù del principio di cassa allargato di cui
all’articolo 51, comma 1, Tuir), la possibilità per i datori di lavoro privati di
erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi,
esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro
per lavoratore.
La norma esclude da imposizione fiscale il valore dei buoni «nel limite di euro
200 per lavoratore» (così, espressamente la disposizione agevolativa).
Formulata così, poteva sembrare che la soglia rappresentasse una franchigia,
superata la quale vi sarebbe stato assoggettamento ad imposta, ma
limitatamente alla sola eccedenza.
Senonché, prosegue la norma, la non concorrenza del valore dei buoni alla
formazione del reddito avviene «ai sensi dell’articolo 51, comma 3» del Tuir,
secondo cui, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente,
«Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1,
compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del
dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore
normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale
dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23,
n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito».
Le interpretazioni non convincono
Secondo l’Agenzia, la soglia di 200 euro per i buoni carburante funziona
esattamente come quella di 258,23 prevista per gli altri benefit.
Al superamento del limite l’intero importo è tassato.
Così si esprime la circolare (la sottolineatura è nostra):
«Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento
delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma
3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 – comporta, in linea di
principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del
dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e
monitorate in maniera distinta».
In conclusione del documento, nell’affrontare il tema della sostituzione dei
buoni carburante con i premi di risultato, si afferma che:
«…il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di
beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti
buoni benzina per un valore di euro 200. Resta fermo che, in caso di
superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero,
sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato».
Invero, il richiamo fatto al citato comma 3 poteva essere inteso come
finalizzato a consentire l’erogazione dei buoni carburanti «ad personam e
senza necessità di preventivi accordi contrattuali».
È la stessa Agenzia ad attribuire questo significato al richiamo fatto all’articolo
3, laddove, nella nota 5 alla già citata Circolare, afferma che:
«Tale interpretazione deriva dal richiamo del solo comma 3 dell’articolo
51 del TUIR e non anche del comma 2, che, nell’elencare i “benefit” che
non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fa riferimento
“alla generalità o a categorie di dipendenti”».
Quindi, il richiamo al comma 3 non doveva valere anche per il meccanismo
del calcolo in caso di superamento della soglia.
Ed infatti la formulazione delle due disposizioni è differente: per il bonus
carburante si dice che non concorre alla formazione del reddito il valore dei
buoni «nel limite di euro 200 per lavoratore», mentre per l’ordinaria soglia dei
benefit si dice esplicitamente che essi non sono soggetti a tassazione «se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23
euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito».
Se la ratio del legislatore è quello di «contenere gli impatti economici dovuti
all’aumento del prezzo dei carburanti» non si vede il motivo per far venir meno
l’agevolazione – anche per la soglia fino a 200 euro – qualora il datore di
lavoro intendesse aiutare con un ammontare di «buoni carburante» più
elevato quei pendolari costretti a percorrere tanta strada per raggiungere il
posto di lavoro.
Estensione del bonus ai redditi di lavoro dipendente, non solo ai
lavoratori…
Un altro punto che desta perplessità è quello nel quale si estende
l’agevolazione al reddito di lavoro dipendente, e non ai soli lavoratori.
La norma consente la detassazione per i buoni erogati «ai lavoratori
dipendenti» e la circolare riporta una curiosa interpretazione affermando che:
«considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori
dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali
beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito
prodotto, ossia quello di lavoro dipendente».
Assodato tuttavia che l’ambito soggettivo della misura in esame rimane
espressamente circoscritto ai soli lavoratori dipendenti e che quindi non si
comprende il rimando alla tipologia reddituale che appare pleonastico, si fa
presente che in passato, in relazione alla deducibilità dei costi delle
autovetture concesse in uso promiscuo, l’agenzia delle Entrate aveva
puntualizzato che, poiché la norma (attuale articolo 164, comma 1, lettera
b-bis) del Tuir) fa riferimento ai lavoratori dipendenti (e non alla tipologia di
reddito), il trattamento ivi previsto non si estende ad altri soggetti (es. gli
amministratori), ancorché percepiscano redditi assimilati a quelli di «lavoro
dipendente» (circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, punto 10 e circolare 19
gennaio 2007, n. 1/E, paragrafo 17.2, punto B.1).
Una precisazione quindi quella della Circolare 27/E del 14 luglio 2022 di cui
non si sentiva la necessità.
fonte: COMMERCIALISTA TELEMATICO

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