Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: domanda dal 4marzo

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di
viaggio e tour operator: domanda dal 4
marzo

di Rosy D’Elia – IMPOSTE

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator:
domanda dal 4 marzo per accedere al credito d’imposta pari al 50
per cento delle spese sostenute previsto dal DL n. 152/2021 di
attuazione del PNRR. Le richieste devono essere inviate a Invitalia
entro la scadenza del 4 aprile 2022. Le istruzioni da seguire
Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: dal 4
marzo è possibile inviare domanda a Invitalia per ottenere il credito d’imposta
pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di software e
attrezzature fino all’importo massimo di 25.000 euro.
L’agevolazione insieme al Superbonus turismo rientra tra gli incentivi previsti
dal DL n. 152 del 2021 di attuazione delle PNRR, Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
La misura sarà accessibile anche nei prossimi anni, fino al 31 dicembre 2024.
Ma la scadenza da rispettare per accedere ai benefici nel corso del 2022 è
fissata al 4 aprile.
Il bonus per il digitale nel turismo rientra tra gli Aiuti di Stato e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della
produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi.
Le risorse messe in campo sono pari a 18 milioni di euro. In totale i fondi
disponibili ammontano a 98 milioni di euro, con una riserva del 40 per cento
dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Risorse Anno
18 milioni di euro 2022
10 milioni di euro 2023
10 milioni di euro 2024
60 milioni di euro 2025
Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour
operator: chi può presentare domanda dal 4 marzo
Il bonus digitalizzazione 2022 può essere richiesto dalle agenzie di viaggi e
dai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 che hanno e
mantengono per i 5 anni successivi all’ottenimento del beneficio i seguenti
requisiti:
● essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese;
● non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure
concorsuali;
● in caso di imprese estere, avere una sede operativa in Italia già attiva
presso il Registro delle imprese al momento della domanda;
● essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) ovvero non essere obbligato alla regolarità contributiva;
● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse secondo la legislazione italiana.
Si ha diritto a un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute
per gli interventi di investimenti e attività di sviluppo digitale:
● impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio metta a disposizione dei
propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download;
● siti web ottimizzati per il sistema mobile;
● programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti;
● spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
● servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
● strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in
tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
● servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in
relazione ai punti evidenziati.
Non possono essere inclusi, invece, i costi relativi alla intermediazione
commerciale.
Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour
operator: le spese ammissibili
La lista di spese ammissibili è stilata sulla base di quella già previsto per il
credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.
Per stabilire quali sono gli investimenti e le attività che permettono di accedere
all’agevolazione, il Decreto PNRR n. 152/2021 fa riferimento all’articolo
9 del DL n. 83/2014.
Più in particolare, nel Decreto interministariale del 29 dicembre
2021, è stato chiarito che possono rientrare nel campo di applicazione del
bonus digitalizzazione le seguenti spese:
● acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed
altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
● affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività,
sicurezza e servizi applicativi;
● acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di
software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli
incassi online;
● acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti
web ottimizzati per il sistema mobile;
● creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme
informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line
di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back
office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei
sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
● acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i
clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship
Management;
● acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il
collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1
del PNRR;
● acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource
Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing,
vendite, amministrazione e servizi al cliente;
● creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di
banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e
report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di
gestione;
● acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per
la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte
innovative.
Gli interventi oggetto dell’agevolazione devono essere realizzati presso una
sede operativa in Italia in un arco temporale di 12 mesi, prorogabili fino a 18, e
devono essere basati su una scheda progetto dettagliata e accompagnata da
una relazione tecnica.
Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour
operator: come presentare domanda dal 4 marzo
Tutti i dettagli e le istruzioni sulla presentazione della domanda per ottenere il
bonus digitalizzazione 2022 sono contenuti nell’avviso pubblico del
ministero del Turismo datato 18 febbraio 2022.
Agenzie di viaggio e tour operator interessate a beneficiare del credito
d’imposta hanno la possibilità di richiedere l’agevolazione a partire dalle ore
12 del 4 marzo tramite il canale attivato sul portale Invitalia.
L’accesso sarà possibile tramite le seguenti credenziali:
● SPID;
● CIE, carta d’Identità Elettronica;
● CNS, Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta all’interno della piattaforma sarà necessario seguire la procedura
online:
● inserire le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
● generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile con
le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e l’apposizione
della firma digitale;
● caricare il modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
● inviare la domanda;
● ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con il
giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice
identificativo.
Agenzie di viaggi e tour operator hanno a disposizione un mese per
procedere: la scadenza per richiedere il bonus digitalizzazione è fissata al 4
aprile 2022.
Entro i 60 giorni successivi, il Ministero del turismo procede alla concessione
del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle
domande.
Dopodiché i soggetti beneficiari possono presentare richiesta di
autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
La richiesta ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una
casella di posta elettronica certificata (PEC).
Nel testo si legge:
“Con successivo avviso verranno comunicate le date entro le quali potranno
essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione”
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di
autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, che può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a
quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti per
l’utilizzo dei crediti di imposta.

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