Bonus assunzioni donne, domande al via dall’11 novembre 2021: le istruzioni INPS

Bonus assunzioni donne, domande al via
dall’11 novembre 2021: le istruzioni INPS


di Giuseppe Guarasci – LEGGI E PRASSI

Bonus assunzioni donne, dall’11 novembre 2021 parte l’esonero
contributivo. A fornire le istruzioni per fare domanda è il messaggio
INPS n. 3809 del 5 novembre. Per la comunicazione di autorizzazione
bisognerà utilizzare il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto
Previdenziale.
Bonus assunzioni donne, al via l’esonero contributivo del 100 per cento fino a
6.000 euro annui.
A partire dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di
autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno
del Cassetto Previdenziale.
A sbloccare l’agevolazione è il messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021,
che fornisce le istruzioni per fruire dello sgravio contributivo.
Le richieste potranno riguardare le assunzioni e trasformazioni effettuate dal
1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, periodo per il quale è arrivato il via
libera della Commissione Europea alla maggiorazione del bonus per le
assunzioni di donne svantaggiate.
Per la fruizione dell’esonero contributivo sulle assunzioni o trasformazioni
effettuate nel 2022 sarà necessario attendere un ulteriore via libera da parte
dell’Europa.
Bonus assunzioni donne, domande al via dall’11 novembre 2021:
le istruzioni INPS
Dopo l’ok della Commissione europea, l’INPS adegua le procedure per il
riconoscimento dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne
svantaggiate, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, riconosciuto anche in
caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, e
compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche
amministrazione e le imprese del settore finanziario.
Sarà mediante il modulo “92-2012”, già utilizzato per la concessione
dell’esonero contributivo del 50 per cento introdotto dalla Legge Fornero, che
si potrà accedere al bonus per l’assunzione di donne svantaggiate, pari al
100 per cento dei contributi dovuti ed entro il limite di 6.000 euro annui.
Dall’11 novembre 2021 sarà possibile compilare e trasmettere all’INPS il
modulo per la richiesta di autorizzazione alla fruizione dello sgravio
contributive per le assunzioni e trasformazioni di donne svantaggiate
effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro potranno inviare la comunicazione online per la fruizione del
bonus assunzioni accedendo al Cassetto Previdenziale di riferimento sul sito
dell’INPS.
L’esonero dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, e nei flussi di
competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022 sarà possibile fruire
delle quote riferite ai mesi pregressi, da gennaio ad ottobre.
Come indicato nel messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, sarà
necessario compilare una comunicazione per ogni evento incentivabile
(assunzione, proroga o trasformazione).
Saranno automaticamente convertite nel bonus contributivo al 100 per cento,
senza ulteriori adempimenti, le domande già inviate in relazione all’incentivo
strutturale del 50 per cento previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della
legge n. 92/2012 in caso di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate
nel corso del 2021.
Bonus assunzioni donne svantaggiate 2021, le istruzioni INPS su
contratti incentivati e cumulo
In vista dell’avvio della fase di richiesta dell’esonero contributivo, è bene
evidenziare che le istruzioni INPS sui contratti incentivati e sulla durata del
bonus, calcolata in relazione alle caratteristiche della neo assunta, sono
contenute in due precedenti documenti di prassi:
● la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021 si sofferma su aziende
ammesse al beneficio, requisiti e condizioni per la fruizione del bonus
per l’assunzione di donne svantaggiate, ossia prive di impiego da sei,
dodici o ventiquattro mesi;
● il messaggio numero 1421 del 6 aprile specifica invece quelli che
sono nello specifico i rapporti di lavoro incentivati e la durata
dell’esonero riconosciuto, pari a 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in somministrazione e 18 mesi per i contratti di
lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di un
rapporto a termine.
Il messaggio n. 3809, oltre a dare il via alla fase di richiesta dell’esonero
contributivo, specifica invece i casi di cumulabilità ed incumulabilità con altri
esoneri o riduzioni.
A titolo di esempio, non sarà possibile cumulare il bonus per le assunzioni
di donne svantaggiate con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile
disciplinato dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, così come al bonus per le assunzioni di giovani introdotto
dalla Legge di Bilancio 2021.
Cumulo ammesso invece con altre agevolazioni di tipo contributivo, quali ad
esempio il bonus per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in
congedo per le aziende con meno di venti dipendenti o l’incentivo
all’assunzione di beneficiari di Naspi.
Sarà l’ultimo esonero introdotto a cumularsi con i precedenti, applicandosi
sulla contribuzione residua dovuta.

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