BANDI, CREDITO ED INCENTIVI – NEWSLETTER DICEMBRE 2021
ATTI DELLA REGIONE UMBRIA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 9 novembre 2021, n. 192.
Rifinanziamento del bando “Medium” all’interno della manovra Smart Attack.
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dai consiglieri Pastorelli (primo firmatario) e Fioroni, concernente: “Rifinanziamento
del bando “Medium” all’interno della manovra Smart Attack” (Atto n. 1041);
Udita l’illustrazione dell’atto da parte del consigliere Pastorelli;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 15 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 1041
DELIBERA
di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che all’interno della manovra regionale “Smart Attack” che cumula 25.500.000 euro, sono stati stanziati
4 milioni di euro per il bando “MEDIUM”, destinato alle PMI operanti nel settore manifatturiero e del commercio ed
agli artigiani e che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, verranno finanziati gli investimenti da 50.000 a
150.000 euro per i progetti d’investimento in digital transformation e quelli mirati ad introdurre le tecnologie in industria
4.0.
Tenuto conto che il tipo di agevolazione concesso è un finanziamento erogato da Gepafin al tasso d’interesse dello
0,5%, con preammortamento di 12 mesi e ammortamento di 60 mesi e che la parte concessa a fondo perduto arriva
fino al 35% del finanziamento.
Visto inoltre che sono previste premialità in caso di assunzioni, realizzazione di digital assessment, imprese femminili,
giovanili e per la sostenibilità ambientale.
Considerato che l’assessore allo Sviluppo Economico si è detto molto soddisfatto dell’interesse che il territorio umbro
ha mostrato per la misura economica messa in campo, in quanto la necessaria proroga della scadenza del bando, posticipata
al 31 luglio scorso, è stata adottata quale migliore risposta all’entusiasmo mostrato verso la manovra.
Rilevato che molte aziende si sono interessate al bando “MEDIUM” con una domanda da “overbooking” – 118 domande
presentate per un ammontare di 15.643.788,01 – e che nel contempo si stanno mettendo in gioco per rispondere alla
sfida lanciata sull’innovazione tecnologica e produttiva dalla Regione Umbria, tramite gli avvisi dedicati agli investimenti
in digitale e industria 4.0.
Ritenuto che sarebbe necessario provvedere celermente a rifinanziare anche il suddetto bando, stante la “sovraprenotazione”
riscontrata, in quanto misura fondamentale per la ripartenza che va stimolata e supportata con i giusti
strumenti, e che la manovra Smart Attack con il bando “MEDIUM” risponde esattamente a questa esigenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
IMPEGNA
L’assessore allo Sviluppo Economico, innovazione, digitale e semplificazione: a rifinanziare, in base alle risorse a
disposizione, il bando “MEDIUM”, per stimolare e supportare ulteriori investimenti nel digitale ed industria 4.0, rilevanti
per la ripartenza economica della Regione Umbria.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA
MISE: sostegno alle grandi imprese in difficoltà: istituito fondo da 400 milioni. Emanato il Decreto che dispone la riapertura dei termini: le domande potranno essere presentate dal 13 dicembre 2021 al 29 aprile 2022.
FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTA’: il Fondo GID, con una dotazione di 400 milioni di euro, è rivolto alle imprese in temporanea difficoltà finanziaria a seguito dell’emergenza Covid19 e punta a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani realistici di rilancio dell’impresa o di un suo asset.
PRESTITI AGEVOLATI: nel rispetto delle regole in vigore, si tratta della possibilità di ottenere prestiti agevolati.
La norma consente, infatti, al Mise di intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
PIANO DI RILANCIO DELL’IMPRESA: la concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.
DOMANDE: le domande potranno essere presentate dal 13 dicembre 2021 al 29 aprile 2022
INPS, IMPRESE EDILI: confermata la riduzione contributiva per il 2021
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA: è stata confermata, per il 2021, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (articolo 29, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).
DECRETO 30 SETTEMBRE 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
AGEVOLAZIONE: il beneficio consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
DOMANDA: per richiedere la prestazione è necessario inviare la domanda esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Comunicazioni online”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
CARATTERISTICHE: la circolare INPS 7 dicembre 2021, n. 181 precisa le caratteristiche della riduzione contributiva e le condizioni di accesso al beneficio, fornendo le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato, per la gestione delle domande e la compilazione del flusso UNIEMENS. (vedi sotto).
DOMANDE: datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2021, fino al 15 marzo 2022
CIRCOLARE INPS 7 DICEMBRE 2021, N. 181
Con il decreto del 30 settembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2021, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato in oggetto.
CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
MODALITÀ OPERATIVE
Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLO SGRAVIO
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2);
la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022.
DOMANDE
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2021, fino al 15 marzo 2022.
MISE: pubblicato il decreto che amplia le attività dell’industria del tessile, della moda e degli accessori che potranno richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti nel design, nell’innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del made in Italy.
INDUSTRIA DEL TESSILE: si tratta della nuova misura, prevista dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” finalizzata a “sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo” mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto.
BENEFICIARI: piccole imprese di nuova o recente costituzione che realizzano progetti innovativi e tecnologici.
FINALITA’: sostenere il settore del tessile, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
PROGETTI AMMISSIBILI: progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo; progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.
IMPORTO AMMISSIBILE: sono ammissibili progetti con spese tra 50 e 200mila euro da avviare dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione e da ultimare in 18 mesi.
CONTRIBUTI: verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere
complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro.
DOMANDE: a partire dal 22 settembre 2021
FINANZIAMENTI CON GARANZIA GRATUITA: da € 100.000 fino a e 2.000 a imprese sane con garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia, istruttoria ed esito in pochi giorni.
BENEFICIARI: società di capitali (Srl o Spa), società di persone (Snc o Sas), società Cooperative, Consorzi e altre società di capitali.
REQUISITI: almeno 500.000 di fatturato e almeno 2 bilanci depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate per le Snc e le Sas.
DURATA DEL FINANZIAMENTO: 6/7 anni con 1 anno di pre ammortamento.
TERRITORIALITA’: sono ammesse le imprese con sede in tutte le regioni.
DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO: non è richieste nessun vincolo di destinazione.
Il finanziamento può essere usato per qualsiasi finalità, per esempio per ripristinare la liquidità, per acquisto scorte, marketing, pubblicità dipendenti, spese di esercizio, oneri di gestione vari, o per dare il via ad un nuovo progetto.
PROCEDURA: COMPLETAMENTE ON LINE.
TEMPI D’ISTRUTTORIA: 7 giorni circa;
TASSI: di tipologia bancaria ordinaria, in base al rating del richiedente.
GARANZIE RICHIESTE: nessuna, con accesso diretto al Fondo Centrale di Garanzia.
AGEVOLAZIONE: concessione della garanzia gratuita del Fondo Centrale di Garanzia, senza nessuna richiesta di intervento di un confidi.
REQUISITI: aziende sane e assenza di segnalazioni negative.
DOMANDE: a sportello.
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: la misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
BENEFICIARI: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA: Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
– 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
AUMENTO: la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE: il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
COOPERATIVE: la misura prevede finanziamenti agevolati a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
BENEFICIARI: Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali che siano già partecipate da CFI, operanti in tutti i settori produttivi.
FINALITA’: agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI:le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: il finanziamento agevolato ha le seguenti caratteristiche: durata fino a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; tasso zero; fino a due milioni di euro.
MISE – COOPERATIVE – NUOVA MARCORA
Aperto lo spertello per i finanziamenti agevolati e i contributi alle cooperative.
Previsti finanziamenti a tasso zero del 100% degli investimenti, fino a 2 milioni.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita da CFI, a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
FINALITA’
Agevolare nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, appartenenti a tutti i settori economici, in tutto il territorio nazionale.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 che, come previsto all’ art. 1, comma 1, lettera f) del DM 4 gennaio 2021, che siano già partecipate da CFI.
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
c) operanti in tutti i settori produttivi;
rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese;
partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., ovvero che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.
ESCLUSIONI
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
LE PREDETTE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE CONCESSE, ALTERNATIVAMENTE, A FRONTE:
a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste.
b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa;
A- In regime di ESENZIONE
L’agevolazione viene concessa alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’art. 17 del Regolamento di esenzione1 , a fronte della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato.
B- In regime DE MINIMIS
L’agevolazione viene concessa In regime DE MINIMIS3 , a fronte di esigenze di liquidità, direttamente finalizzate all’attività di impresa:
– connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione, ovvero
– connesse ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, commisurate su un arco temporale di 12 mesi.
SPESE AMMISSIBILI
Scarica elenco dettagliato delle iniziative e delle spese ammissibili
Allegato 1. Iniziative e spese ammissibili
FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato di importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione detenuta da CFI ai sensi della L. 49/85, nel limite complessivo di € 2.000.000,00;
a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
d) in caso di finanziamenti concessi per nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro due milioni.
PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE L. 49/85 – (LEGGE “MARCORA”)
La concessione del finanziamento agevolato è subordinata all’assunzione da parte di CFI di una partecipazione di minoranza ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., la cui entità funge anche da parametro base per la determinazione dell’importo massimo concedibile a titolo di finanziamento agevolato.
Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/85, deve, pertanto, essere contestualmente presentata domanda a valere sull’intervento partecipativo.
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dello strumento:
1. VALORE MASSIMO:
pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale,
nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa.
2. FINALITA’
sia per investimenti, sia per il circolante.
3. DURATA
non oltre 10 anni.
Il 25% da rimborsare entro il 5° anno;
il 75% entro il 10°.
DOMANDE
Possono presentare domanda di finanziamento agevolato ai sensi del DM 4 gennaio 2021 soltanto le società cooperative che, come previsto all’ art. 1, comma f) del decreto, siano già partecipate da CFI ovvero presentino contestualmente a CFI domanda di partecipazione ai sensi della L. 27 febbraio 1985 n. 49 (c.d. Legge Marcora)
AGEVOLAZIONI ISMEA PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE IN AGRICOLTURA: contributo a fondo perduto del 35% abbinato al mutuo a tasso zero del 60% dell’investimento. Investimento massimo € 1.500.000.
AGEVOLAZIONI: al contributo a fondo perduto del 35% resta abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al 60 per cento dell’investimento.
FINALITA’: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani.
La misura è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa.
BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.
FINANZIAMENTO: Investimenti fino a euro 1.500.000; Durata da 5 a 15 anni.
DOMANDE: a sportello.
CONTRATTO DI SVILUPPO INDUSTRIALE, TURISTICO O DI TUTELA AMBIENTALE: contributi e finanziamenti per progetti industriali di grandi dimensioni.
LOCALIZZAZIONE: tutto il territorio nazionale.
INVESTIMENTO MINIMO DELL’ INTERO PROGETTO: 20 milioni di €;
INVESTIMENTO MINIMO DELLE IMPRESE ADERENTI: 1,5 milioni di €;
INVESTIMENTO MINIMO DEL PROMOTORE: 10 milioni di €;
BENEFICIARI: tutte le imprese, italiane ed estere.
CONTRATTO DI RETE: il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato anche da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
AGEVOLAZIONI: le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
-FINANZIAMENTO AGEVOLATO: nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
-CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: (vedi tabella sottostante);
-CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI:(vedi tabella sottostante);
-CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA: (vedi tabella sottostante);
-PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO: con decreto del mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente.
DOMANDE: misura aperta. Domande a sportello.
CONTRATTO DI SVILUPPO
Con decreto direttoriale 17 settembre 2021 è stata disposta, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratto di sviluppo per i quali, con decreto direttoriale 4 agosto 2021, era stata disposta la chiusura.
CONTRATTO DI SVILUPPO: di tipo industriale, turistico e di tutela ambientale
Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
E’ composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
FINALITA’
I CONTRATTI DI SVILUPPO HANNO PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
BENEFICIARI
I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI SONO:
l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete.
L’IMPORTO COMPLESSIVO
L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE E DEI COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI:
non deve essere inferiore a 20 milioni di euro,
SPESE AMMISSIBILI
IL PROGRAMMA DEL SOGGETTO PROPONENTE DEVE, INOLTRE, PRESENTARE SPESE AMMISSIBILI
non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
CONTRIBUTI
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
contributo in conto interessi
contributo in conto impianti
contributo diretto alla spesa
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.
DIMENSIONE MINIMA DEGLI INVESTIMENTI
TABELLA DIMENSIONE MINIMA INVESTIMENTI
AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALI E TURISTICI
TABELLA AGEVOLAZIONI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALI E TURISTICI
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
Con decreto del Mise sono state inoltre ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per Invitalia, di integrare le agevolazioni in forma di contributo o di finanziamento intervenendo per integrare il capitale di rischio del soggetto proponente, in particolare:
Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici,
dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.
La partecipazione deve essere:
a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione.
A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento.
Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;
c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.
Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata.
IMPRESE TURISTICHE: credito di imposta del 80%, più contributo a fondo perduto pari al 50% e finanziamento a tasso agevolato.
DECRETO-LEGGE: 6 novembre 2021, n. 152.
FINALITA’: migliorare la qualita’ dell’offerta ricettiva.
BENEFICIARI: imprese alberghiere, strutture che svolgono attivita’ agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonche’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
CREDITO D’IMPOSTA: contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammessi (leggi tutto) realizzati a decorrere dal 7/11/2021 fino al 31/12/2024.
CONTRIBUTO: a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 07/11/2021 fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato (leggi tutto).
DOMANDE: Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024.