Assegno unico figli 2022: come funziona, a chi spetta, la domanda. La guida dettagliata sull’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico

Assegno unico figli 2022: come funziona, a
chi spetta, domanda
La guida dettagliata sull’assegno unico e universale per le famiglie con
figli a carico

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’assegno unico figli 2022, ovvero
un sussidio economico erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di
gravidanza, fino al 21° anno di età.
L’assegno unico e universale figli ha un valore da 175 euro a 50 euro al
mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85
euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e all’età dei bambini,
ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.
Vediamo cosa prevede il nuovo Decreto Legislativo sull’assegno unico 2022,
approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, che entrerà in
vigore nel 2022.
COS’È L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con
figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e
fino al 21º anno di età. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età
dei figli a carico. E’ definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di
misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a
tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
A CHI SPETTA
L’assegno unico figli spetta alle famiglie:
● per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal
7° mese di gravidanza;
● per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21
anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero
un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i
servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
● per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di
età;
ALTRI REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA
Chi vuole chiedere l’assegno unico figli deve inoltre essere in possesso dei
seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
● sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o
suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di
lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di
ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei
mesi;
● sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
● sia residente e domiciliato in Italia;
● sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non
continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
IMPORTO ASSEGNO UNICO FIGLI
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo
familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Inoltre sono previste delle
maggiorazioni per casi specifici. Vediamo tutti i dettagli.
Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese.
Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore
a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50
euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25
euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25
euro.
MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ DI 2 FIGLI
Per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione da 85 euro a 15
euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15
euro.
MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione,
sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi
pari a: 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso
di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del
ventunesimo anno di età è
prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni
è previsto un assegno
dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane
costante.
MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ DI 2 FIGLI
Per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione da 85 euro a 15
euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15
euro.
MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione,
sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi
pari a: 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso
di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del
ventunesimo anno di età è
prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni
è previsto un assegno
dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane
costante.
CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE DEI PRIMI 3 ANNI
La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della
componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale,
al netto dell’ammontare mensile dell’assegno. Cosa significa componente
familiare e componente fiscale?
Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli
separati o divorziati o
comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare
determinato sulla base della Tabella A allegata al decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore
teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della
Tabella B allegata al decreto.
Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a
2.840,51 euro annui, la
somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati,
sulla base della Tabella C
allegata al decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico
della detrazione per i figli
determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al
decreto.
Ai fini del riconoscimento degli importi indicati nelle tabelle A,B,C,D, vanno
considerati:
● i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
● l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, per le Tabelle
A e B e il
reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica valida
ai fini del calcolo dell’ISEE per le Tabelle C e D.
La maggiorazione mensile dell’assegno universale spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio
nell’anno 2025.
ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati
annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo
all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento
all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
AGEVOLAZIONI ABOLITE CON L’ARRIVO DELL’ASSEGNO UNICO
Con l’arrivo dell’assegno unico 2022 ai figli saranno abrogate una serie di altre
misure di sostegno alla natalità, come:
● il premio alla nascita o all’adozione;
● l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
● gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Le abrogazioni scatteranno a partire da quando sarà introdotto il sostegno
unico.
ENTRATA IN VIGORE
L’assegno unico e universale figli è stato istituito con la Legge Delega 1
aprile 2021, n. 46. Il 18 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il
Decreto Legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale che
entrerà in vigore dal 1° marzo 2022.
COME PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
La domanda per l’assegno unico 2022 figli potrà essere presentata dal 1°
gennaio 2022 e per ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell’anno di
presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La
domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure
presso gli istituti di Patronato. L’INPS avrà 20 giorni di tempo da quando
avverrà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento per definire
tutti i dettagli per l’invio della domanda, su cui vi terremo aggiornati. Il decreto
impone già alcuni vincoli che presentiamo di seguito.
CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
La domanda di assegno unico universale può essere presentata da un
genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento
esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse
esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in
sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di
assegno loro spettante.
COME VIENE EROGATO L’IMPORTO E QUANDO
Il nuovo assegno unico per i figli verrà accreditato direttamente sul conto
corrente del beneficiario (IBAN indicato in fase di domanda). L’erogazione
avviene mediante accredito su IBAN, oppure mediante bonifico domiciliato.
Fanno eccezione i percettori del reddito di cittadinanza i quali ricevono
l’importo con le stesse modalità di erogazione del Rdc, di seguito spieghiamo i
dettagli.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno
dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di
marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al
riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla
composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita
procedura telematica all’INPS o presso patronati entro 120 giorni dalla nascita
del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo
mese di gravidanza.
VINCOLI PER I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA
I nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico per i
figli sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS (ovvero senza fare domanda). Il
Governo ha poi stabilito che in tal caso, il beneficio complessivo si determina
sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza
relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base
della scala di equivalenza. La richiesta di suddivisione del Reddito di
cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il
pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità
genitoriale. Per sapere quali sono i nuovi criteri del Reddito di Cittadinanza
2022, vi consigliamo di leggere questo articolo.
NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a
favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza
nei termini e secondo i vincoli definiti di seguito. Per la determinazione del
Reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’ASSEGNO UNICO 2022
Il Governo ha istituito anche l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e
universale. Il provvedimento, infatti, istituisce alla Presidenza del Consiglio –
Dipartimento per le Politiche della famiglia l’Osservatorio nazionale per
l’assegno unico e universale per i figli a carico con funzioni di supporto tecnico
scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e
valutazione d’impatto dell’assegno stesso. L’Osservatorio sarà presieduto dal
Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e composto da
rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia e delle
associazioni familiari, nonché da un membro designato dal presidente
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e
della Conferenza unificata. Dall’istituzione e dal funzionamento
dell’Osservatorio non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai suoi componenti non spettano dunque, compensi, gettoni di
presenza o, rimborsi di spese.
L’Osservatorio ha specifici compiti, ovvero:
● promuove iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza
dei risultati delle ricerche e indagini;
● coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza;
● predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione
semestrale sullo stato d’implementazione dell’assegno.
Inoltre, l’INPS dovrà provvedere alla realizzazione di un osservatorio statistico
sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito
istituzionale dell’Istituto. Poi, dovrà trasmettere all’Osservatorio di una
relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi gestionali. Nella specifica
relazione semestrale, inoltre l’Osservatorio dovrà indicare le possibili azioni da
realizzare per una maggiore efficacia dell’intervento.
ASSUNZIONI INPS PER L’ASSEGNO UNICO 2022
Per dare piena attuazione alle norme sull’assegno unico 2022 ai figli l’INPS
potrà assumere 385 unità di personale. Nello specifico, il Governo ha
autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale di “Area C” con profilo economico C1 da
assegnare alle strutture dell’INPS. La dotazione organica del personale di
Area C dell’INPS sarà dunque incrementata di 385 unità.
L’ITER PER L’OK DEFINITIVO ALL’ASSEGNO UNICO
Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021 ha approvato il Decreto
Legislativo attuativo dell’Assegno unico che entrerà a regime dal 2022. Il
provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni competenti delle
Camere per il parere, prima del via libera definitivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI, TESTO DEL DECRETO
Decreto Legislativo istituzione Assegno Unico e Universale (Pdf 91Kb)
versione bozza – a breve renderemo disponibili le TABELLE A, B, C, D
allegate al decreto.
LEGGE 1 APRILE 2021 n. 46 (Pdf 73Kb).

FONTE – TICONSIGLIOUNLAVORO

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