Assegni familiari e quote maggiorazione di
pensione, limiti reddituali 2023

Assegni familiari e quote maggiorazione di
pensione, limiti reddituali 2023


di Salvatore Cortese
Con la Circolare n. 28 del 14 marzo 2023, l’Inps è intervenuto in materia di
assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione, fornendo indicazioni
per i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia
nei confronti di:
● coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua
ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari)
● pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua
ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
A tal riguardo, è stato ricordato che per effetto dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo introduttivo dell’assegno unico (D.lgs. n. 230/2021),
limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (nuclei familiari composti solo
da minori), a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le
prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con il D.P.R. n. 797/1955.
Nel documento di prassi, in particolare, sono stati resi noti, per l’anno 2023, gli
aggiornamenti degli importi relativi a:
● limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione
della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione;
● limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari.
Gli importi delle prestazioni, precisa l’Inps, sono i seguenti:
● 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli
ed equiparati;
● 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed
equiparati;
● 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed
equiparati.
Rivalutazione annuale – Ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle
pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono
rivalutati ogni anno in base al tasso d’inflazione programmato.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, l’Inps comunica che
la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’ 1,5%.
Pertanto, ha provveduto ad aggiornare le tabelle allegate alla Circolare in
commento (vedi allegato), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei
confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo
familiare, sopra indicati.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai
nuovi limiti di reddito.
Limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari – In applicazione delle
vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio
2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati
per tutto l’anno 2023:
● 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
● 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
Paragrafo 1
Circolare 28/2023
fonte: FISCALFOCUS TODAY

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