Dopo mesi di incertezza, due notizie positive sui crediti d’imposta per le imprese ed i professionisti. E’ stato ripristinato il credito d’imposta 2021 sugli investimenti in area sisma Centro Italia, ed è stata chiarita la cumulabilità del credito d’imposta su investimenti 4.0 con altre agevolazioni. La Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del decreto “Sostegni bis” n. 73/2021 aveva prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta per le imprese del Cratere sismico del Centro Italia. La commissione UE non aveva però concesso la proroga dell’agevolazione in quanto era un aiuto di stato. Il Parlamento ha trovato rimedio con la Legge 29 dicembre 2021 n.233 recante Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152-disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR). L’Art. 43-ter della Legge 233/2021 introduce la modifica al regime di aiuti inserendo il credito imposta relativo agli investimenti realizzato in area sisma nell’anno 2021 nel Temporary Framework.
Si attende l’attuazione della norma con l’aggiornamento del software dell’agenzia entrate. Tale attuazione consente di richiedere il credito d’imposta fino al 45% anche per gli investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature realizzati in area sisma centro Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda la cumulabilità del credito d’imposta su investimenti 4.0 con altre agevolazioni, la nuova circolare del Ministeroper lo sviluppo economico chiarisce che se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Anche gli investimenti 4.0 realizzati nelle aree sisma 2016 nell’anno 2021 possono quindi cumulare il credito d’imposta. Investimenti sisma Centro Italia fino al 45% (tassato) con quello relativo a transizione 4.0 pari al 50% (esente da tassazione), fino al 100% al lordo delle imposte risparmiate su quest’ultimo.