Eliminazione delle barriere architettoniche,
un focus sui requisiti
Qual è la detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche? E in quali casi possono essere eseguiti? A fornire utili
indicazioni è il Fisco.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, un contribuente
ha domandato: “Si chiede se per usufruire della detrazione del 50% in dieci
anni, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche, è necessario che nell’immobile ristrutturato abiti una
persona disabile”.
Nel rispondere alla domanda, il Fisco ha innanzitutto ricordato che gli
interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
rientrano tra i lavori di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo
16-bis del Tuir.
Per le spese relative agli interventi di eliminazione della barriere
architettoniche sostenute entro il 31 dicembre 2024 è riconosciuta una
detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da
calcolare su un importo massimo di 96.000 euro. A partire dal 2025 la
percentuale di detrazione scenderà al 36% e si calcolerà su un importo
massimo di spesa di 48.000 euro.
Il Fisco ha poi ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che
la detrazione spetta anche se l’intervento per l’eliminazione delle barriere
architettoniche è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità
immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori. Ricordando tuttavia che gli
interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto
ministeriale n. 236/1989 non possono essere qualificati come interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche e quindi non sono agevolabili come
tali.
Articolo visto su
Eliminazione barriere architettoniche (Fisco Oggi)