AGRICOLTURA – Imprese agricole e costi energia: sale a62 mila euro l’importo massimo dei finanziamenti garantiti Ismea

Imprese agricole e costi energia: sale a
62 mila euro l’importo massimo dei
finanziamenti garantiti Ismea


di Cinzia De Stefanis
Innalzato l’importo massimo dei finanziamenti garantiti Ismea, con copertura al
cento per cento, da 35.000 euro a 62.000 euro, relativamente al caro energia.
Ridotti i costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle serre
e dei fabbricati.
È con Il Decreto “Aiuti-ter” – approvato il 16 settembre scorso dal Consiglio dei
Ministri che sono state adottate importanti misure nel settore agricolo, per
mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale
del prezzo del gasolio e della benzina.
Garanzia “U35” – U35 è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati
alle Pmi agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e
delle materie prime. U35 copre al 100% le operazioni di credito per un importo
che attualmente deve essere non superiore a 35 mila euro ma, con il Decreto
Aiuti-ter è stato innalzato a 62 mila euro.
U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da Ismea ed è
ottenuta in via automatica.
Sono ammissibili alla garanzia diretta Ismea, con copertura al 100 per cento, i
nuovi finanziamenti bancari in favore di Piccole e Medie Imprese agricole e
della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i
carburanti e/o per le materie prime nel corso del 2022.
In particolare, Ismea è autorizzato a rilasciare garanzie a titolo gratuito a
fronte di finanziamenti della durata massima di 10 anni, di cui 2 di
preammortamento, il cui importo non potrà superare il 100% dell’ammontare
dei costi per energia, carburanti e/o materie prime sostenuto dal soggetto
beneficiario nel 2021, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o
dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di
garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Finanziamento garantito da Ismea -Per le imprese costituite tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre del 2021, ai fini della determinazione dell’importo del
finanziamento concedibile, si dovrà far riferimento al prodotto tra la media
mensile dei costi per l’energia, per i carburanti e/o per le materie prime,
registrata nel corso del 2021 e il coefficiente 12. Il finanziamento garantito
potrà essere utilizzato per supportare sia il fabbisogno di liquidità relativo alla
gestione (costi operativi e ciclo produttivo) sia gli investimenti. Possono
presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte
al registro delle imprese in data precedente al primo gennaio 2022 con la
qualifica di impresa agricola (articolo 1 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228),
ovvero di impresa ittica (articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4).
Imprese in difficoltà e garanzia Ismea – In considerazione della situazione
specifica di due crisi successive che hanno colpito in vario modo le imprese,
saranno ammesse anche le imprese in difficoltà ai sensi della normativa
dell’Unione. I soggetti beneficiari dovranno inoltre possedere i seguenti
requisiti:
● non aver già beneficiato, in relazione ai medesimi costi ammissibili, di
altri aiuti concessi (art. 13, comma 1, D.L. 23/2020, convertito con
modificazioni, dalla Legge 40/2020 e come modificato dall’art. 8 del D.L.
17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022), ovvero
concessi nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
(Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19
marzo 2020);
● non rientrare tra le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Ue, tra cui,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: persone, enti o organismi
specificamente nominati negli atti che irrogano tali sanzioni; le imprese
possedute o controllate da persone, enti o organismi oggetto di sanzioni
adottate dall’Ue; o imprese attive nei settori oggetto di sanzioni adottate
dall’Ue, nella misura in cui l’aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle
sanzioni pertinenti.
Presentazione domande di garanzia – Le domande di garanzia devono essere
inoltrate per il tramite delle banche finanziatrici attraverso il , raggiungibile
attivando il bottone ‘Accedi al portale’ dalla pagina e, salvo diversa
successiva comunicazione, l’inserimento potrà avvenire fino al 12 dicembre
2022.
La banca finanziatrice deve fare in modo che il vantaggio dell’aiuto sia
trasferito, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, applicando
tassi di interesse inferiori a quelli previsti in assenza di garanzia pubblica.
La procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi
principali:
● la prima di prenotazione, durante la quale è richiesto di allegare la
modulistica a firma dell’impresa;
● la seconda di comunicazione dell’erogazione. Successivamente alla
prenotazione, Ismea, effettuate le verifiche di competenza, in caso di
esito positivo, comunica a banca e impresa l’avvenuta concessione
dell’aiuto.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la banca
deve comunicare l’avvenuta erogazione del finanziamento garantito attraverso
il Portale U35.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, Ismea procederà alla revoca
della garanzia con conseguente disimpegno delle risorse.
Il modello di autodichiarazione (Mod. LTU) da utilizzare, è reso disponibile
nella sezione Garanzie e assicurazioni – Garanzia U35 del sito
www.ismea.it.
Credito imposta – Per contrastare il caro energia il Governo ha prorogato e
rafforzato le misure già adottate negli scorsi mesi a sostegno di tutte le
imprese, con un credito di imposta con aliquote del 40% per gli energivori e
del 30% per chi impiega oltre 4,5 kW. Specificatamente per le imprese
agricole e della pesca e per quelle agromeccanicche, il decreto Aiuti-ter
prevede l’estensione al quarto trimestre 2022 del credito di imposta per
acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei
mezzi utilizzati, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del
carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato
mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto.
Il credito d’imposta riguarda anche le imprese agromeccaniche e l’utilizzo per
il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti
animali, così da venire incontro alle richieste dei settori maggiormente colpiti
dall’aumento dei costi energetici.

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