Confartigianato Imprese Perugia – Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e assegno ordinario con causale Covid-19



Si segnala all’attenzione delle Associazioni la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 con la quale l’Inps fornisce criteri e istruzioni attuative della disciplina in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui alle disposizioni in oggetto.

Com’è noto l’art. 12 del DL 137 prevede un nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, in riferimento a sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva per causale Covid-19, per un massimo di 6 settimane, da erogarsi a partire dal 16 novembre u.s. e fino al 31 gennaio 2021, in favore delle aziende che abbiano esaurito il precedente plafond di 18 settimane disposto ai sensi del DL 104/20.

Si sottolinea innanzitutto l’art. 12 in esame ha ripreso integralmente il criterio del periodo richiesto e autorizzato (al posto di quello dell’avvenuta fruizione), introdotto dall’art. 1 del DL 104/20: anche per poter accedere al nuovo periodo di integrazione salariale di 6 settimane, pertanto, i periodi precedenti devono essere “interamente autorizzati”.

A questo riguardo la circolare in esame (punto 1.1) conferma quindi, come nelle precedenti istruzioni applicative, che la verifica dell’avvenuta autorizzazione è oggetto di istruttoria da parte delle sedi, e che non è di conseguenza necessario, per poter presentare le nuove domande di trattamento, aver ottenuto preliminarmente il rilascio della stessa.

Premesso quanto sopra la circolare chiarisce che le previsioni del Decreto 104 e quella in oggetto formano un combinato disposto disciplinare da cui piò confermarsi anche la possibilità di fruire delle 18 settimane di cui al predetto Decreto 104, ed alle condizioni ivi previste, successivamente al 15 novembre e fino al 31 dicembre.

In altre parole le imprese che non hanno utilizzato le prime 9 settimane del comma 1, art. 1, DL 104, ovvero qualora non ne abbiamo terminato l’utilizzazione, possono ancora farvi ricorso dopo il 15 novembre, limitandosi a imputarle alle 6 settimane del nuovo periodo assegnato dal Decreto 137, senza l’applicazione del contributo addizionale.

Riguardo alle modalità di scomputo dei periodi rientranti nella disciplina di cui al DL 104, collocati successivamente al 15 novembre, l’Istituto precisa che laddove le settimane in esame non esauriscano completamente il plafond di 6 settimane previsto dall’art. 12 del DL 137, le settimane residue potranno essere fruite, come disposto dallo stesso articolo, fino al 31 gennaio 2021.

Va inoltre precisato che, alla luce dell’esempio riportato al punto 1 della circolare e delle conferme ottenute dalla Direzione Centrale competente, qualora le imprese al 31 dicembre 2020 non abbiamo interamente utilizzato il periodo di 18 settimane di cui all’art. 1, DL 104, non potranno utilizzare nel mese di gennaio gli ulteriori trattamenti di 6 settimane ex DL 137. Per tale periodo si dovrà fare riferimento ai nuovi trattamenti regolamentati dalla Legge di Bilancio 2021 per cui si rimanda alle successive comunicazioni in materia.

Tenuto conto della successione di norme analoghe in materia di contributo addizionale (art. 1, comma 2, DL 104/20 e art. 12 comma 2, DL 137/20) il punto 1.2 la circolare riporta le istruzioni già diramate in proposito dalla circ. 115/20 in relazione al nuovo periodo di 6 settimane.

Rispetto invece all’esclusione dallo stesso obbligo, introdotta norma del comma 3 dell’art. 12 in esame, dei datori di lavoro appartenenti ai settori inseriti da ultimo nell’elenco di cui all’Allegato 1 del DL 137, la procedura provvederà alla loro all’esclusione automatica.

In relazione ai datori di lavoro sopracitati il medesimo punto 1.2 ricorda che è stato attribuito, in quanto beneficiari della sospensione contributiva ex art,. 13, DL 137/20, il codice di autorizzazione “4X” e che laddove tale codice non sia stato assegnato è opportuno richiederlo.

In ordine all’area di applicazione della norma, si fa presente che riguardo ai lavoratori interessati, il Governo è intervenuto con due distinte disposizioni con le quali vengono fatti rientrare nei trattamenti di integrazione salariale di cui si tratta i lavoratori in forza al 9 novembre: la prima riguardante l’applicazione del trattamento di 6 settimane ex (art. 12, c. 2, DL 149/20) e la seconda del trattamento di 18 settimane ex DL 104/20 (art. 13 DL 157/20).

Ambedue i trattamenti citati pertanto (punto 1.3 della circolare 139) possono essere applicati ai lavoratori assunti entro il 9 novembre.

Peraltro, viene altresì precisato che essendo la norma di cui all’art. 13 del DL 157/20 successiva al periodo di attuazione delle 18 settimane ex art. 1, DL 104/20, l’estensione ai lavoratori in esame vale solo per i periodi per i quali può essere ancora utilmente richiesto il trattamento di integrazione salariale (per i mesi di novembre e dicembre).

Le domande già trasmesse, chiarisce infine l’Istituto, potranno peraltro venire integrate, mediante apposita domanda integrativa del trattamento richiesto, relativamente ai lavoratori assunti entro il termine di legge. Su tale ultimo aspetto, a seguito di contatti intervenuti con la competente Direzione Centrale, si precisa che tale integrazione riguarda tutti i periodi ricadenti nell’arco temporale del Decreto 104 e, pertanto, anche quelli precedenti il mese di novembre, tuttora oggetto di possibile richiesta nei termini decadenziali.

Per maggiori informazioni : info@confartigianatoperugia.com – 075997000