In attuazione dell’art. 3 in oggetto l’Inps con la circolare n. 105 del 18 settembre, che si allega, ha fornito le indicazioni relative alle condizioni di utilizzo con particolare riferimento alle categorie dei datori di lavoro aventi diritto.
Anche a causa della tempistica necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea in merito alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (su cui cfr. il punto 5 della circolare), l’Istituto fa riserva di successive istruzioni applicative.
Ciò premesso al punto 2 della circolare vengono chiariti alcuni aspetti della disciplina in esame diretta com’è noto ad incentivare il mantenimento da parte dei datori di lavoro privati dell’occupazione senza fare ricorso agli strumenti di integrazione salariale con causale Covid previsti dall’art. 1 dello stesso DL 104.
Al riguardo l’Istituto chiarisce che l’alternatività tra gli strumenti dell’esonero e dell’integrazione salariale ammette la possibilità di accesso all’esonero per coloro che abbiano chiesto trattamenti di CIG o di assegno ordinario prima dell’entrata in vigore del DL 104 (15 agosto 2020), o se dopo tale data, qualora la decorrenza del trattamento sia anteriore al 13 luglio u.s. (anche nel caso il periodo in fruizione si collochi, in parte, successivamente a tale data).
Considerato il tenore letterale dell’art. 3 comma 1, nonché le precisazioni della stessa circolare al punto 2, si ritiene altresì che l’opzione dell’esonero precluda la possibilità di richiedere ulteriori trattamenti di integrazione salariale anche successivamente al termine di fruizione dello stesso. Peraltro la questione è stata sottoposta agli uffici competenti della Direzione Centrale per cui si fa riserva di un chiarimento su questo specifico aspetto.
Un’altra utile precisazione (sempre punto 2) riguarda la precondizione di aver fruito degli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19 e seguenti del DL 18/20 nei mesi di maggio e giugno 2020: in tale caso l’esonero è fruibile da parte dei datori di lavoro con riferimento alle medesime matricole aziendali Inps.
Nell’ambito del predetto criterio, peraltro, il datore di lavoro potrà optare tra esonero e trattamenti di integrazione salariale in relazione a ciascuna unità produttiva.
Circa l’entità e la durata dell’esonero si rimanda al punto 3 della circolare che oltre a ribadire l’ammontare dell’incentivo nei termini stabilito dall’art. 3 (pari pertanto alla contribuzione non versata per il doppio delle ore degli ammortizzatori sociali fruiti nei predetti mesi di maggio e giugno 2020) chiarisce che il periodo di fruizione fissato in un massimo di quattro mesi può essere utilizzato anche per periodi inferiori e comunque entro il 31 dicembre 2020.
Per la determinazione delle ore di integrazione salariale di riferimento per il calcolo dell’ammontate dell’esonero, vanno considerate sia quelle oggetto di conguaglio che quelle fruite con pagamento diretto.
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