Confartigianato Imprese Perugia – Scadenza dei versamenti di novembre e dicembre 2020


Scadenza dei versamenti di novembre e dicembre 2020: la proroga per attività e territori

Scadenza dei versamenti di novembre e dicembre 2020: la proroga per attività e territori nel Decreto Ristori uno e due. Gli ultimi provvedimenti emergenziali riscrivono il calendario fiscale sulla base delle restrizioni adottate, prima per attività e poi in base alla suddivisione del territorio in zona gialla, arancione e rossa.

Versamenti in scadenza a novembre e dicembre 2020: la proroga per attività e zone nel Decreto Ristori uno e due.

Gli ultimi provvedimenti emergenziali sono la risposta economica alle nuove restrizioni imposte a partire dal 25 ottobre 2020. Le misure previste, infatti, seguono una logica speculare alle limitazioni introdotte.

Sono due gli elementi da considerare anche per orientarsi nel labirinto di regole che includono o escludono dalla possibilità di applicare le diverse disposizioni:

  • l’attività svolta e il relativo Codice ATECO;
  • il territorio di riferimento e la sua classificazione in zona gialla, arancione o rossa in base alle ordinanze del Ministero della Salute.

Incrociando questi due fattori, le partite IVA possono verificare il proprio diritto a beneficiare di proroghe, agevolazioni e sospensioni.

In particolare, di seguito ripercorriamo le regole da seguire per le scadenze dei versamenti previsti nelle seguenti date:

  • IVA e ritenute alla fonte, 16 novembre 2020;
  • contributi INPS, 16 novembre 2020;
  • secondo o unico acconto delle imposte, 30 novembre 2020;
  • saldo IMU, 16 dicembre 2020.

Versamenti IVA e ritenute alla fonte: proroga per la scadenza del 16 novembre

Andando in ordine cronologico, l’articolo 7 del Decreto Ristori bis, DL numero 149 del 9 novembre 2020, interviene prima di tutto sulla scadenza del 16 novembre che riguarda i versamenti IVA e le ritenute che slittano al 16 marzo 2021.

Come si legge nel testo, il rinvio dei termini riguarda in particolare due tipologie di pagamenti:

  • versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui articoli 23 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta;
  • versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Mentre il DPCM del 24 ottobre 2020 ha imposto restrizioni per settori di attività, il DPCM del 3 novembre ha previsto nuove misure per diversi territori sulla base di tre livelli di rischio caratterizzati dai tre colori giallo, arancione e rosso.

Allo stesso modo bisogna seguire questa doppia logica per individuare i destinatari della misura.

La platea di soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute in scadenza il 16 novembre 2020 è composta dalle categorie che seguono:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale in base all’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020;
  • attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in uno dei territori della zona rossa.
  • Per i contribuenti interessati la scadenza viene spostata da novembre 2020 al 16 marzo 2021: le somme che restano in sospeso possono essere versate senza applicazione di sanzioni e interessi.I contribuenti possono scegliere tra due modalità:
    • in un’unica soluzione;
    • tramite rateizzazione fino a un massimo quattro rate mensili di pari importo, con prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
    Versamenti dei contributi INPS in scadenza il 16 novembreA slittare in avanti sono anche i contributi INPS di novembre e dicembre 2020, la sospensione dei versamenti è contenuta sia nel Decreto Ristori uno che due:
    • articolo 13 del DL numero 137 del 2020;
    • articolo 11 del DL numero 149 del 2020.
    Il secondo provvedimento allarga la platea di soggetti interessati e prevedeva, in prima battuta, un mese di stop in più per i territori più colpiti dall’emergenza coronavirus che però non compare nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.La misura ha preso vita in un quadro poco chiaro, caratterizzato principalmente da due dubbi:
    • il primo intervento, all’articolo 13 del Decreto Ristori, indica come sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 e fa sorgere un interrogativo sulla scadenza interessata, 16 novembre o 16 dicembre?
    • la suddivisione in zona gialla, arancione e rossa è in continua evoluzione. Cosa accade se in extremis una regione passa da gialla ad arancione o rossa?
    A sciogliere entrambi i nodi è arrivata la circolare numero 128 del 12 novembre 2020 con cui ha chiarito i seguenti aspetti:
    • la sospensione riguarda i versamenti in scadenza a novembre 2020, come indicato nella formulazione del DL Ristori bis;
    • per individuare la classificazione della propria regione bisogna far riferimento alla situazione aggiornata con le Ordinanze del Ministero della Salute del 4 e del 10 novembre.
    Da parte dell’Istituto c’è una totale rigidità rispetto a eventuali variazioni sulle restrizioni per regione:“L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare”.In ogni caso, incrociando le disposizioni dei due testi proviamo a fare ordine per individuare la platea di soggetti che possono beneficiare della sospensione dei contributi INPS:
    • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori (solo in questo caso la sospensione riguarda anche i premi INAIL);
    • datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori bis in tutto il territorio nazionale, anche nelle zone gialle;
    • datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone arancioni e rosse appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis. 

            Come per i versamenti IVA e per le ritenute, il pagamento, slitta al 16 marzo 2021 ed è possibile procedere sia in un’unica              soluzione che con la rateizzazione.  

Versamenti acconto delle imposte: la proroga per la scadenza del 30 novembre per i soggetti ISA

Per venire incontro alle attività colpite dalle conseguenze economiche del coronavirus, e dalle restrizioni per limitare i contagi, le misure del Governo prevedono anche la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

La scadenza del 30 novembre 2020 viene rinviata al 30 aprile 2021 per i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti ISA.

A prevedere l’iniziale rinvio è il Decreto Agosto, nello specifico l’articolo 98 del DL 14 agosto 2020, n.104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Tale articolo proroga appunto la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Oltre ai soggetti ISA possono beneficiare del rinvio i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Per entrambe le categorie però veniva imposto un vincolo reddituale: dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tale vincolo è stato successivamente superato da quanto previsto nel Decreto Ristori bis.

L’ articolo 6 del DL n. 149 del 9 novembre 2020 estende la proroga a:

  • soggetti ISA dei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 al decreto, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione.

Si deve sottolineare che viene superato il vincolo reddituale precedentemente previsto dalle disposizioni del Decreto Agosto: il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Cancellazione del saldo IMU: chi è esonerato dalla scadenza del 16 dicembre 2020

Nei due interventi dell’Esecutivo, il Decreto Ristori uno e bis, viene prevista infine la cancellazione del saldo IMU.

L’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale unica viene stabilita dall’articolo 9 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero il Decreto Ristori.

Tali disposizioni si aggiungono a quelle previste dal Decreto Agosto, nello specifico dall’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020.

Inizialmente quindi le categorie esonerate dai versamenti in scadenza il 16 dicembre erano quelle dei settori del turismo e dello spettacolo, ovvero le seguenti:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali o fluviali e per gli stabilimenti termali;
  • immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, teatri, cinema, banche e ospedali (categoria catastale D/2, comprese le pertinenze), agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi montani, colonie, affittacamere per soggiorni brevi, case vacanza, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso a imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Per questi immobili l’IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022 discoteche, sale da ballo night club e locali assimilabili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Sull’impianto iniziale si inserisce poi quanto previsto dal primo Decreto Ristori, ossia dall’articolo 9 del DL 137 del 28 ottobre 2020.

L’esenzione della seconda rata dell’IMU è prevista per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

L’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della 27 dicembre 2019, n. 160, la legge di bilancio 2020,  la legge di bilancio 2020, non è dovuta dalle attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto Ristori, che riporta gli specifici codici ATECO.

Anche in questo caso le categorie di lavoratori interessate sono quelle per cui sono previste restrizioni. Tra le altre attività sono ricomprese: taxi, alberghi, villaggi turistici, ristoranti con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar, organizzazione di convegni e fiere, palestre, terme e organizzazione di feste e cerimonie.

Ad ampliare la platea dei beneficiari dell’agevolazione è poi il Decreto Ristori bis.

L’articolo 5 del DL 9 novembre 2020, n. 149, prevede la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre per:

“gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”

La nuova disposizione non sostituisce quanto previsto dal Decreto Agosto e dal primo Decreto Ristori ma amplia l’elenco dei contribuenti che hanno diritto all’esonero.

La misura in questione riguarda le attività riportate nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis ed in particolare riguarda le zone rosse ed arancioni.

Nel nuovo elenco sono ricompresi i grandi magazzini e il commercio al dettaglio.

In questa seconda categoria rientrano negozi di abbigliamento, di elettrodomestici in esercizi specializzati, di mobili per la casa, di strumenti musicali e spartiti, di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, di arredi sacri ed articoli religiosi, di bomboniere.

Anche in questo caso, per ottenere l’agevolazione, è necessario rispettare un’altra condizione: il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività che viene esercitata nello stesso.

Per maggiori informazioni informazioni: info@confartigianatoperugia.com – 0759977000