L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni in materia di lavoro contenute nel c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), con particolare riferimento ai contratti a termine ed al divieto di licenziamento.
Accolte le richieste di chiarimento poste da Confartigianato in merito al nuovo regime di a-causalità introdotto dal provvedimento.
Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 713/2020 (v. allegato) ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni in materia di lavoro contenute nel D.L. n. 104/2020, in particolare:
Particolare rilevanza assumono le indicazioni in materia di contratti a termine, che peraltro recepiscono le richieste di chiarimento poste da Confartigianato che, sia in sede di conversione del
D.L. n. 34/2020 che nel corso dell’esame del D.L. n. 104/2020, aveva evidenziato la necessità di un’interpretazione estensiva del nuovo regime di a-causalità introdotto dai citati provvedimenti.
Come noto, l’art. 8 del D.L. n. 104/2020, modificando l’art. 93 del D.L. n. 34/2020, ha:
abrogato il comma 1-bis dell’art. 93, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti a tempo determinato (nonché di quelli di apprendistato duale).
In merito a tale disciplina, l’Ispettorato chiarisce che:
D.L. n. 34/2020 (18 luglio – 14 agosto) va considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato, anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.
Con riguardo al divieto di licenziamento, che trova applicazione per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L.
Tale circostanza ricorre sia quando l’impresa abbia fruito solo in parte della cassa integrazione, sia quando non abbia affatto fruito della stessa: in tale ultima ipotesi, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero contributivo di cui all’art. 3.
In allegato:
Per maggiori informazioni: CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA, info@confartigianatoperugia.com – 0759977000