Confartigianato Imprese Perugia – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su contratti a termine e divieto di licenziamento

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni in materia di lavoro contenute nel c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), con particolare riferimento ai contratti a termine ed al divieto di licenziamento.

Accolte le richieste di chiarimento poste da Confartigianato in merito al nuovo regime di a-causalità introdotto dal provvedimento.

Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 713/2020 (v. allegato) ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni in materia di lavoro contenute nel D.L. n. 104/2020, in particolare:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3);
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6);
  • contratti a termine (art. 8);
  • licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14);
  • Proroga riscossione coattiva (art. 99).

 

Particolare rilevanza assumono le indicazioni in materia di contratti a termine, che peraltro recepiscono le richieste di chiarimento poste da Confartigianato che, sia in sede di conversione del

D.L. n. 34/2020 che nel corso dell’esame del D.L. n. 104/2020, aveva evidenziato la necessità di un’interpretazione estensiva del nuovo regime di a-causalità introdotto dai citati provvedimenti.

 

Come noto, l’art. 8 del D.L. n. 104/2020, modificando l’art. 93 del D.L. n. 34/2020, ha:

  • previsto la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali purché l’atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020;

abrogato il comma 1-bis dell’art. 93, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti a tempo determinato (nonché di quelli di apprendistato duale).

In merito a tale disciplina, l’Ispettorato chiarisce che:

  • la data del 31 dicembre 2020 costituisce il termine entro il quale formalizzare la proroga o il rinnovo: il rapporto di lavoro può quindi proseguire nel corso del 2021, ferma restando la durata massima di 24 mesi;
  • è possibile accedere al nuovo e più ampio regime di a-causalità anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già prorogato o rinnovato il contratto sulla base del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020 (rinnovo o proroga senza causali e fino al 30 agosto 2020 dei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020);
  • la disposizione consente di derogare alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015: pertanto, qualora il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi;
  • la proroga automatica effettuata nel periodo di vigenza del comma 1-bis dell’art. 93 del

D.L. n. 34/2020 (18 luglio – 14 agosto) va considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato, anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

 

Con riguardo al divieto di licenziamento, che trova applicazione per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L.

  1. 104/2020 ovvero dell’esonero di cui all’art. 3 dello stesso decreto, la nota chiarisce che il divieto sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili.

Tale circostanza ricorre sia quando l’impresa abbia fruito solo in parte della cassa integrazione, sia quando non abbia affatto fruito della stessa: in tale ultima ipotesi, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero contributivo di cui all’art. 3.

In allegato:

D-L-104-2020-prot

 

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