Confartigianato Imprese Perugia – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Si informa che con la circolare n. prot. 133 del 24 novembre 2020, che si allega, l’Inps ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione del trattamento di esonero in oggetto, previsto a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dal 15 agosto u.s., data di entrata in vigore del DL 104, e fino al 31 dicembre p.v.

La misura di incentivo è riconosciuta, ai sensi del comma 3, dell’art. 6 in oggetto, anche ai casi di trasformazione di contratto a tempo determinato intervenuti nello stesso arco temporale.

La norma prevede l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi e nei limiti del tetto pari a 8.060 euro su base annua (671,66 mensile).

L’area di applicazione della norma riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo.

Il punto 3 della circolare chiarisce che tra i rapporti di lavoro interessati dallo sgravio, sia nuove assunzioni che trasformazioni a tempo indeterminato, vanno ricompresi anche i rapporti a tempo parziale (in questo caso i limiti massimi di cui sopra vanno percentualmente riproporzionati).

Lo stesso punto 3 chiarisce che la disposizione è applicabile anche ai rapporti in somministrazione mentre va escluso il contratto di lavoro intermittente.

La misura incentivante è riconosciuta anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato intervenuta negli stessi termini temporali (c. 3, art. 6 in esame).

Tra le condizioni di spettanza dell’esonero (punto 5) si fa rilevare l’inapplicabilità di quanto previsto al comma 1 , art. 31, D.Lgs. 151/15, norma che in generale esclude l’accesso alle misure di incentivazione in caso di ricorso alla CIG, alle imprese che assumono e che hanno chiesto trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19: tale ultima fattispecie infatti rappresenta un caso rientrante tra gli eventi oggettivamente inevitabili (cd. EONE).

L’art. 7 dello stesso Decreto 104 prevede l’applicazione dell’esonero contributivo anche per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e negli stabilimenti termali, limitatamente al periodo previsto dal contratto e comunque per un massimo di 3 mesi; in caso di trasformazione dei predetti contratti trova anche qui applicazione il comma 3 dell’art. 6 che dispone il riconoscimento dell’esonero.

Si rimanda ai punti 8 e 9 della circolare per quanto riguarda le istruzioni procedurali ai fini della fruizione del beneficio.

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