Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni per usufruire del credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Il credito di imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e agli enti non commerciali in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere di protezione, guanti,…) e di altri dispositivi utilizzabili per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (barriere protettive, termoscanner,…).
La presentazione telematica della comunicazione relativa al credito di imposta per le spese di sanificazione può essere effettuata a decorrere dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020. Nella comunicazione deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere entro la fine del corrente anno 2020.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, pari al 60% dell’importo massimo di spesa ammissibile pari ad euro 100.000. Tuttavia la norma ha previsto lo stanziamento di risorse limitate, per effetto delle quali l’importo riconosciuto risulterà con molta probabilità percentualmente ridotto. La detta percentuale verrà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro l’11 settembre 2020, quindi successivamente alla presentazione della comunicazione.
Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.
In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31 dicembre 2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con circolare 20/E/2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti. In particolare, ha precisato che il credito d’imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiario, in quanto già in possesso di specifiche competenze, avvalendosi di dipendenti o collaboratori, sempreché sia in grado di documentare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti. Resta fermo che l’ammontare delle spese così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici, studi odontoiatrici etc.), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020.
Si evidenzia che il medesimo modello di comunicazione deve essere utilizzato anche per il credito di imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tale credito di imposta, tuttavia, il termine è più ampio essendo fissato al 30 novembre 2021.
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