WELFARE AZIENDALE – Fringe benefit e rimborso utenze domestiche per l’anno 2022

Fringe benefit e rimborso utenze domestiche
per l’anno 2022


di Bruno Olivieri
Arrivano con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 le tanto attese
precisazioni sulla corretta fruizione delle misure fiscali per il welfare aziendale
previste dal DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis) in relazione all’incremento dei
costi dell’energia elettrica e del gas naturale e di contrasto all’emergenza
idrica.
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai
datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di
euro 600,00.”
Misure previste dal Decreto Aiuti bis – Da una lettura congiunta del testo
normativo e del documento di prassi rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ne
emerge che la disposizione, qualificandosi in una temporanea modifica all’art.
51 comma 3 del TUIR, agisce in effetto di due specifiche misure:

  1. ampliamento del paniere dei beni e servizi rimborsabili dal datore di
    lavoro a titolo di benefit individuale, includendovi le somme rimborsate
    per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
    elettrica e del gas naturale;
  2. aumento da euro 258,23 a euro 600,00 del limite di non imponibilità dei
    fringe benefit erogati ai dipendenti.
    Soggetti destinatari delle misure – Se dal testo normativo la rimborsabilità
    delle spese per utenze domestiche sembrava potesse essere riservata ai soli
    lavoratori dipendenti (alla stregua del bonus carburante come disciplinato
    nella Circolare AdE n. 27/E/2022), L’Agenzia delle Entrate allarga la platea
    dei beneficiari includendovi anche ai titolari di redditi di natura assimilata a
    quella di lavoro dipendente.
    “(..) i lavoratori beneficiari della disposizione in commento siano quelli già
    individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma
    3, del TUIR. In altri termini, tale disposizione si applica ai titolari di redditi di
    lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali
    il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del
    TUIR”.
    Pertanto la platea dei soggetti beneficiari è identificata sulla base di due
    specifici parametri:
  3. titolarità di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di
    lavoro dipendente;
  4. qualificazione di reddito secondo le disposizioni contenute nell’articolo
    51 del TUIR.
    Potremmo certamente dire che non c’è alcun dubbio sulle categorie
    destinatarie identificate al primo punto; tuttavia, a parere dello scrivente, tutta
    questa certezza potrebbe essere affievolita ragionando su quel “per i quali il
    reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del
    TUIR” laddove quest’ultimo disciplina specificamente e univocamente la
    determinazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero di quei redditi che, ai
    sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono anche esplicitamente
    ricondotti ad un funzionale “rapporto/apporto di lavoro”:
    (art. 51 comma 1 TUIR)
    “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
    genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma
    di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”,
    diversamente dal “tipo di rapporto giuridico/apporto di prestazione” desumibile
    dalla declaratoria di cui all’art. 50 TUIR per ciò che concerne i redditi assimilati
    a quelli di lavoro dipendente.
    Un ragionamento che, ribadisco a parere dello scrivente, lascia aperta ancora
    incertezza su tutti quei rapporti la cui remunerazione, soprattutto in relazione
    ai redditi qualificati assimilati a quelli di lavoro dipendente, non costituisce
    sinallagma di un “apporto di lavoro” ma di obbligazione di altra natura, ad
    esempio quella degli amministratori di società.
    Una incertezza alimentata anche dall’assenza di un univoco parere
    dell’Amministrazione finanziaria sul rapporto tra welfare aziendale e
    amministratori di società, in cui potrebbe essere proprio quella qualificazione
    giuridica dell’immedesimazione organica tra la persona fisica e la società la
    discriminante nella lettura estensiva o meno della misura in oggetto.
    Durata delle misure – Le misure previste dall’art. 12 del DL 115/2022 sono
    valide per il solo anno 2022.
    A riguardo si osserva che, in base al principio di cassa allargato, si
    considereranno percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori
    corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui
    si riferiscono.
    Utenze oggetto di rimborso – Chiarito che, in ragione della ratio istitutiva della
    deroga all’art. 51 comma 3 TUIR, il rimborso delle utenze può avvenire dal
    datore di lavoro anche ad personam, in merito alla corretta identificazione
    delle spese delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
    elettrica e del gas naturale, oggetto di deroga, la Circolare chiarisce che:
  5. per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso
    abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi
    familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il
    domicilio;
  6. rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico
    intestate al condominio;
  7. rientrano tra quelle rimborsabili anche le utenze per uso domestico
    intestate al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di
    locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e
    non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e
    familiari.
    Riconoscimento del rimborso delle utenze da parte del datore di lavoro – Al
    fine di opportuna legittimazione del regime di esentabilità di talune somme il
    datore di lavoro dovrà preliminarmente:
  8. provvedere all’acquisizione e conservazione della relativa
    documentazione attestante le spese sostenute dal lavoratore, nel
    rispetto dei principi sulla privacy e di essenzialità delle informazioni
    acquisite. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche
    da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona
    diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai
    familiari;
  9. provvedere, in alternativa ai documenti di cui al precedente punto,
    all’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
    quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della
    documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di
    cui riporti gli elementi necessari per identificarle;
  10. provvedere all’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di
    notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano
    già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo
    presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
    Aumento limite esenzione fringe benefit 2022 – L’incremento da euro 258,23 a
    600,00 euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai
    dipendenti per l’anno 2022 è la misura derogatoria che ha destato più dubbi
    lasciando spazio a diverse interpretazioni sul perimetro di modifica del comma
    3 dell’art. 51 TUIR.
    Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che la deroga
    concessa dall’art. 12 del DL 115/2022 riguarda esclusivamente il limite
    massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore,
    senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di
    tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla
    norma.
    Pertanto viene categoricamente escluso il meccanismo di franchigia e viene
    confermato l’ordinario limite assoluto di non imponibilità fino alla soglia di 600
    euro annui che, se superato, renderebbe quindi completamente imponibile il
    valore dei benefit erogati.
    A parere dello scrivente l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è
    coerente con le previsioni ex art. 12 che molto chiaramente circoscrive la
    deroga alla sola qualificazione delle somme da trattarsi come esenti, ovvero a
    ciò che ordinariamente è disciplinato dal penultimo periodo dell’articolo 51,
    comma 3.
    Il meccanismo applicabile al superamento della soglia di non imponibilità è
    invece espressamente regolamentato all’ultimo periodo del summenzionato
    art. 51 comma 3 “se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
    concorre interamente a formare il reddito” che non sembrerebbe essere
    oggetto di richiamata deroga del DL Aiuti bis.
    Rapporti con il bonus carburante e premi di risultato convertiti in benefit – La
    Circolare 35/E conferma che le misure previste dal Decreto Aiuti bis
    rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al
    bonus carburante e, pertanto, i rispettivi plafond (200 e 600 euro) devono
    considerarsi separatamente al fine dell’ordinario meccanismo di imponibilità
    ordinaria previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR.
    Risulta molto interessante la novella richiamata dalla predetta circolare 35/E
    sul trattamento fiscale dei premi di risultato convertiti in benefit.
    Se infatti la precedente Circolare 27/E, in caso di superamento dei succitati
    limiti di non imponibilità (200 e all’epoca 258,23 euro), confermava
    l’assoggettamento ad imposta sostitutiva, ora la Circolare 35/E sancisce un
    netto e sorprendente dietro front rispetto alle predette indicazioni
    dichiarandole “superate” nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà
    applicazione la tassazione ordinaria.
    In questo modo viene letteralmente allineato il trattamento fiscale dei fringe
    benefit in caso di superamento dei limiti ex art. 51 comma 3 TUIR che, tanto
    nella diretta concessione che nella conversione dei premi di risultato, saranno
    univocamente destinatari dell’assoggettamento a tassazione ordinaria.
    fonte: FISCALFOCUS

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