Conversione del DL 24/2022: novità su
formazione, lavoro agile e DPI
di Tiziano Menduto
Come spesso avviene con le leggi di conversione dei decreti-legge le
modifiche operate ai testi normativi originali non sono irrilevanti o solo formali.
È stato così per la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione con
modifiche, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e lo è anche per la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza.
Cerchiamo, riguardo a quest’ultima conversione in legge, di fare brevemente il
punto.
Alla Camera dei Deputati è stata approvata una proposta di conversione il 5
maggio 2022, è in questa sede che arrivano molte delle modifiche introdotte,
ad esempio quelle che riguardano la formazione alla sicurezza. Il
provvedimento passa dunque all’esame dell’altro ramo del Parlamento, il
Senato.
Dopo i pareri favorevoli, con osservazioni, di alcune Commissioni, il Senato il
18 maggio 2022 approva con voto di fiducia e in via definitiva il disegno di
legge n. 2604 di conversione in legge del DL 24/2022 – con 201 voti
favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto – nella versione del testo già
approvato alla Camera.
La legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza”, è stata inserita in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022.
Dopo questa breve premessa sull’evoluzione di questa legge di conversione
vediamo di segnalare brevemente alcune delle novità contenute che
riguardano il mondo della salute e sicurezza:
● La conversione del DL 24/2022: novità in materia di formazione
● La conversione del DL 24/2022: lavoro agile e lavoratori fragili
● La conversione del DL 24/2022: dispositivi di protezione delle vie
respiratorie
La conversione del DL 24/2022: novità in materia di formazione
Sicuramente una delle novità più interessanti in materia di salute e sicurezza
è quella che, inserita già in prima lettura alla Camera, riguarda la formazione
in materia di salute e sicurezza e l’equiparazione videoconferenza/formazione
in presenza.
Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis che
riprendiamo integralmente (l’inserimento del grassetto è, chiaramente, opera
nostra):
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro)
- Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia
con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la
metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le
attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova
pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
L’intento del legislatore è chiaro e permette agli operatori finalmente di fare
riferimento, per dimostrare l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra
videoconferenza e formazione in aula, non più a particolari interpretazioni,
ma ad una norma di legge precisa.
Per raccontare l’impatto di questa novità rimandiamo alla lettura dell’articolo “
Videoconferenza: il senato anticipa l’Accordo Stato Regioni”, ricordando
che rimaniamo comunque in attesa dell’Accordo Stato-Regioni che dovrà
accorpare, rivisitare e modificare degli Accordi attuativi del Dlgs n. 81/2008 in
materia di formazione.
Accordo che molto probabilmente, e questo mostrerebbe anche l’utilità di
anticipare questa equiparazione già in una norma di legge, non sarà
approvato entro il termine fissato dalla Legge 215/2021 (30 giugno 2022).
La conversione del DL 24/2022: lavoro agile e lavoratori fragili
Veniamo ora ad altre novità della legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione
del DL 24/2022 e per parlarne facciamo riferimento anche a quanto indicato
da una Nota dell’11 maggio 2022 n.150 della CISL FP con riferimento al
disegno di legge poi approvato in Senato.
La Nota si sofferma, ad esempio, sui lavoratori fragili e sul lavoro agile.
Riprendiamo alcuni nuovi commi (o solo modificati) dell’articolo 10, come
inseriti nel DL dal Ddl 2604.
Articolo 10. (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)
1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni
individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, la disciplina di cui all’articolo
26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è prorogata fino al 30 giugno
2022.
1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro
agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. - Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce
dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro
per l’anno 2022.
(…)
2-bis. Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano
ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.
Dunque il nuovo art. 10, comma 1 ter proroga al 30 giugno 2022 l’art. 26
comma 2 bis del dl 18/2020: fino alla suddetta data – indica la Nota – “i
lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgono di norma la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Riguardo al lavoro agile la Nota sottolinea che:
● “L’art. 10 comma 2 bis proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di
ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza
dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017;
● “L’art. 10 comma 5-quinquies proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo
svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli
accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con
almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali
(BES). Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa
non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore (art. 5
ter comma 1 del decreto legge 1/2022). Ferma restando l’applicazione
della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al 30
giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici con almeno un figlio con
disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) hanno priorità
nell’accesso al lavoro agile, sempre a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione
lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 5 ter
comma 2 del decreto legge 1/2022)”.
Rimandiamo al dettaglio della Nota che riporta ulteriori indicazioni sul lavoro
agile e riporta anche informazioni sull’art. 10 comma 2 che proroga al 31 luglio
2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83, Dl. 34/2020
“che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una
maggiore rischiosità. Si ricorda che l’attività di sorveglianza sanitaria
eccezionale si sostanzia in una visita medica all’esito della quale il medico
competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla
mansione fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni
maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per
fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. L’eventuale inidoneità alla mansione
non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di
lavoro”.
La conversione del DL 24/2022: dispositivi di protezione delle
vie respiratorie
Veniamo in conclusione ad una indicazione che riguarda i dispositivi di
protezione in relazione al contenimento del COVID-19.
Con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 (Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie) fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le
strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non
autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Ricordiamo che fino al 15 giugno l’obbligo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 vale anche per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di
trasporto (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale
o regionale) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento
e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le
competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale di quanto previsto dalla legge
di conversione del DL 24/2022 e a eventuali futuri articoli di approfondimento.
Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:
Disegno di legge n. 2604 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza –
documento approvato il 18 maggio 2022 in Senato (formato PDF, 143 kB).
CISL FP, Nota prot. 11 maggio 2022, n. 150 – Conversione in legge del Decreto
Riaperture. Proroga tutela lavoratori fragili e altre misure (formato PDF, 203
kB).
Scarica la normativa di riferimento:
LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
fonte: PUNTOSICURO