Rottamazione delle cartelle anche per le
sole sanzioni

Rottamazione delle cartelle anche per le
sole sanzioni


di Gianfranco Antico – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
La Legge di Bilancio 2023 prevede anche la rottamazione delle cartelle
contenenti esclusivamente sanzioni tributarie, vediamo insieme in quali
casi e chi potrà beneficiarne
La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali – prevista dalla Legge di
Bilancio 2023 all’articolo 1, commi 231-252 (Legge numero 197/2022) –
prevede lo stralcio dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in
precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, senza
corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del
D.P.R. n.602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art.27,
comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai
sensi dell’art.17 del D. Lgs. n.112/1999.
In pratica è sufficiente il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e
quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento.
Fornite le indicazioni sulle regole generali dell’istituto, focalizziamo la nostra
attenzione sulla possibilità di definire i soli carichi sanzionatori.
Rottamazione cartelle esattoriali 2023: regole valide anche per i
carichi che prevedono solo sanzioni
Il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’articolo 1, della
Legge numero 197/2022 – è effettuato:
● in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
● ovvero a rate > massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali,
ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30
novembre 2023.
Il comma 244, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022, prevede
che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore
a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto
effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non
determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione
prosegue l’attività di recupero.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del
proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il contribuente può scegliere modalità di pagamento e rate
Secondo quanto indicato dal comma 235, dell’articolo 1, della Legge numero
197/2022, il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita
dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso
Agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore della norma; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Il comma 242, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 si occupa delle
modalità di pagamento.
Le somme dovute per la definizione possono essere versate:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal
debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella
comunicazione ricevuta dal debitore;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione
è tenuto ad allegare alla comunicazione al debitore;
c) presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da pagare si tiene
conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei
carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento.
Il debitore, se per effetto di precedenti pagamenti parziali ha già integralmente
corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra
indicate.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili.
Le cartelle di pagamento costituite esclusivamente da sanzioni
che possono essere stralciate
Come abbiamo visto, è consentito al debitore estinguere il debito contenuto
nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022, corrispondendo le somme dovute a titolo di capitale e quelle
maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento, senza il versamento delle somme dovute
a titolo di sanzioni.
Se la disposizione normativa ha come riferimento la situazione classica, in cui
il carico è costituito, in materia tributaria, da tributi, interessi e sanzioni affidati
dall’Ente creditore, sussistono tuttavia carichi in cui sono comprese solo
somme dovute a titolo di sanzione.
La circolare numero 2/E/2017 – che ha fornito istruzioni in ordine alla
definizione agevolata di cui all’articolo 6, del D.L. n. 193/2016, convertito, con
modificazioni, dalla L.n.225 del 1° dicembre 2016, in relazione ai carichi
affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – sul punto richiama
l’elenco dei carichi esclusi dalla definizione agevolata (questa volta contenuti
nel comma 246, dell’art.1, della L.n.197/2022), che non contempla
espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di
sanzioni.
Più precisamente, la lett. d), del comma 246, dell’art.1, della Legge di
Bilancio 2023, dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi
affidati all’Agente della riscossione recanti
“le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali”
Da ciò – per l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto indicato al punto 2.1,
della circolare n.2/E/2017
“si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di
applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni
pecuniarie amministrativo-tributarie”
In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a
tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme
maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento.
La stessa circolare numero 2/E/2017, precisa che, nei casi residuali in cui non
risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agente riscossione, a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve
comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a
tal fine, attivarsi presentando entro il 30 aprile 2023 la dichiarazione di
adesione all’Agente della riscossione, in analogia a quanto contemplato dal
comma 238, dell’art.1, della Legge numero 197/2022, riguardante l’ipotesi in
cui il debitore, per effetto di pregressi pagamenti parziali, abbia già
integralmente corrisposto quanto dovuto nella misura stabilita per la
definizione agevolata; in quest’ultimo caso, infatti, la norma prevede
espressamente che, sebbene il debitore non debba pagare alcunché avendo
già versato quanto dovuto, lo stesso debba comunque presentare la
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.