Riversamento bonus R&S, fondo garanzia prima casa e caro carburante: le novità del decreto Aiuti ter

Riversamento bonus R&S, fondo garanzia
prima casa e caro carburante: le novità del
decreto Aiuti ter


di Bruno Pagamici –


Diventa ufficiale la proroga della scadenza della sanatoria del credito per
ricerca e sviluppo. Viene spostato dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il
termine per presentare la domanda di accesso alla procedura di riversamento
spontaneo delle somme illegittimamente compensate. Con l’emendamento
viene introdotta la possibilità per le imprese di richiedere la certificazione
introdotta dal decreto Semplificazioni che attesta la qualificazione degli
investimenti effettuati. Altro emendamento interviene sul Fondo di garanzia
prima casa: il correttivo estende, per le domande presentate dal 1° al 31
dicembre 2022, per i giovani tra i 18 e i 35 anni, la garanzia all’80% sui mutui
anche nel caso in cui il tasso del finanziamento sia superiore a quello medio
trimestrale pubblicato dal ministero dell’Economia.
La commissione Speciale della Camera ha terminato l’esame del decreto Aiuti
ter (D.L. n. 144/2020), approvando diversi emendamenti.
Il testo sarà esaminato dall’assemblea di Montecitorio a partire da giovedì 10
novembre. Il provvedimento dovrà poi passare all’esame del Senato per
essere convertito in legge entro il 22 novembre.
Prorogati i termini della sanatoria per il credito d’imposta R&S
Dopo diverse anticipazioni, diventa ufficiale la proroga della scadenza della
sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013.
La commissione Speciale, infatti, ha approvato l’emendamento governativo
che sposta dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine per presentare
domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme
illegittimamente compensate.
Con il correttivo vengono modificati anche i termini entro cui effettuare la
restituzione delle somme. A seguito della modifica, il riversamento può essere
effettuato:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
  • in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi. In tal caso, il
    pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello
    della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere
    versata entro il 16 dicembre 2025.
    Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell’istituto
    della compensazione.
    Estensione della procedura di certificazione degli investimenti
    Ma c’è di più. L’emendamento estende al credito d’imposta di cui all’art. 3,
    D.L. n. 145/2013 la procedura di certificazione introdotta dall’art. 23, c. 2-3,
    D.L. n. 73/2022 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art.
    1, c. 198-209, legge di Bilancio 2022 (legge n. 160/2019).
    Tale certificazione consente alle imprese di attestare la qualificazione degli
    investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione
    nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
    design e innovazione estetica. La richiesta di tale certificazione è subordinata
    alla condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non
    siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
    verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
    soggetti solidalmente 3 obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
    La disciplina attuativa, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti
    abilitati al rilascio della certificazione, dovrà essere definita con Decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri.
    La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione
    finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
    rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività
    diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto
    impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni
    saranno nulli.
    Come accedere alla sanatoria per il credito d’imposta R&S
    Si ricorda che la sanatoria è stata introdotta dall’art. 5, c. da 7 a 12, D.L. n.
    146/2021, mentre le modalità e i termini per l’accesso alla procedura sono
    stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 1°
    giugno 2022, che ha approvato anche il modello per la richiesta.
    La sanatoria riguarda le imprese che, alla data di entrata in vigore del D.L. n.
    146/2021 (22 ottobre 2021), hanno utilizzato indebitamente in compensazione
    il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.
    3, D.L. n. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
    quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31
    dicembre 2019.
    La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai
    soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o
    nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di
    pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di
    riferimento.
    La sanatoria è esclusa per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato
    con atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al
    22 ottobre 2021, cioè non più impugnabili o definiti con il pagamento o altra
    forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
    La procedura non può essere utilizzata se il credito d’imposta utilizzato in
    compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di
    false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di
    fatture che documentano operazioni inesistenti ovvero della mancanza di
    documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili
    al bonus. Se l’accertamento di una di tali condotte avviene dopo la
    presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente decade dalla procedura,
    la richiesta non produce effetti e le somme versate si considerano acquisite a
    titolo di acconto sugli importi dovuti.
    La domanda di sanatoria deve essere presentata, in modalità telematica,
    direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico
    denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di
    imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile
    dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito istituzionale.
    Fondo di garanzia mutui prima casa
    Altro emendamento governativo approvato interviene sul fondo di garanzia sui
    mutui prima casa, istituito dall’art. 1, c. 48, lettera c), legge n. 147/2013.
    Si ricorda che la garanzia del fondo è concessa nella misura massima del
    50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e
    ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari,
    site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario,
    con priorità per l’accesso al credito da parte di:
  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i
    35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 36 anni;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
    L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
    L’art. 64, c. 3, D.L. n. 73/2021 ha elevato la garanzia concedibile dal fondo
    all’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa per i
    soggetti con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui e che ottengono un
    mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile,
    comprensivo di oneri accessori.
    Secondo la disposizione attualmente vigente, per tali soggetti, è previsto un
    tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non
    può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato
    trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della
    legge 7 marzo 1996, n. 108”.
    È su questa clausola che interviene l’emendamento approvato. Nello scenario
    attuale, tale clausola rende i mutui difficilmente applicabili dalle banche.
    Con la modifica si prevede invece la possibilità, per le domande presentate
    dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, di accesso alla percentuale
    massima di garanzia dell’80% anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale
    (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato
    trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2,
    legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la
    media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente,
    calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
    Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base
    del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale
    risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni
    economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni
    in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento
    stipulato.
    Ulteriori emendamenti
    Con un ulteriore emendamento approvato è stato trasfuso nel testo del
    decreto Aiuti ter il D.L. n. 153/2022 (contemporaneamente abrogato), che
    prevede la proroga al 18 novembre 2022 del taglio delle accise e dell’Iva sui
    carburanti.
    Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che finanzia 1.360 domande
    di finanziamento agevolato e connesso cofinanziamento a fondo perduto
    presentate a Simest nel quadro del Pnrr.
    fonte: IPSOA

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