Riversamento bonus R&S, fondo garanzia
prima casa e caro carburante: le novità del
decreto Aiuti ter
di Bruno Pagamici –
Diventa ufficiale la proroga della scadenza della sanatoria del credito per
ricerca e sviluppo. Viene spostato dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il
termine per presentare la domanda di accesso alla procedura di riversamento
spontaneo delle somme illegittimamente compensate. Con l’emendamento
viene introdotta la possibilità per le imprese di richiedere la certificazione
introdotta dal decreto Semplificazioni che attesta la qualificazione degli
investimenti effettuati. Altro emendamento interviene sul Fondo di garanzia
prima casa: il correttivo estende, per le domande presentate dal 1° al 31
dicembre 2022, per i giovani tra i 18 e i 35 anni, la garanzia all’80% sui mutui
anche nel caso in cui il tasso del finanziamento sia superiore a quello medio
trimestrale pubblicato dal ministero dell’Economia.
La commissione Speciale della Camera ha terminato l’esame del decreto Aiuti
ter (D.L. n. 144/2020), approvando diversi emendamenti.
Il testo sarà esaminato dall’assemblea di Montecitorio a partire da giovedì 10
novembre. Il provvedimento dovrà poi passare all’esame del Senato per
essere convertito in legge entro il 22 novembre.
Prorogati i termini della sanatoria per il credito d’imposta R&S
Dopo diverse anticipazioni, diventa ufficiale la proroga della scadenza della
sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013.
La commissione Speciale, infatti, ha approvato l’emendamento governativo
che sposta dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine per presentare
domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme
illegittimamente compensate.
Con il correttivo vengono modificati anche i termini entro cui effettuare la
restituzione delle somme. A seguito della modifica, il riversamento può essere
effettuato:
- in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
- in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi. In tal caso, il
pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello
della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere
versata entro il 16 dicembre 2025.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell’istituto
della compensazione.
Estensione della procedura di certificazione degli investimenti
Ma c’è di più. L’emendamento estende al credito d’imposta di cui all’art. 3,
D.L. n. 145/2013 la procedura di certificazione introdotta dall’art. 23, c. 2-3,
D.L. n. 73/2022 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art.
1, c. 198-209, legge di Bilancio 2022 (legge n. 160/2019).
Tale certificazione consente alle imprese di attestare la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione
nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design e innovazione estetica. La richiesta di tale certificazione è subordinata
alla condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non
siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
soggetti solidalmente 3 obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La disciplina attuativa, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti
abilitati al rilascio della certificazione, dovrà essere definita con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività
diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni
saranno nulli.
Come accedere alla sanatoria per il credito d’imposta R&S
Si ricorda che la sanatoria è stata introdotta dall’art. 5, c. da 7 a 12, D.L. n.
146/2021, mentre le modalità e i termini per l’accesso alla procedura sono
stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 1°
giugno 2022, che ha approvato anche il modello per la richiesta.
La sanatoria riguarda le imprese che, alla data di entrata in vigore del D.L. n.
146/2021 (22 ottobre 2021), hanno utilizzato indebitamente in compensazione
il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.
3, D.L. n. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019.
La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai
soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o
nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di
pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di
riferimento.
La sanatoria è esclusa per i crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato
con atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al
22 ottobre 2021, cioè non più impugnabili o definiti con il pagamento o altra
forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
La procedura non può essere utilizzata se il credito d’imposta utilizzato in
compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di
false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di
fatture che documentano operazioni inesistenti ovvero della mancanza di
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili
al bonus. Se l’accertamento di una di tali condotte avviene dopo la
presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente decade dalla procedura,
la richiesta non produce effetti e le somme versate si considerano acquisite a
titolo di acconto sugli importi dovuti.
La domanda di sanatoria deve essere presentata, in modalità telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico
denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di
imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile
dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito istituzionale.
Fondo di garanzia mutui prima casa
Altro emendamento governativo approvato interviene sul fondo di garanzia sui
mutui prima casa, istituito dall’art. 1, c. 48, lettera c), legge n. 147/2013.
Si ricorda che la garanzia del fondo è concessa nella misura massima del
50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e
ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari,
site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario,
con priorità per l’accesso al credito da parte di: - giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i
35 anni); - nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 36 anni;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
L’art. 64, c. 3, D.L. n. 73/2021 ha elevato la garanzia concedibile dal fondo
all’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa per i
soggetti con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui e che ottengono un
mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile,
comprensivo di oneri accessori.
Secondo la disposizione attualmente vigente, per tali soggetti, è previsto un
tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non
può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108”.
È su questa clausola che interviene l’emendamento approvato. Nello scenario
attuale, tale clausola rende i mutui difficilmente applicabili dalle banche.
Con la modifica si prevede invece la possibilità, per le domande presentate
dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, di accesso alla percentuale
massima di garanzia dell’80% anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale
(TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2,
legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la
media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente,
calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base
del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale
risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni
economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni
in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento
stipulato.
Ulteriori emendamenti
Con un ulteriore emendamento approvato è stato trasfuso nel testo del
decreto Aiuti ter il D.L. n. 153/2022 (contemporaneamente abrogato), che
prevede la proroga al 18 novembre 2022 del taglio delle accise e dell’Iva sui
carburanti.
Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che finanzia 1.360 domande
di finanziamento agevolato e connesso cofinanziamento a fondo perduto
presentate a Simest nel quadro del Pnrr.
fonte: IPSOA