PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE – “Buono fiere” per le imprese: dal 9 settembre via alle richieste

“Buono fiere” per le imprese: dal 9
settembre via alle richieste


Si tratta di un contributo a fondo perduto nella misura
massima di 10.000 euro
di Pietro Mosella
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha comunicato che, a partire
dalle ore 10 del 9 settembre 2022, le imprese con sede sul territorio
nazionale, potranno prenotare il cosiddetto “Buono Fiere”, ovvero il nuovo
incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni
fieristiche internazionali organizzate in Italia. A tal proposito, lo stesso MISE
ha pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa, introdotta
dall’articolo 25-bis del “decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) convertito, con
modificazioni, in Legge n. 91/2022 e per la quale sono disponibili risorse pari a
34 milioni di euro per l’anno 2022.
L’agevolazione – La sopra richiamata disposizione, nel dettaglio, prevede che,
alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle
manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, venga
concesso un buono del valore di 10.000 euro.
Tali manifestazioni devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 50% delle spese
sostenute dalle imprese sul territorio italiano nel periodo che va dall’entrata in
vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti” (16 luglio 2022) sino al 31
dicembre 2022.
Il buono in questione può essere richiesto una sola volta da ciascun
beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni sopra citate.
Modalità e termini per il rilascio del buono– Con decreto direttoriale 4 agosto
2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del
“decreto Aiuti”, le modalità ed i termini di rilascio del buono relativo al rimborso
delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero
delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell’agevolazione.
Ai fini del rilascio del “Buono fiere”, i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal comma 4, dell’articolo 25-bis citato, devono presentare un’apposita
richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura
informatica. Il fac-simile del modello d’istanza e l’indirizzo telematico della
procedura informatica sono resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero
(www.mise.gov.it).
Il “Buono fiere” può riguardare la partecipazione ad una o più manifestazioni
fieristiche.
Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale
rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la
procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero
menzionato in precedenza, sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore
17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9
settembre 2022.
L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono prevede
l’espletamento delle seguenti attività:

  1. accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso
    CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione
    della domanda nella procedura informatica;
  3. finalizzazione della domanda.
    In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata,
    ai fini dell’assegnazione del “Buono fiere”, esclusivamente l’ultima domanda
    regolarmente trasmessa prima della comunicazione, mentre, la precedente
    sarà, in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva.
    A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di
    apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione (9 settembre
    2022), i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle
    successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di
    agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni
    per accedere ed utilizzare la procedura informatica.
    Il “Buono fiere” è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di
    ricezione delle domande ed è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata
    indicata dal soggetto beneficiario.
    Spese ammissibili -Sono ammissibili all’agevolazione in commento, fino ad
    esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle
    imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
    ● a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi
    espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di
    quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla
    manifestazione fieristica;
    ● b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese
    relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio
    espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    ● c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    ● d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente
    in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche,
    compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i
    servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio
    fieristico;
    ● e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti
    esposti;
    ● f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e
    strumentazioni varie;
    ● g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del
    personale aziendale;
    ● h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello
    spazio espositivo;
    ● i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione,
    connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la
    realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer,
    cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla
    partecipazione alla manifestazione fieristica.
    Non sono, invece, ammesse all’agevolazione le spese relative ad imposte e
    tasse; l’IVA, invece, è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa
    rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

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