PENSIONI – Chi può andare in pensione nel 2023 e con quali requisiti? Guida alle ultime novità

Chi può andare in pensione nel 2023 e con
quali requisiti? Guida alle ultime novità


di Vanda Soranna – PENSIONI
Chi può andare in pensione nel 2023? E quali sono i requisiti da
rispettare? Le risposte in una guida che ripercorre le ultime novità
approvate: da quota 103 alla proroga dell’Ape sociale
La nuova legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022 n.197) introduce
importanti novità in materia di pensionamento, alcune delle quali valide
soltanto per il 2023.
Chi desidera andare in pensione nel corso dell’anno può dunque approfittare
di nuove norme che facilitano l’uscita dal mondo del lavoro, senza aspettare di
maturare i requisiti previsti dalla legge Fornero.
Vediamo nel dettaglio come è possibile andare in pensione quest’anno e con
quali requisiti anagrafici e contributivi.
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Chi può andare in pensione con Quota 103? I requisiti
La principale novità prevista dalla legge di bilancio è Quota 103, anche detta
pensione anticipata flessibile, ossia la possibilità di anticipare la pensione,
aggiuntiva rispetto ad altri tipi di pensione anticipata già esistenti, prevista in
via sperimentale solo per il 2023.
I requisiti anagrafici e contributivi, 62 anni di età e 41 anni di contributi, devono
essere maturati esclusivamente entro il 31 dicembre 2023.
La pensione quota 103 può essere erogata a condizione che il suo valore
lordo mensile non superi di cinque volte il trattamento minimo previsto dalla
legge (circa 2.850 euro lordi al mese), considerando gli importi delle mensilità
anticipate di pensione rispetto a quelle con requisiti ordinari di vecchiaia
secondo la legge Fornero (legge 214/2011).
I lavoratori pubblici e privati devono però tenere conto che le finestre mobili
cambiano in base alla data di maturazione dei requisiti:
● i dipendenti privati che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022
hanno diritto al trattamento dal 1° aprile 2023;
● i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022,
devono presentare la domanda di pensione con un preavviso di almeno
6 mesi e possono ricevere l’assegno dal 1° agosto 2023 (nuovo art. 14,
comma 1, dl 4/2019 – commi 283 -285 della legge di bilancio).
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono a quota 103
decorre però solo dalla data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia
o alla pensione anticipata ordinaria.
Inoltre, il possesso dei requisiti per l’accesso a quota 103 non costituisce, nel
settore pubblico, motivo di collocamento a riposo d’ufficio, in caso di
compimento dei 62 anni di età.
La norma prevede che l’interessato abbia la possibilità di scegliere di rimanere
in servizio oltre l’età prevista, fermo restando il collocamento a riposo d’ufficio
quando si maturano i requisiti delle altre forme di pensionamento anticipato o
quando si compiono i 67 anni previsti dalla legge Fornero per la pensione di
vecchiaia.
Restano validi i requisiti previsti per le pensioni in Quota 100 e Quota 102
maturati rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.
Come funziona il bonus Maroni?
Il lavoratore pubblico o privato che matura i requisiti di quota 103 entro il 31
dicembre 2023 ha la facoltà di scegliere di rimanere in servizio e beneficiare in
busta paga della quota di contribuzione a carico del lavoratore (9,19),
esonerando il datore di lavoro dal versamento e dall’accredito contributivo
della somma corrispondente.
Le modalità attuative della misura, meglio nota come bonus Maroni, saranno
precisate in un prossimo decreto MLPS/MEF (commi 286-287 dell’art.1 della
legge di bilancio).
Tra le novità sulle pensioni anche la proroga Ape Sociale al 2023
Altra novità della legge di bilancio è la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della
pensione denominata Ape sociale: i lavoratori che maturano, al momento
della domanda, almeno 63 anni e 30/36 di anzianità contributiva e che si
trovano nelle condizioni di disoccupazione, invalidità, caregivers o
svolgimento di mansioni gravose (secondo le modifiche all’allegato 2 dall’art.1,
commi 91-93 della legge 234 /2021) possono anticipare la pensione con
un’indennità a carico dello Stato corrisposta fino al conseguimento dei requisiti
ordinari (commi 288 – 291).
Chi può andare in pensione nel 2023 con Opzione Donna?
Le lavoratrici dipendenti o autonome che maturano entro il 31 dicembre 2022 i
requisiti previsti dalla legge di bilancio 2023, possono accelerare il
pensionamento alle seguenti condizioni:
● anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
● età anagrafica pari o superiore a 60 anni (che diventano 59 per le
lavoratrici con almeno un figlio e 58 per le lavoratrici con due o più figli;
● condizione di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6
mesi, del coniuge, di parenti o affini con handicap in situazione di
gravità;
● invalidità civile non inferiore al 74 per cento;
● licenziamento o lavoro dipendente presso imprese per le quali è attivo
un tavolo di confronto per crisi aziendale, (in questo caso il requisito
anagrafico richiesto è 58 anni).
Il trattamento anticipato Opzione donna prevede la scelta del sistema di
calcolo interamente contributivo.
Chi può andare in pensione nel 2023 e con quali requisiti: un riepilogo
Riassumiamo le principali tipologie di pensione ordinaria o anticipata in vigore
nel 2023.
Tipo di
pensione
Età Contributi
Pensione di
vecchiaia
67 anni 20 anni
Pensione
anticipata
ordinaria
Qualsiasi età 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41
anni e 10 mesi per le donne
Quota 103 62 anni 41 anni (requisiti entro il 31 dicembre
2023)
Quota 102 64 anni 38 anni (requisiti entro il 31 dicembre
2022)
Quota 100 62 anni 38 anni (requisiti entro il 31 dicembre
2021)
Ape Sociale 63 anni Da 30 a 36 anni (per disoccupati,
caregiver, lavoratori con invalidità di
almeno il 74 per cento, addetti a
lavori gravosi)
Opzione
Donna
60 anni (59 anni con un
figlio, 58 anni con due o
più figli o donne
licenziate o dipendenti
di aziende in crisi)
35 anni (per chi assiste il coniuge,
parenti o affini con handicap grave;
invalidi civili al 74 per cento almeno,
donne licenziate o dipendenti di
imprese per le quali è attivo un tavolo
di crisi
Altre novità della legge di bilancio 2023 sono: la perequazione delle pensioni
(comma 309), la rivalutazione eccezionale delle pensioni minime per gli anni
2023-2024 (comma 310), l’emolumento accessorio una tantum per il
personale statale dipendente da amministrazioni pubbliche (commi 330-333) il
riconoscimento del diritto pensionistico anticipato con un requisito contributivo
ridotto ai lavoratori precoci ma con un limite di spesa più basso rispetto al
passato (comma 887).
fonte:
Piccole società cooperative
Cessione gratuita d’azienda : esenzione dall’imposta di successione e
donazione e trasferimento senza realizzo delle plusvalenze
di Cinzia De Stefanis
Al via le agevolazioni per la cessione gratuita d’azienda effettuata a titolo
gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, costituite in
forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall’azienda
medesima. Gli incentivi consistono nell’esenzione dall’applicazione
dell’imposta sulle successioni e delle donazioni e nell’applicazione dell’articolo
58 del TUIR sul trasferimento d’azienda (Il trasferimento di azienda per causa
di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda
stessa).
E’ con il Dm del 17 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
01/03/2023 , n. 51) che il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce i
criteri e le modalità per l’accesso ai benefici per le piccole società cooperative.
Il provvedimento è attuativo dall’articolo 1, comma 272, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
Attuazione dell’intervento agevolativo – L’esenzione dall’imposta sulle
successioni e donazioni si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della
società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in
tal senso.
Il regime dell’art. 58, comma 1, del TUIR si applica a condizione che:
● la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti
dell’azienda
● e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli
elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa,
● facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
Entrata in vigore – Le disposizioni del decreto in commento si applicano alle
cessioni a titolo gratuito poste in essere a decorrere dal 1 marzo 2023 .
fonte: FISCAL FOCUS TODAY

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