Partite IVA, domanda ISCRO al via dal 1° maggio 2022: dall’INPS le istruzioni

Partite IVA, domanda ISCRO al via dal 1°
maggio 2022: dall’INPS le istruzioni

di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI
Partite IVA, domanda ISCRO al via dal 1° maggio 2022. A darne notizia è
l’INPS con il messaggio numero 1569 del 7 aprile 2022, che fornisce
alcune utili istruzioni in merito ai soggetti beneficiari dell’indennità di
cassa integrazione per gli autonomi
Partite IVA, al via dal 1° maggio 2022 la domanda di ISCRO.
A renderlo noto è il messaggio INPS numero 1569 del 7 aprile 2022, con il
quale vengono fornite le istruzioni in merito a chi potrà presentare domanda
per l’accesso alla cassa integrazione sperimentale prevista per i lavoratori
autonomi.
L’ISCRO spetta una sola volta per il triennio 2021, 2022 e 2023. Chi ha già
usufruito dell’indennità lo scorso anno, presentando domanda entro il 31
ottobre, non potrà quindi fruirne per l’anno in corso.
Dalle modalità di invio ai requisiti specifici, facciamo quindi il punto delle
regole per fare domanda di ISCRO a decorrere dal 1° maggio 2022.
Partite IVA, domanda ISCRO al via dal 1° maggio 2022: dall’INPS le
istruzioni
È rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS l’indennità
straordinaria di continuità reddituale, misura prevista dalla Legge di Bilancio
2021 in via sperimentale per il triennio 2021-2023.
I lavoratori autonomi in possesso dei requisiti potranno fare domanda di
ISCRO a decorrere dal 1° maggio 2022, così come disposto dal messaggio
INPS numero 1569 del 7 aprile.
Così come previsto dalla circolare n. 94/2021, per fare domanda ci sarà
tempo fino al 31 ottobre, e l’invio potrà essere effettuato tramite il servizio
dedicato alla presentazione delle richieste di accesso all’ISCRO disponibile
sul portale istituzionale dell’INPS.
Il messaggio pubblicato dall’Istituto il 7 aprile evidenzia che l’accesso alla
prestazione è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.
Non potranno quindi accedervi i titolari di partita IVA che ne hanno già fruito
per il 2021, e le domande presentate saranno quindi rigettate.
Divieto d’accesso anche a chi ha presentato domanda nel 2021 ma è
decaduto dall’indennità, e non ne ha quindi beneficiato per tutti i sei mesi
previsti.
Potrà invece fare domanda di ISCRO per l’anno 2022:
● chi non ha presentato domanda per lo scorso anno;
● coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto
accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la
prestazione revocata dall’origine.
Non cambiano le modalità di trasmissione dell’istanza, che potrà essere
inviata tramite il portale INPS dai titolari di partita IVA in possesso di
credenziali SPID, CIE o CNS, o in alternativa tramite Contact Center integrato,
telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al
numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori).
Domanda ISCRO 2022: chi può richiedere l’indennità INPS? I
requisiti
L’indennità ISCRO è riconosciuta per sei mensilità a partire dal primo giorno
del mese successivo alla presentazione della domanda ed è pari al 25 per
cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle
Entrate.
Stando ai nuovi valori comunicati dall’INPS con la circolare n. 26 del 16
febbraio 2022, l’importo concesso, pari al 25 per cento su base semestrale
dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate, è compreso tra 254,75
e 815,20 euro.
Così come indicato nella circolare INPS numero 94 del 30 giugno i
requisiti necessari per fare domanda sono i seguenti:
● non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
● non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
● non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
● aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda
un reddito non superiore a 8.299,76 euro per il 2022. Si precisa che si
tratta solo del reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa
autonoma ed esposto, nella dichiarazione dei redditi, nei seguenti
quadri:
○ nel quadro “RE” in ipotesi di attività professionale individuale;
○ nel quadro “RH” in ipotesi di partecipazione a studi associati;
○ nel quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario.
● essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
(verificato mediante DURC Online);
● essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni alla data di
presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale
iscrizione alla gestione previdenziale;
● aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la
presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei
redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno
anteriore la presentazione della domanda.
Per quel che riguarda la verifica dei requisiti di reddito, il messaggio INPS del
7 aprile 2022 ricorda che in sede di presentazione della domanda sarà il
richiedente a dover autocertificare le somme prodotte per gli anni di interesse,
salvo le stesse non siano già a disposizione dell’Istituto.
In tal caso, i dati reddituali a disposizione dell’INPS saranno precaricati nel
pannello di domanda.
Allegato:
INPS_Messaggio numero 1569 del 7 aprile 2022

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-04-2022
Messaggio n. 1569

OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a
400, ha introdotto – in via sperimentale per il triennio 2021-2023 – l’indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per
professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con la circolare n. 94 del 2021
sono state fornite le relative istruzioni amministrative.
Come precisato al paragrafo 4 della citata circolare n. 94 del 2021, per fruire dell’indennità
ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via
telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a
disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Al riguardo, si fa presente che dal 31 ottobre 2021 non è più attivo il servizio per la
presentazione della domanda di ISCRO 2021.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 1° maggio
2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. Pertanto, a
partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande
ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31
ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2022.
Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge
n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.
Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già
fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; eventuali domande che verranno
comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.
Inoltre, come già chiarito al paragrafo 5 della citata circolare n. 94 del 2021, nel caso di
decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non
avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non
potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–
2023.
La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da
coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo
presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è
stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si ricorda che le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione
della domanda di indennità ISCRO sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
Si ricorda, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4
della circolare n. 94 del 2021 in materia di ISCRO, in sede di presentazione della domanda
l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art.
1, comma 389, della legge n. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione
dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in
considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di
domanda.
Per le ulteriori istruzioni amministrative sulla prestazione ISCRO si rinvia alla circolare n. 94
del 2021.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

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