OPINIONI A CONFRONTO – PROCESSO TRIBUTARIO – NASCE LA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

Finalmente nasce la magistratura tributaria
di Maurizio Villani


Finalmente, dopo anni di battaglie, è arrivata in porto la riforma organica
del processo tributario ed è finalmente nata la quinta magistratura dello
Stato italiano, quella tributaria.
Ecco in pillole le novità della Riforma
La Camera dei Deputati, ieri, martedì 9 agosto 2022, alle ore 15:32, ha
approvato definitivamente la riforma strutturale della giustizia tributaria e la
riforma parziale del processo tributario (Disegno di Legge n. 3703/2022 della
Camera dei Deputati che conferma il Disegno di Legge n. 2636 approvato dal
Senato il 04 agosto 2022). La votazione, dopo il rigetto della pregiudiziale di
costituzionalità, è stata la seguente (votanti 326):
● voti favorevoli n. 288
● voti contrari n. 11
● astenuti n. 27
La riforma del processo tributario in sintesi – nasce la quinta
magistratura tributaria
Sinteticamente, indico le seguenti principali linee direttrici e n. 32 novità,
favorevoli ed apprezzabili, come consentito dall’ordinanza n. 144 del 23 aprile
1998 della Corte Costituzionale, a seguito di una mia eccezione sollevata
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce:

  1. cambia la definizione anacronistica di “commissione tributaria”, nelle sue
    varie articolazioni provinciali e regionali, con quella, di natura più processuale,
    di “Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di
    secondo grado”;
  2. i nuovi magistrati tributari professionali saranno assunti nei prossimi
    anni, a partire dal 2024, soltanto per concorso pubblico (448 in primo
    grado e 128 in secondo grado, per un totale di 576 unità); i nuovi
    magistrati tributari avranno un ruolo specifico distinto da quello del
    2011 degli attuali giudici tributari onorari;
  3. per i primi tre bandi di concorso, è prevista una riserva di posti del
    30% a favore degli attuali giudici tributari onorari, iscritti nel ruolo
    speciale del 2011 alla data dell’1-1-2022;
  4. i concorsi per n. 68 unità saranno indetti negli anni 2024, 2025, 2026,
    2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità (spero che i
    tempi siano dimezzati);
  5. il ruolo degli attuali giudici tributari onorari alla data del 01-01-2022
    sarà ad esaurimento;
  6. i giudici tributari onorari, non vincitori di concorso pubblico,
    continueranno a percepire soltanto un emolumento mensile fisso ed
    un emolumento a sentenza depositata; i suddetti compensi non
    possono superare in ogni caso euro 72.000 lordi annui;
  7. il concorso pubblico prevede 3 prove scritte e 14 prove orali, oltre la
    lingua straniera;
  8. al concorso possono partecipare, giustamente, sia i laureati in
    Giurisprudenza sia i laureati in Scienze dell’economia (classe LM-56)
    o in Scienze economico – aziendale (classe LM-77) o coloro che
    hanno i titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati;
  9. è prevista la formazione continua, con cadenza periodica, dei giudici
    e dei magistrati tributari, organizzata dal Consiglio di Presidenza
    della Giustizia Tributaria;
  10. è previsto, solo in primo grado e con udienza a distanza, il giudice
    monocratico per le cause fino a 3.000 euro, al netto di sanzioni ed
    interessi, la cui sentenza può essere sempre appellata senza alcun
    limite; in appello decide sempre il collegio;
    11.il trattamento economico dei magistrati tributari è a tutti gli effetti
    parificato a quello dei magistrati ordinari della giustizia ordinaria
    (civile e penale), anche ai fini pensionistici;
  11. ai nuovi magistrati tributari si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni dell’ordinamento giudiziario;
  12. tutti i giudici tributari cessano dall’incarico a 70 anni a decorrere
    dal 01-01-2027, senza alcun pensionamento;
  13. per la cessazione dall’incarico è prevista una fase transitoria dal
    2023 fino al 2026 a partire dai 74 anni fino ai 71 (décalage);
  14. il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avrà un proprio
    ed autonomo Ufficio ispettivo ed istituirà l’Ufficio del massimario
    nazionale;
  15. Il suddetto Ufficio ispettivo, con il semplice supporto del MEF (non
    più previa intesa), potrà svolgere un’attività di controllo presso le
    Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle
    verifiche di rispettiva competenza; questa maggiore capacità
    ispettiva attenua la dipendenza delle Corti di giustizia dal MEF (spero
    che il prossimo Parlamento affidi la gestione e l’organizzazione della
    giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  16. nel 2023 è prevista l’assunzione per opzione, dopo la procedura
    di interpello, di 100 magistrati attualmente in servizio presso le
    Commissioni tributarie, purché non abbiano compiuto 60 anni e non
    abbiano subito un giudizio di demerito; per favorire l’opzione, ai nuovi
    magistrati tributari è prevista, in aggiunta allo stipendio, una ulteriore
    indennità pari al compenso fisso mensile per 24 mesi dalla data di
    immissione nelle funzioni;
  17. l’Ufficio fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni
    contestate con l’atto impugnato (c.d. onere della prova) senza alcuna
    inversione a danno del contribuente;
  18. è prevista, finalmente, la testimonianza scritta con le forme di cui
    all’art. 257 – bis del codice di procedura civile; non bisogna
    dimenticare che sino al 1981 la testimonianza era prevista nel
    processo tributario, poi immotivatamente abrogata;
  19. in caso di rigetto del reclamo – mediazione (art. 17 – bis del
    D.Lgs. n. 546/1992) è prevista la condanna ai fini dell’eventuale
    responsabilità amministrativa del funzionario fiscale che ha
    immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di
    mediazione;
  20. per le controversie soggette a reclamo-mediazione, ai sensi
    dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la Corte di giustizia
    tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta
    conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di
    questioni di facile e pronta soluzione;
  21. l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione deve sempre
    essere fissata entro 30 giorni dalla richiesta e decisa lo stesso
    giorno;
  22. l’udienza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con
    l’udienza di trattazione del merito della controversia, come purtroppo
    spesso è avvenuto in questi anni in maniera poco corretta dal punto
    di vista processuale; l’udienza di sospensione deve essere fissata
    entro il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza
    e l’ordinanza deve essere emessa nella stessa udienza;
  23. in tema di sospensione della riscossione, la prestazione della
    garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollettino di affidabilità fiscale”
    ai fini ISA;
  24. a partire dal prossimo 01-09-2023, è disciplinata in modo più
    organico e preciso la video udienza;
  25. finalmente, presso la Corte di Cassazione è istituita per legge una
    Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle
    controversie in materia tributaria; il primo presidente adotta
    provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli
    orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei
    procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia
    tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da
    parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui sopra (art.
    102, secondo comma, della Costituzione);
  26. è prevista, a determinate condizioni, una definizione agevolata dei
    soli giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla
    data del 15-07-2022 (circa 47.000 – prima fase della c.d. pace
    fiscale); ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla
    legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle
    disposizioni di cui sopra alle controversie attribuite alla giurisdizione
    tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
  27. qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una
    proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato
    motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio
    maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti
    inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;
  28. per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio
    dello Stato per l’interpello il limite di 20 milioni di euro è stato ridotto a
    15 milioni di euro;
  29. la tabella F-bis del D.Lgs. n. 545/1992 indica lo stipendio annuo
    lordo per i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico, stabilito
    per legge;
  30. le tabelle C, D ed E del D.Lgs. n. 545/1992 sono abrogate;
  31. in ogni caso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
    entro il 31-01-2023 individua le sedi delle Corti di giustizia tributaria
    nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione
    giurisdizionale e provvede alle assegnazioni d’ufficio alle predette
    sedi, in applicazione non esclusiva, dei giudici tributari onorari, non
    vincitori di concorso pubblico, ai quali spetta un’indennità di funzione
    mensile aggiuntiva pari a 100 euro lordi.
    Finalmente dopo anni di battaglia nasce la quinta magistratura, quella
    tributaria, a tutela dei contribuenti.

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