Mancata formazione lavoratori in CIGS: in vigore il DM con le sanzioni

Mancata formazione lavoratori in CIGS:
in vigore il DM con le sanzioni


di Alice Chinnici
Con gli interventi di riordino degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 e
Decreto-legge n. 4/2022) è stato ridefinito anche il c.d. meccanismo della
condizionalità, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi
di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in
costanza ancora di rapporto di lavoro con l’impresa, ed essere quindi
potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
Il nuovo articolo 25-ter, D.lgs. n. 148/2015, ha infatti disposto che i lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, allo scopo di mantenere o
sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la
domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
Quanto al meccanismo sanzionatorio il medesimo articolo ha previsto
l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di
trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo
le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Ebbene, il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM 2 agosto 2022 contenente
i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione
dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni
salariali straordinarie.
Il sopra citato DM introduce un meccanismo sanzionatorio che varia in regione
della percentuale di formazione omessa, ferma restando la sanzione minima
individuata dall’art. 25-ter, consistente nella decurtazione di una mensilità di
trattamento di integrazione salariale. In particolare:
● la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50%
delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza
di un giustificato motivo, comporta l’irrogazione della sanzione
corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del
trattamento di integrazione salariale straordinario;
● la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50 % e l’80%
delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza
di un giustificato motivo, comporta l’irrogazione della sanzione
corrispondente alla decurtazione della metà della mensilità del
trattamento di integrazione salariale straordinario;
● la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in
misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei
corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente
decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il DM 2 agosto 2022 individua come “giustificato motivo di mancata
partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione” le seguenti
casistiche:
● documentato stato di malattia o di infortunio;
● servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
● stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla Legge;
● citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di
comparire da parte del magistrato;
● gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
● casi di limitazione legale della mobilità personale;
● ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza
maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di
partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza
possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale
da parte di quest’ultimo.
Infine, l’articolo 3 del nuovo DM dispone che il servizio ispettivo
territorialmente competente – qualora dai registri dell’ente che eroga la
formazione risultino assenze ingiustificate – provvederà alla contestazione
della sanzione corrispondente, limitatamente ai lavoratori per i quali è stata
accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo
oggettivo, e ne darà comunicazione all’INPS – sede territoriale competente –
ai fini dell’applicazione della sanzione.

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