LEGGI E PRASSI – Bonus genitori separati e divorziati, in GU il decreto attuativo: come richiedere gli 800 euro

LEGGI E PRASSI – Bonus genitori separati e divorziati, in
GU il decreto attuativo: come richiedere
gli 800 euro


di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI
Bonus genitori separati e divorziati, arriva in Gazzetta Ufficiale del 26
ottobre 2022 il decreto attuativo che spiana la strada alle domande. Dai
requisiti alle regole per fare richiesta, tutte le istruzioni in attesa
dell’avvio delle procedure telematiche
Bonus per i genitori separati o divorziati al via: è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 2022 il decreto attuativo che definisce regole e requisiti
per fare domanda.
Si tratta del contributo fino a 800 euro finanziato dal Fondo istituito con il
decreto legge n. 41/2021 e i cui criteri di erogazione sono stati individuati dal
decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.
Il decreto attuativo del 23 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di mercoledì
26 ottobre, è uno degli ultimi passaggi necessari per dare il via alla fase di
presentazione della domanda di accesso al bonus, riconosciuto ai genitori
separati o divorziati e finalizzato a garantire il mantenimento dei figli minori.
Facciamo quindi il punto di requisiti, condizioni e regole per la presentazione
delle domande.
Bonus genitori separati e divorziati, in GU il decreto attuativo:
come richiedere gli 800 euro
Sono i genitori in stato di bisogno che non hanno ricevuto l’assegno di
mantenimento da parte dell’ex coniuge o convivente i destinatari del bonus
introdotto lo scorso anno e che solo ora si appresta ad entrare nelle tasche
dei beneficiari.
Nello specifico, così come indicato dal decreto attuativo pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, ad aver diritto al bonus sono i
genitori separati o divorziati che devono provvedere al mantenimento dei figli
conviventi minorenni o maggiorenni con handicap grave, e che non hanno
ricevuto l’assegno a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del
figlio.
Il bonus è riconosciuto in caso di inadempienze legate a difficoltà collegate
all’emergenza Covid e in particolare:
● in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
dell’ex, a decorrere dall’8 marzo e per almeno 90 giorni;
● in caso di riduzione del reddito pari almeno al 30 per cento rispetto a
quello percepito nel 2019.
Requisiti reddituali specifici anche per il richiedente, che potrà beneficiare del
bonus esclusivamente in caso di reddito inferiore o uguale all’importo di 8.174
euro.
Bonus genitori separati o divorziati, chi può fare domanda e
ottenere l’assegno di 800 euro per 12 mesi
Ad aver diritto al bonus sono quindi i genitori con reddito basso e che non
hanno ricevuto l’assegno di mantenimento, o l’hanno ricevuto in misura
parziale, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data di
cessazione dello stato di emergenza Covid.
Questa una delle condizioni dettate dal decreto attuativo ai fini della
corresponsione dell’assegno, il cui importo è parametrato a quello non versato
dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino ad un
massimo di 800 euro al mese e per 12 mensilità.
A determinare importo e durata saranno anche il numero dei beneficiari e le
risorse complessivamente disponibili, pari a 10 milioni di euro.
Come fare domanda: i documenti e le verifiche preventive al
pagamento del bonus di 800 euro
Sarà mediante il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia che si
potrà inviare domanda per accedere al bonus riconosciuto ai genitori separati
e divorziati.
Si attende quindi che venga lanciata la relativa piattaforma e, intanto, il
decreto attuativo aiuta a capire quali sono i documenti necessari.
In prima battuta, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
● le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
● il codice fiscale;
● gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
● l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente,
relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e
l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello
stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
● se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e,
nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo
disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a
norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
● il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale
non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento.
Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31
marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno
2021;
● la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la
cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del
coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
● l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato
intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della
pratica.
Alla domanda sarà necessario allegare la copia del proprio documento di
identità e del titolo dal quale risulta il diritto all’assegno di mantenimento.
Ai fini della valutazione delle domande il Dipartimento verificherà il rispetto dei
requisiti reddituali, mediante l’incrocio dei dati con l’Agenzia delle Entrate, e
l’importo dell’assegno di mantenimento rivolgendosi agli uffici giudiziari.
Poco chiari i tempi di espletamento delle verifiche così come la data di avvio

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