LEGGE DI BILANCIO 2023 – Via libera definitivo del Senato alla Legge di bilancio 2023. Le novità fiscali in sintesi

Via libera definitivo del Senato alla Legge di
bilancio 2023. Le novità fiscali in sintesi


di Lucia Recchioni
Nella giornata di giovedì 29 dicembre, il Senato ha approvato
definitivamente il ddl di bilancio 2023.
Si richiamano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali.
Estensione del
credito d’imposta
energia e gas
Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di
energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le
percentuali. Le misure previste per il primo trimestre
2023 sono le seguenti:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le
imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le
imprese non energivore dotate di contatori di energia
elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a
4,5 kW;
– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le
imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le
imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere
utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre
2023.
Estensione del
credito d’imposta
per l’acquisto di
carburanti per
l’agricoltura e la
pesca
Il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti
attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del
carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo
trimestre 2023.
Per lo stesso periodo e per le stesse imprese
l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per
l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi
adibiti all’allevamento degli animali.
Novità regime
forfettario
Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e
compensi che consente di beneficiare del regime
forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva del 15%).
A differenza del passato, però, le nuove norme
prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare
l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso
di superamento del limite di 100.000 euro di compensi
o ricavi.
Flat tax
incrementale
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il
regime forfetario possono applicare un’imposta
sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque
non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il
reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel
2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti,
ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo
ammontare.
Detassazione delle
mance percepite
dal personale
impiegato nel
settore ricettivo e
di
somministrazione
di pasti e bevande
Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance
destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive
e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande,
anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia
del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:
– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno
precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non
superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.
Riduzione
dell’imposta
sostitutiva sui
premi di risultato
È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto)
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate
sotto forma di premi di risultato o di partecipazione
agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore
privato.
Aliquote di
ammortamento
degli immobili delle
attività di
commercio al
dettaglio
Per le imprese che esercitano l’attività del commercio al
dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per
l’elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di
ammortamento dei fabbricati strumentali per
l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non
superiore al 6%.
Riduzioni delle
aliquote Iva
Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti
per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e
gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva
al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%)
l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5%
alle somministrazioni di gas metano usato per
combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle
fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al
5% è estesa anche alle somministrazioni di energia
termica prodotta con gas metano in esecuzione di un
contratto servizio energia.
Detrazione Iva
imprese costruttrici
Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva
versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di
immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti
dalle imprese costruttrici.
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti
nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove
periodi d’imposta successivi.
Proroga esenzione
Irpef redditi
dominicali e agrari
Viene estesa all’anno 2023 l’esenzione Irpef (già prevista
per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e
agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola.
Esenzione Imu su
immobili occupati
Viene introdotta l’esenzione dal pagamento del Imu per
gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali
sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in
relazione ai reati di violazione di domicilio e
invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o
per la cui occupazione abusiva sia stata presentata
denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Imposta sostitutiva
sulle riserve di utili
esteri
I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa,
detengono partecipazioni in società ed enti esteri
possono affrancare o rimpatriare, attraverso il
pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%),
gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti
dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi
dalla formazione del reddito del soggetto
partecipante residente o localizzato nel territorio
dello Stato.
Tassazione delle
plusvalenze
realizzate da
soggetti esteri
Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze
realizzate dai soggetti non residenti mediante la
cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati in società ed enti
non residenti, a condizione che il valore di tali
partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili
situati in Italia.
Assegnazione,
cessione e
trasformazione
agevolata
Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione
e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili
registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con
applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5%
per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di
registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il
30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in
società semplici.
Estromissione
agevolata dei beni
dalle imprese
individuali
Vengono riproposte le norme in materia di estromissione
dei beni di imprese individuali, le quali consentono di
escludere beni immobili strumentali dal patrimonio
dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro
pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del
31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1°
gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Rideterminazione
dei valori di
acquisto dei terreni
e partecipazioni
Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare
terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15
novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però
quest’anno incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione
vengono incluse, per la prima volta, anche le
partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione.
Norme in materia di
cripto-attività
Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle
cripto-attività.
Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir
una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle
plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante
rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o
detenzione di cripto-attività, non inferiori
complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attività non concorrono alla
formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo,
anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le
cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse
altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente
corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato
e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito
di periodo.
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può
essere considerato il valore di acquisto delle
cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023
a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella
misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella
dichiarazione dei redditi la detenzione delle
cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono
regolarizzare la propria posizione presentando
un’apposita istanza di emersione e versando la
sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in
cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta
sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle
cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al
momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai
rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del
2 per mille annui del relativo valore.
Presidio preventivo
connesso
all’attribuzione e
all’operatività delle
partite Iva
L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del
rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito
delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il
contribuente a comparire di persona:
– per esibire la documentazione richiesta (se
obbligatoria)
– per consentire la verifica dell’effettivo esercizio
dell’attività
– per dimostrare, sulla base di documentazione
idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione o di documentazione
comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il
provvedimento di cessazione della partita Iva
irrogando contestualmente una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
La partita Iva può essere successivamente richiesta
dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale
o anche come rappresentante legale di società costituite
dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio
di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la
durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali
violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione
del provvedimento di cessazione, l’importo della
fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a
50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali,
sempreché non sia intervenuto il versamento delle
stesse.
Definizione
agevolata degli
avvisi bonari e
delle rateazioni in
corso
È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle
somme dovute a seguito del controllo automatizzato
(cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019,
2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non
sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della
Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati
successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del
30% ridotto a un terzo).
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre
essere rateizzato in un numero massimo di venti rate
trimestrali di pari importo (anche se l’importo
dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme
derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni
sono in corso all’entrata in vigore della Legge di
bilancio, che possono essere appunto definite col
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura
del 3%.
Regolarizzazione
irregolarità formali
Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità
formali, che non rilevano sulla determinazione delle
imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31
ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il
versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun
periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito
in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo
2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento con
sanzioni “ridotte”
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento
operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere
regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il
pagamento dell’imposta, degli interessi e delle
sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del
minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già
state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto
rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento
di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo
2023 e non può essere esperita dai contribuenti per
l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Adesione
agevolata e
definizione
agevolata degli atti
del procedimento
di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi
a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di
bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31
marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di
un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla
data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli
notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente,
entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza
entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione
ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli
atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo.
Definizione
agevolata delle
controversie
tributarie
Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata
delle controversie tributarie pendenti alla data di
entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui
sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
dogane, con il pagamento di un importo pari al valore
della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la
controversia può essere definita con il pagamento del
90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie
pendenti possono essere definite con il pagamento del
40% del valore della controversia, in caso di
soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo
grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza
della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo
grado.
Conciliazione
agevolata delle
controversie
tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie,
entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con
un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie
tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in
cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte
ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in
luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto
secondo il grado di giudizio in cui interviene la
conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata
dei giudizi tributari
pendenti in
Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie
tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30
giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte
l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di
Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva
con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e
anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione
degli omessi
pagamenti delle
rate nell’ambito
degli istituti
deflattivi
Può essere regolarizzato l’omesso o carente
versamento di alcune somme riferite a tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in
particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme
dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi
di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo
o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni
giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale
versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023,
ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e
consente al contribuente di corrispondere la sola imposta
senza sanzioni e interessi.
Stralcio dei debiti
fino a mille euro
affidati agli agenti
della riscossione
È previsto l’annullamento automatico dei debiti
tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale,
interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione da enti diversi dalle amministrazioni
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, l’annullamento automatico opera
limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi
per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di
interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta
anche la possibilità di non applicare completamente le
disposizioni relative all’annullamento automatico.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese
quelle per violazioni del codice della strada, diverse da
quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le
disposizioni in esame si applicano limitatamente agli
interessi; l’annullamento automatico non opera invece
con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento, che restano
integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le
disposizioni in esame con provvedimento adottato
entro il 31 gennaio 2023.
Rottamazione-quat
er
È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo
l’abbattimento delle somme dovute a titolo di
sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora,
delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con
l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme
in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della
riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il
versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche
a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il
versamento della prima o unica rata delle somme dovute
si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Limitata la
derivazione
rafforzata in caso
di correzione degli
errori
Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L.
73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di
“derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a
seguito della correzione di errori contabili si applichi ai
soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio
d’esercizio a revisione legale dei conti.
Contabilità
semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per
usufruire della contabilità semplificata sono elevate
da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che
esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a
800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre
attività.
Bonus mobili Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro
l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la
detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto
di ristrutturazione.
Bonus barriere
architettoniche
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef
del 75% prevista per gli interventi finalizzati al
superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche.
Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di
assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria
la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che
rappresenti un terzo del valore millesimale
dell’edificio.
Limite alla
circolazione del
contante
Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica
il divieto al trasferimento di denaro contante,
portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a
5.000 euro.
Credito d’imposta
beni strumentali
4.0: termine per
l’effettuazione
dell’investimento
Le imprese potranno effettuare investimenti in beni
strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre
2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine
originariamente previsto del 30 giugno 2023).
Credito d’imposta
per l’acquisto di
materiali riciclati
A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati
con materiali provenienti dalla raccolta differenziata
degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati
dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del
vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese
sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo
massimo annuale di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5
milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.
Novità in materia di
superbonus
Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella
disciplina del superbonus a cui, a determinate
condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110
al 90 % prevista a partire dal 2023.
Più precisamente, tale riduzione non si applica:

  1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai
    condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta
    effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
    (CILA);
  2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la
    delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei
    lavori risulta adottata in data antecedente alla data di
    entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data
    18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata,
    con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
    dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in
    cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo
    di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano
    provveduto, dal condomino che ha presieduto
    l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla
    data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la
    comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  3. agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la
    delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione
    dei lavori risulta adottata in una data tra il 18
    novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data
    sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva
    dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio
    ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare
    l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto,
    dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a
    condizione che per tali interventi, alla data del 25
    novembre 2022, risulti presentata la CILA;
  4. agli interventi comportanti la demolizione e la
    ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31
    dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per
    l’acquisizione del titolo abilitativo.

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