Legge di Bilancio 2023: tutte le novità per
fare pace con il Fisco – Infografica
di Saverio Cinieri – Dottore commercialista in Brindisi e Milano
Tornano la rottamazione dei ruoli, con riferimento ai carichi affidati all’agente
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, e lo stralcio per le
cartelle fino a 1.000 euro. Sono due delle misure agevolative contenute nella
legge di Bilancio 2023, attualmente all’esame del Parlamento. Altre novità
sono previste per la definizione delle somme dovute a seguito dei controlli
automatici, delle violazioni formali e degli omessi versamenti da atti di
accertamento. Non mancano, infine, le definizioni agevolate delle liti tributarie.
Nella legge di Bilancio 2023, nel testo depositato alla Camera per l’iter di
approvazione parlamentare, tra le tante misure fiscali spiccano quelle di
sostegno a favore del contribuente.
Ci si riferisce alle definizioni agevolate dei carichi tributari e delle controversie
tributarie, allo stralcio dei ruoli di minore importo, alla regolarizzazione dei
versamenti e delle violazioni formali, giusto per citarne alcune.
Leggi anche Tre alternative per la definizione delle liti tributarie
Molte delle definizioni agevolate ricalcano, sostanzialmente, quelle emanate
negli anni scorsi. Ma ci sono alcune novità inedite.
Proviamo, di seguito, aiutandoci anche con una grafica, a tracciare una sintesi
di tutti gli strumenti che la legge di Bilancio offrirà ai contribuenti per fare pace
con il Fisco.
Va però fatta una importante premessa: l’analisi che segue si basa su norme
che potrebbero essere suscettibili di modifiche, anche sostanziali, durante
l’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva.
Definizione agevolata e stralcio dei ruoli
Le prime due misure riguardano i ruoli.
Innanzitutto, è prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022.
Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo
di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano, dunque, le
sanzioni e gli interessi, anche di mora).
Il versamento va fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un
totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al
10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari
ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente annullati alla
data del 31 gennaio 2023.
Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni
e di altre irregolarità
Un secondo blocco di facilitazioni riguarda una serie di irregolarità sia formali
che sostanziali.
In particolare, viene prevista:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è
ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale
data: esse possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei
contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle
sanzioni nella misura del 3%;
Leggi anche Avvisi bonari: definizione agevolata con sanzione del 3% - la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e
all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e
sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022: possono essere
regolarizzate mediante il versamento, in due rate (31 marzo 2023 e 31 marzo
2024) di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si
riferiscono le violazioni; - la regolarizzazione, per gli atti amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito
di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento,
degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di
reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata
notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. A tal fine
occorre versare l’imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023
oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata
deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023; - la regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle
definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni come sopra indicate, riguardanti
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e
precedenti: per finalizzare la regolarizzazione occorre versare, entro il 31
marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. È possibile anche optare per il
versamento in otto rate trimestrali.
Definizione agevolata del contenzioso tributario
Un ultimo capitolo delle definizioni agevolate riguarda le liti tributarie.
Grazie a una disposizione, che ripropone, sostanzialmente, la medesima
disciplina prevista dall’art. 6, D.L. n. 119/2018, sarà possibile definire, con
modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e
a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
La controversia verrà definita con il pagamento di un importo pari al suo
valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia
potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che
scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in
caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Un’altra opportunità, alternativa a quella sopra accennata, consiste nella
conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di
conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
In luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo
previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto
dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a
1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali
accessori.
Un’ultima alternativa proposta è quella che prevede, per le controversie
tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
la rinuncia al ricorso per Cassazione. Più in dettaglio, chi ha impugnato in
Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni
sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli
eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la
sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20
giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Nella grafica che segue si riporta una sintesi di tutte le definizioni agevolate
previste dalla legge di Bilancio 2023.
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