LEGGE DI BILANCIO 2023 – Spese per la rimozione delle barriere architettoniche: la proroga della detrazione al 31.12.2025

Spese per la rimozione delle barriere
architettoniche: la proroga della detrazione
al 31.12.2025


di Nicola Forte
La Legge di Bilancio del 2023 ha previsto una proroga lunga per fruire della
detrazione del 75 per cento relativa alle spese sostenute per la rimozione
delle barriere architettoniche. L’agevolazione sarebbe scaduta il 31 dicembre
2022, ma ora, per effetto della proroga, risultano detraibili le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025.
La detrazione spetta con riferimento agli edifici esistenti, ma non prevede
distinzione tra le categorie di immobili e riguarda sia privati che imprese.
La possibilità di agevolare qualsiasi tipologia di immobile si desume da
un’interpretazione letterale della disposizione che si limita a fare riferimento
agli interventi su edifici esistenti.
La detrazione Irpef e Ires del 75 per cento spetta, come già detto, anche ai
titolari di reddito d’impresa che effettuano i predetti interventi anche su
immobili strumentali, oppure “immobili merce” o immobili patrimonio. La
conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di
interpello n. 444 del 6 settembre 2022.
La norma fa espresso riferimento agli immobili esistenti. Conseguentemente,
come chiarito dalla Circ. n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 3.5 la
detrazione in esame non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile o nel caso di interventi realizzati mediante la
demolizione e la successiva ricostruzione del fabbricato, ivi compresi quelli
con la stessa volumetria dell’edificio preesistente riconducibili nella categoria
della ristrutturazione edilizia.
I limiti di spesa sono variabili. In particolare, l’importo massimo delle spese su
cui calcolare la detrazione non può superare il limite di 50.000 euro per gli
edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno.
Tale limite diminuisce a 40.000 euro, ma deve essere moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari. Il limite diminuisce ulteriormente a
30.000 euro e deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
Inizialmente non era chiaro se i predetti limiti fossero “assorbiti” da quello di
96.000 previsto dall’art. 16-bis del TUIR recante la disciplina delle detrazioni
per gli interventi sulla casa. Il problema è stato affrontato dall’Agenzia delle
Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 293 del 23 maggio 2022.
Secondo quanto precisato dalla risposta all’interpello i predetti limiti di spesa
sono del tutto autonomi rispetto a quello di 96.000 euro previsto dall’art. 16-bis
del TUIR. Le due tipologie di spesa possono quindi convivere. Si consideri ad
esempio il caso di un intervento effettuato su un immobile unifamiliare avente
ad oggetto il rifacimento dell’impianto elettrico, idrico ed altri interventi di
manutenzione straordinaria. In tale ipotesi il limite di spesa è pari a 96.000
euro. Tuttavia, sarà possibile fruire di un ulteriore plafond di spesa pari a
50.000 euro laddove dovessero essere sostenute spese per la rimozione delle
barriere architettoniche.
I due plafond dovranno essere gestiti separatamente e le spese dovranno
essere contabilizzate separatamente. Ad esempio, ove le spese di
manutenzione straordinaria dovessero essere di importo superiore a 96.000
euro, non si potrà attingere al plafond di spesa per le barriere architettoniche
al fine di superare i limiti anzidetti.
fonte:FISCALFOCUS TODAY

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