Legge di bilancio 2023: agevolazioni acquisto prima casa under 36 prorogate per tutto il 2023

Legge di bilancio 2023: agevolazioni
acquisto prima casa under 36 prorogate
per tutto il 2023


di Francesco Barone
La bozza della manovra 2023 estende fino al 31 dicembre 2023 l’operatività
del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa riservata ai giovani al di
sotto dei 36 anni.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 64 commi da 6 a 10 del Dl Sostegni bis n.
73/2021 ha introdotto nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per
l’acquisto della casa di abitazione per i giovani con un’età inferiore a 36 anni e
con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Oltre al requisito
anagrafico e a quello economico, i soggetti devono integrare i requisiti già
stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa” dalla nota II-bis, posta in calce
all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Queste agevolazioni, inizialmente applicabili agli atti stipulati tra il 26 maggio
2021 e il 30 giugno 2022, sono state prorogate dall’articolo 1 comma 151 della
Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 fino al 31 dicembre 2022. Se la proroga
contenuta nella manovra viene confermata il beneficio sarà applicabile per gli
atti stipulati fino al 31 dicembre 2023.
Le agevolazioni – In particolare, sono previste le seguenti agevolazioni:
● per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
● per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, è previsto il riconoscimento di un credito
d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto
applicata con aliquota nella misura del 4%;
● per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta
sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative.
Per quali immobili – Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli
classificati o classificabili nella categoria catastale A ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8, A9. Le agevolazioni in esame si estendono alle
pertinenze dell’immobile principale, anche se acquistate con atto separato, ma
limitatamente ad una sola unità classificata o classificabile nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7.
Limitazioni – Si ricorda che la disciplina agevolativa in esame non è
applicabile ai contratti preliminari di compravendita, in quanto questi
producono tra le parti solo effetti obbligatori e non reali, e il contratto
d’acquisto definitivo potrebbe non essere stipulato o, comunque, potrebbe non
essere stipulato nei termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò
sia con riferimento al periodo di validità della stessa sia per quanto riguarda la
sussistenza dei relativi presupposti.
Utilizzo del credito – Il credito d’imposta può essere:
● portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito;
● utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla
data dell’acquisto;
● utilizzato in compensazione limitatamente all’importo non fruito con le
precedenti modalità, indicando il codice tributo “6928” denominato
“Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del
2021”, istituito con la Risoluzione n. 62/2021.

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