LAVORO – Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro

Smart working semplificato e lavoratori fragili: nuovo calendario per i datori di lavoro

di Roberto Camera – Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato fino al 31 agosto 2022. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Riaperture, ora all’esame del Senato. In particolare, la modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile. Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno il diritto al lavoro agile per i genitori con figli disabili, nonché il regime di tutela per i lavoratori fragili. La legge di conversione del decreto Riaperture (D.L. n. 24/2022) ha previsto, tra le altre cose, alcune proroghe a normative emergenziali riguardanti i lavoratori fragili e l’utilizzo dello smart working. In particolare, vengono previste le seguenti proroghe: – fino al 30 giugno 2022: il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working ovvero, qualora non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell’assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero); – fino al 31 agosto 2022: la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato; – fino al 30 giugno 2022: il diritto allo smart working per i genitori con figli disabili. Entriamo nel merito delle tre casistiche. Lavoratori fragili La condizione di lavoratori fragili, con diritto allo smart working, viene prorogata sino al 30 giugno 2022. Esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022, viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Qualora ciò non fosse possibile, in quanto l’attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di assenza dal servizio dovrà essere equiparato al ricovero ospedaliero. La certificazione attestante la patologia è rimessa al medico di medicina generale del lavoratore. In particolare, il decreto Interministeriale presenta due casistiche specifiche: 1. condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale a) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: – trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; – trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); – attesa di trapianto d’organo; – terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); – patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; – immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); – immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); – dialisi e insufficienza renale cronica grave; – pregressa splenectomia; – sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico. b) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche – cardiopatia ischemica; – fibrillazione atriale; – scompenso cardiaco; – ictus; – diabete mellito; – bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; – epatite cronica; – obesità. 2. condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni – età maggiore di 60 anni; – condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, così come indicati nella tabella sottostante, presente nell’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Aree di patologia/condizione Definizione della condizione Malattie respiratorie – Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. Malattie cardiocircolatorie – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno. Malattie neurologiche – Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; – Sclerosi multipla; – Distrofia muscolare; – Paralisi cerebrali infantili; – Miastenia gravis; – Patologie neurologiche disimmuni. Diabete / altre endocrinopatie severe – Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo. Malattie epatiche Cirrosi epatica. Malattie cerebrovascolari – Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; – Stroke nel 2020-21; – Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. Emoglobinopatie – Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi. Altro – Fibrosi cistica; – Sindrome di Down. – Grave obesità (BMI >35) Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) – Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 Stessa soluzione (lavoro agile o assenza equiparata al ricovero ospedaliero) nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ricordo che così come disciplinato dall’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, gli eventuali periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Per i lavoratori fragili il diritto al lavoro agile – prorogato sino al 30 giugno 2022 – prevede la possibilità, qualora le mansioni espletate fossero incompatibili con l’attività da remoto, dell’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Smart working senza accordo Viene prorogata al 31 agosto 2022 la possibilità di attivare il lavoro agile con una procedura semplificata, così come disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). La disposizione, che riguarda esclusivamente i datori di lavoro del settore privato, prevede, tra le altre cose, l’avvio del lavoro da remoto senza un previo accordo individuale tra le parti. La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile: – anche in assenza di un accordo individuale tra le parti; – con una comunicazione semplificata, attraverso la procedura telematica prevista sul sito www.cliclavoro.gov.it; – utilizzando il documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (articolo 22, comma 1, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017). In particolare, per quanto riguarda le modalità comunicative di avvio del lavoro agile, il Ministero del lavoro ha chiarito che con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l’applicativo informatico, il datore di lavoro può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione “massiva”) senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti. Questi i dati obbligatori da comunicare: – Codice Fiscale del datore di lavoro; – Dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita); – Dati del rapporto di lavoro: Posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro; – Periodo del lavoro agile: data di inizio e data di fine di validità dell’accordo. Non è, altresì, necessario indicare le singole giornate di smart-working qualora la prestazione da remoto non venga svolta per l’intero periodo indicato. Il file è scaricabile dal seguente link. Tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la data di fine validità dell’accordo. In caso di proroga del periodo di lavoro agile, è possibile utilizzare lo stesso file Excel precedentemente comunicato, inserendo o modificando la data di fine validità dell’accordo. Lavoro agile per i lavoratori con figli disabili Prorogato fino al 30 giugno il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con disabilità, previsto dall’art. 5-ter del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18. In particolare, la disposizione prevede la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Questo diritto è subordinato a due evidenze: – che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore; – che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

FONTE – IPSOA

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