LAVORO – Smart working e nuovi obblighi di comunicazione – la nota ministeriale che fa piena luce

Smart working e nuovi obblighi di
comunicazione_la nota ministeriale che fa
piena luce


di Claudio Garau
Un nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali include i primi
chiarimenti e le prime istruzioni ministeriali in tema di nuovi obblighi di
comunicazione e smart working. Ecco cosa ricordare.
A partire dal primo settembre sarà utilizzabile il modulo web per rispettare gli
obblighi di comunicazione telematica delle informazioni di cui all’accordo di
smart working.
Si tratta di una importante novità che, tuttavia, sarà introdotta in modo
graduale in quanto i datori di lavoro avranno tempo fino al primo novembre
2022 per dare luogo all’adempimento. In altre parole le istituzioni hanno
previsto una prima fase temporanea, in cui il citato obbligo di comunicazione
potrà essere messo in atto entro inizio novembre.
Di fatto siamo innanzi ad uno dei chiarimenti chiave, che sono contenuti nella
nota del 26 agosto scorso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
pubblicata proprio alcuni giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale
n.149 del 22 agosto in materia di modello di comunicazione lavoro agile.
Quanto reso noto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è utile
perché contiene i primi chiarimenti e le prime istruzioni sulle nuove regole
dello smart working. Ma è pur vero che i nuovi obblighi di comunicazione attivi
dal primo settembre necessiteranno di nuovi contributi e delucidazioni
ministeriali che, auspicabilmente, avremo tra pochi giorni. Per il momento,
facciamo il punto sul quadro attuale.
Smart working e nuovi obblighi di comunicazione: l’utilità della
nota ministeriale del 26 agosto
I chiarimenti del Ministero sono quanto mai essenziali alla luce di una
disciplina normativa che, pur aggiornata alla disposizione di cui all’art. 23,
comma 1, della legge n. 81 del 2017, poi modificata dall’art. 41-bis del decreto
Semplificazioni fiscali del 21 giugno 2022, non è esente da critiche e lacune
sotto vari aspetti. Di supporto a chiarire la situazione è stato il decreto
ministeriale di attuazione n. 149 – sopra citato – anche se il vero contributo è
opera della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero ha spiegato infatti alcuni punti importanti in tema di nuovi obblighi
di comunicazione e smart working. In particolare, questa istituzione ha
spiegato che le nuove modalità per rispettare l’obbligo di comunicazione delle
informazioni incluse nell’accordo di smart working scattano, a partire dal primo
settembre 2022, nelle ipotesi che seguono:
● laddove il datore di lavoro sottoscriva nuovi accordi di lavoro agile;
● quando si intenda immettere delle modifiche ad accordi già
sottoscritti.
Non solo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali include nel quadro
delle modifiche oggetto di comunicazione anche le proroghe di anteriori
accordi, offrendo un utile chiarimento della previsione di cui all’art. 2, comma 2
del D.M. n. 149 del 22 agosto. Infatti in quest’ultimo documento si trova
genericamente scritto che le disposizioni del decreto valgono per gli accordi
individuali sottoscritti o modificati a partire dalla data del primo settembre
2022.
La nota ministeriale sopperisce ad una importante lacuna del
DM n. 149 del 22 agosto
In base a quanto indicato dal Ministero del lavoro, sempre dal primo
settembre, l’istituzione metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici e
privati, il modulo di comunicazione ad hoc, relativo all’accordo di smart
working. Lo farà per il tramite del portale web Servizi Lavoro, accessibile
con autenticazione via SPID e carta d’identità elettronica. Tuttavia permane la
validità delle comunicazioni già compiute in base alle modalità della disciplina
previgente.
Ma la nota ministeriale del 26 agosto intende superare alcune lacune
normative in tema di disciplina dello smart working, indicando anche un
termine entro il quale dare luogo all’adempimento dell’obbligo di
comunicazione. Ebbene, il chiarimento si è rivelato necessario perché la
nuova norma introdotta dal recente decreto Semplificazioni si è limitata a
disporre in merito ai contenuti della comunicazione, dando poi il compito ad un
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire la
modalità concrete di assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Tuttavia anche dopo l’emanazione del decreto attuativo la lacuna normativa è
rimasta: ecco allora che l’utilità della nota ministeriale si rivela in tutta
chiarezza. Infatti il Ministero del lavoro ha sottolineato nel documento che,
nella volontà di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro e
le aziende, la comunicazione dovrà essere svolta entro il termine di 5 giorni.
Ci si riferisce a quanto all’art. 4-bis, comma 5, del d. lgs. 181 del 21 aprile
2000 (recante disposizioni di agevolazione in tema di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro) per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro –
rappresentando lo smart working meramente una trasformazione della
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Ulteriori specificazioni nella nota ministeriale
Per questa via può oggi trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto
dal legislatore e, conseguentemente, ricordiamo che in ipotesi di
inadempienza varranno le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 19,
comma 3, del d. lgs. n. 276 del 2003.
Infine, in fase di prima applicazione, si ribadisce che l’obbligo della
comunicazione potrà essere rispettato entro il primo novembre 2022, al fine di
consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro alle nuove
regole sullo smart working.
Il testo della nota del 26 agosto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
fonte: INFORMAZIONE OGGI

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