LAVORO – Permessi Legge 104 nel 2023: requisiti, come funziona, novità

Permessi Legge 104 nel 2023: requisiti,
come funziona, novità


La guida passo dopo passo sui permessi Legge 104. Ecco a chi spettano,
come funzionano, quanto e come vengono pagati e le ultime novità normative
I permessi legge 104 consentono ai lavoratori disabili o ai lavoratori con
familiari disabili in situazione di gravità di astenersi dal lavoro per un certo
numero di ore o di giorni ottenendo comunque una retribuzione.
In particolare i permessi legge 104 possono essere rapportati all’orario
giornaliero di lavoro o quantificabili in tre giorni di permesso mensile, anche
frazionabili in ore. Questa astensione dal lavoro è utile per prendersi cura di
se stessi (nel caso del lavoratore disabile) o per curare il familiare disabile nel
caso dei “caregivers”, ossia i parenti e familiari che vi prestano assistenza.
In questa guida vi spieghiamo cosa sono, come funzionano e a chi spettano i
permessi legge 104 con le ultime novità introdotte in vigore nel 2023.
COSA SONO I PERMESSI LEGGE 104
I permessi previsti dalla cosiddetta Legge 104 – Legge 5 febbraio 1992 n. 104
– sono permessi retribuiti destinati ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità
grave o che hanno familiari disabili in situazione grave.
Si tratta di permessi orari retribuiti, quindi pagati direttamente dall’INPS o
anticipati dal datore di lavoro, rapportati all’orario giornaliero di lavoro.
Consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei
ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore. In alternativa, i
destinatari possono aver diritto a tre giorni di permesso mensile, anche
frazionabili in ore.
Disciplinati dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i permessi
retribuiti sono stati modificati più volte dalle norme statali fino all’ultimo
aggiornamento in vigore dal 13 agosto 2022, operato dal Decreto
conciliazione vita lavoro. Si tratta del Decreto Legislativo 30 giugno 2022,
n. 105 che ha eliminato la figura del “referente unico dell’assistenza” in
attuazione delle linea guida dell’Unione Europea e più precisamente della
Direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Ma scopriamo insieme a chi
spettano i permessi legge 104 e come funzionano tenendo conto delle novità
normative in vigore nel 2023.
A CHI SPETTANO
Tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati – assicurati presso l’INPS –
hanno diritto, in caso di accertamento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a questa tipologia di permessi
retribuiti. Sono rivolti sia alle persone affette da disabilità, fisiche o psichiche,
che abbiano difficoltà nel normale svolgimento e nell’integrazione lavorativa,
sia ai “caregivers”, ossia i parenti e familiari che vi prestano assistenza.
Si tratta, più precisamente, di:
● lavoratori affetti da disabilità grave, secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
● genitori di figli affetti da disabilità grave e familiari fino al 2° grado
di parentela, ossia coniugi, parte dell’unione civile, convivente di fatto,
parenti o affini;
● parenti e affini di 3° grado. La fruizione dei permessi da parte di questi
lavoratori è possibile soltanto qualora i genitori, il coniuge, la parte
dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità
grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti
da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.
Inoltre dal 13 agosto 2022, con l’entrata in vigore del Decreto conciliazione
vita lavoro, è stata eliminata la precedente figura del “referente unico
dell’assistenza” come vi spieghiamo in questo articolo. Ora il permesso per
l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità può
essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto, che
possono fruirne in via alternativa tra loro. In precedenza tale possibilità era
negata, escluso il caso dei genitori a cui veniva data una deroga specifica.
A CHI NON SPETTANO
Viceversa, i permessi retribuiti della Legge 104 non spettano ai seguenti
soggetti:
● lavoratori a domicilio;
● addetti ai lavori domestici e familiari;
● lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se
stessi né in qualità di genitori o familiari;
● autonomi;
● lavoratori parasubordinati.
CONDIZIONI DI ACCESSO AI PERMESSI LEGGE 104
I permessi legge 104 spettano agli aventi diritto solo nel caso sia stata
accertata l’invalidità civile, grave del lavoratore o del parente da assistere,
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Per verificarne la sussistenza il datore di lavoro e l’INPS fanno
riferimento al verbale della Commissione Medica dell’ASL e dell’INPS che
ha accertato il grado di disabilità del soggetto.
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio
del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità
decorrente dalla data della domanda. Tuttavia, nel caso di mancato rilascio
della certificazione di disabilità entro 45 giorni dalla presentazione della
domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato provvisorio.
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo. In
caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere
considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda
alla commissione medica integrata.
QUANDO NON SPETTANO I PERMESSI LEGGE 104
Ci sono però dei casi in cui, nonostante l’invalidità accertata, la possibilità si
assentarsi dal lavoro grazie a questi permessi è preclusa. I permessi Legge
104, infatti, non spettano se il disabile è ricoverato a tempo pieno in una
struttura ospedaliera o simile che presta assistenza sanitaria
continuativa. Vi sono però delle eccezioni e i familiari possono comunque
richiedere i tre giorni di permesso nelle seguenti situazioni:
● ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato
vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
● interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in
situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite e terapie appositamente certificate;
● ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità
per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di
assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
COME FUNZIONANO I PERMESSI LEGGE 104
Ma quanti permessi 104 si possono prendere al mese? Il funzionamento e
il numero dei permessi legge 104 varia a seconda di chi li richiede, se il
lavoratore affetto di disibilità per curare la propria persona o dal caregiver,
figlio o altro parente. Vediamo i dettagli.
1) PERMESSI LEGGE 104 PER I LAVORATORI DISABILI
Come anticipato, i primi a poter beneficiare direttamente dei permesso sono i
lavoratori disabili in situazione di gravità. Costoro possono fruire in alternativa
di:
● permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro,
che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o
superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
● tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
L’INPS ha chiarito come funzionano nella prassi anche alcuni casi specifici di
fruizione dei permessi Legge 104. In particolare, l’Istituto specifica che un
lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può:
● essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei
due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle
stesse giornate;
● beneficiare anche di permessi per assistere altri familiari disabili
gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale;
● qualora intenda assistere più soggetti disabili, cumulare più
permessi. Deve però tener presente che il cumulo di questi in capo allo
stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da
assistere sia il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto,
un parente o un affine entro il 1° grado. Il cumulo in capo allo stesso
lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al 2° grado
solo quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il
convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti.
2) PERMESSI LEGGE 104 PER I GENITORI
Se a chiedere i permessi Legge 104 sono i genitori, anche adottivi o affidatari,
di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni, possono beneficiare in
alternativa di:
● tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
● prolungamento del congedo parentale;
● permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro,
che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o
superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i
3 e i 12 anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione
di gravità che abbiano compiuto i 3 anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso
in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:
● tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
● prolungamento del congedo parentale.
I genitori biologici o adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità
oltre i 12 anni di età (oltre i 12 anni dall’ingresso in famiglia) possono
beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Entro i
12 anni, infatti, i lavoratori possono fruire di un’altra tipologia di permesso,
ossia il congedo parentale di cui vi parliamo in questa guida (ecco perché si
chiama “prolungamento del congedo parentale”). La norma specifica anche
che:
● il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal
termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile
dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo
sia stato in precedenza utilizzato o esaurito;
● i giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento
del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, da
godere entro il compimento del 12° anno di vita del bambino;
● genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del
congedo parentale per un periodo fino a 3 anni, comprensivo del
periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti
dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in
situazione di gravità. Ciò indipendentemente dall’età del bambino
all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento
della maggiore età dello stesso.
3) PERMESSI LEGGE 104 PER IL CONIUGE O ALTRI FAMILIARI AVENTI
DIRITTO
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (come da articolo 1,
commi 36 e 37, della Legge 76 del 2016), i parenti e gli affini della persona
disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso
mensile, anche frazionabili in ore. Come anticipato, il diritto può essere
riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che
possono fruirne in via alternativa tra loro, sempre nel limite dei 3 giorni al
mese, come disposto dal Decreto Conciliazione vita lavoro.
A QUANTO AMMONTANO LE INDENNITÁ DI PERMESSO
Ma quanto vengono pagati i permessi Legge 104? Le indennità per i permessi
Legge 104 sono così corrisposte:
● i permessi fruiti a giorni sono indennizzati in toto sulla base della
retribuzione effettivamente corrisposta;
● quelli fruiti a ore sono indennizzati, a seconda della paga frazionata ad
ore, sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
● i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale
fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o
affidamento, fino 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del
minore, sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente
corrisposta.
La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa
nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo
dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’INPS. Da parte del datore
di lavoro, quindi, non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla
gratifica natalizia, in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.
COME VENGONO PAGATI I GIORNI DI PERMESSO 104?
Chi paga i giorni di permesso per la legge 104 e come? Il pagamento
dell’indennità per i permessi legge 104 varia a seconda dei contratti e dei
settori lavorativi e avviene nelle seguenti modalità:
● per i lavoratori aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di
lavoro con conguaglio successivo con i contributi dovuti all’INPS;
● nel caso degli operai agricoli a tempo determinato e a tempo
indeterminato e per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con
contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS a
seguito di domanda dell’interessato.
CHI SCEGLIE I GIORNI DEI PERMESSI LEGGE 104?
Si precisa che la scelta dei giorni in cui fruire dei permessi della Legge 104
spetta al lavoratore che li programma in base alle sue necessità o a quelle
legate all’assistenza al familiare disabile. Ovviamente il datore di lavoro
controlla la corretta fruizione dei permessi e il rispetto del limite. È bene
ricordare che la possibilità di chiedere i permessi 104 è un diritto
insindacabile per il lavoratore e il datore di lavoro non può opporsi alla
richiesta di un permesso di questo tipo.
OBBLIGHI DI CHI FRUISCE DEI PERMESSI 104
Chi sta fruendo di un permesso Legge 104 può uscire da casa? La risposta, in
linea generale, è sì. La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 non impone al
lavoratore un’assistenza continuativa del disabile durante tutto il giorno in
cui fruisce del permesso retribuito. L’interessato può allontanarsi dal
disabile per gestire le proprie esigenze a cui non ha potuto far fronte
durante la settimana lavorativa, ma deve comunque trascorrere la maggior
parte della giornata con il parente a cui presta assistenza. È vietato per
esempio, andare in vacanza o trascorrere tutto il giorno fuori con i propri amici
o per svolgere altre attività, lasciando a casa il disabile.
Inoltre, il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in
situazione di disabilità grave, residente in un Comune situato a distanza
stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha
l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.
CHI USUFRUISCE DEI PERMESSI LEGGE 104 PUÒ ESSERE
CONTROLLATO?
Ma attenzione, sia il datore di lavoro che l’INPS possono controllare la
corretta fruizione dei permessi 104 da parte dei lavoratori. I due possono
verificare che effettivamente durante quei giorni di permesso retribuito il
lavoratore si è dedicato all’assistenza del familiare. Se datore di lavoro o INPS
venissero a conoscenza, con fatti dimostrabili, che il proprio dipendente abbia
utilizzato la giornata lavorativa oggetto di permessi 104 per finalità diverse,
possono essere adottate sanzioni disciplinari, che potrebbero anche
giungere fino al licenziamento per giusta causa.
COME RICHIEDERE I PERMESSI LEGGE 104
Per usufruire dei permessi legge 104 il lavoratore interessato e in possesso
dei requisiti deve presentare domanda prima all’INPS e poi al datore di
lavoro. In realtà, quella al datore di lavoro non è una vera e propria
“domanda”, ma piuttosto, è necessario inoltrare la copia della richiesta fatta
all’INPS all’azienda o Ente presso cui si è impiegati. Vediamo come bisogna
procedere.
1) COME FARE DOMANDA ALL’INPS
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata
online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il vecchio modulo “SR08_Hand
2” che veniva usato per richiedere il permesso è stato sostituito dalla
procedura automatica e digitalizzata che si fa entrando con SPID, CIE o CNS
nel sito dell’Istituto. In alternativa, si può fare domanda tramite:
● Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06
164 164 da rete mobile;
● Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
Con il Messaggio n° 4040 del 09-11-2022, l’INPS ha anche presentato le
nuove funzioni dello sportello telematico per richiedere i permessi della
Legge 104. Tramite questo sportello è possibile, dal 9 novembre 2022, non
solo presentare domanda ma anche cambiarne le condizioni. In particolare, è
stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici”
per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso tale sportello
telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella
domanda originaria.
COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda autorizzazione permessi legge 104 all’INPS deve essere
compilata, in via telematica, in tutte le sue parti. Poi, in caso di adozione
nazionale o internazionale, è necessario fornire informazioni relative a:
● data ingresso in famiglia, quella data di adozione o affidamento. Da
indicare anche le date di ingresso in Italia e quella del provvedimento;
● tribunale competente;
● numero provvedimento.
Resta per tutti l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di
lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella
domanda. La domanda solitamente viene lavorata entro 30 giorni.
Il lavoratore agricolo a tempo determinato oltre alla procedura telematica,
deve inoltrare anche questo modulo “Portatori di handicap che lavorano –
familiari di portatori di handicap: permessi richiesti da Operai/e agricoli/e” per
ciascuno dei mesi interessati.
2) COME FARE DOMANDA AL DATORE DI LAVORO
Come accennato, non è necessario presentare un’apposita domanda di
autorizzazione per i permessi legge 104 al datore di lavoro. In linea generale,
è sufficiente inoltrare una copia del modello compilato sul sito INPS e
della relativa approvazione dell’Istituto. Alcune aziende e amministrazioni
richiedono comunque l’invio di una domanda, al fine di verificare l’esistenza
dei requisiti per la fruizione dei permessi.
Enti o aziende, infatti, non possono in ogni caso pronunciarsi sulla
concessione dei permessi, di esclusiva competenza dell’INPS, ossia dello
Stato che rappresenta, e non esiste dunque un modello di domanda
predefinito. È consigliabile chiedere informazioni alle risorse umane o al
proprio datore di lavoro.
DURATA E DECORRENZA PERMESSI LEGGE 104
La domanda per il permessi 104 ha validità a partire dalla sua presentazione.
Sulla decorrenza, l’INPS specifica anche che:
● il lavoratore che non ha presentato domanda amministrativa quando
il verbale era in corso di validità e che pertanto non risulta autorizzato
a fruire dei permessi, può presentare istanza per la fruizione dei
benefici tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento
dell’accertamento sanitario. A chiarirlo è il Messaggio 13 gennaio
2021, n. 93. La domanda, in presenza degli altri requisiti
normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente. Qualora
all’esito della revisione sia confermata, la domanda sarà accolta con
decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. In caso contrario, si
procederà al recupero del beneficio fruito;
● si può fruire dei permessi legge 104 in attesa del verbale medico di
invalidità erogato dall’INPS anche con un certificato provvisorio.
Qualora il provvedimento definitivo, poi, non accerti la disabilità grave,
si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per
aver fruito di tali permessi retribuiti;
● in caso di verbali con revisione, i lavoratori già titolari dei permessi
legge 104, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli
stessi in base a una domanda amministrativa presentata quando il
verbale non era ancora in stato di revisione, possono continuare a fruire
delle stesse prestazioni. Ciò vale fino al completamento dell’iter
sanitario di revisione.
Relativamente a quest’ultimo caso, i lavoratori per i quali l’indennità è
anticipata dal datore di lavoro hanno diritto ai permessi previsti dalla norma.
Bisogna però distinguere i casi:
● se nella domanda presentata, con il verbale in corso di validità, i
permessi sono stati chiesti indicando come scadenza l’ultimo giorno
del mese di validità riportato nel verbale rivedibile o non sia stata
posta indicazione di scadenza, è possibile continuare a fruire dei
benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale
rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza
necessità di presentare una nuova domanda;
● nel caso in cui nella domanda presentata con il verbale in corso di
validità, i permessi sono stati chiesti indicando una scadenza
antecedente rispetto all’ultimo giorno del mese di validità riportato
nel verbale rivedibile, è possibile fruire dei permessi nel periodo
compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il
completamento dell’iter sanitario di revisione soltanto presentando
una nuova domanda.
È possibile, perciò, continuare a fruire di questi benefici tra la scadenza del
verbale rivedibile e il completamento dell’iter di revisione, soltanto
presentando una nuova domanda. Stesso discorso per i lavoratori per i
quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità.
CASI PARTICOLARI
Per completezza si riportano di seguito alcune regole attinenti ad ipotesi
specifiche sul funzionamento dei permessi della Legge 104:
● in caso di part-time verticale e misto fino al 50% dell’orario di lavoro
limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il
numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato
proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a
seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore;
● nel caso di part-time verticale e misto con percentuale superiore al
50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile;
● in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo
di integrazione salariale (CIG o FIS), anche il permesso legge 104 va
riproporzionato a seconda delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente
svolti. Inoltre, i permessi non possono essere richiesti durante le pause
contrattuali;
● nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il
riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori
sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività
lavorativa articolata su sei giorni della settimana o cinque giorni se
effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono
riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per
alcuni giorni;
● il giorno di permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro,
compreso in qualsiasi intervallo orario, va considerato pari a un solo
giorno di permesso. Lo stesso vale per il lavoro notturno che,
sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, è pur sempre una
prestazione relativa a un unico turno di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Pdf 247 Kb);
Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Conciliazione vita lavoro
(Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del
29-07-2022;
Messaggio n° 4040 del 09-11-2022 (Pdf 54 Kb).

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