LAVORO – Decreto Lavoro: svolta Reddito di Cittadinanza e altre novità

Decreto Lavoro: svolta Reddito di Cittadinanza
e altre novità


di Salvatore Cortese
Approvata dal Consiglio dei Ministri, nella simbolica giornata del 1° maggio
2023, la bozza del c.d. Decreto Lavoro, con cui il Governo introduce diversi
provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali: dal superamento del
reddito di cittadinanza alla proroga del contratto di espansione, dal raddoppio
del limite di deducibilità fiscale dei contributi versati per i lavoratori domestici
all’ulteriore taglio del cuneo fiscale e tanto altro ancora. A seguire, alcune tra
le più rilevanti novità contenute nella bozza di decreto in nostro possesso.
Superamento del Reddito di Cittadinanza – Secondo quanto indicato
nell’ultima bozza che abbiamo potuto visionare, il RdC verrà sostituito, a
partire dal 1° gennaio 2024, dall’Assegno di inclusione (e non più dalla c.d. Gil
indicata nelle precedenti bozze) che sarà destinato ai nuclei familiari al cui
interno vi siano componenti disabili, minori o over 60.
Il beneficio è rappresentato da un’integrazione del reddito familiare fino alla
soglia di 6.000 euro annui (500 euro mensili) moltiplicata per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza e da un’integrazione del reddito dei
nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione fino ad un
massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).
Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o
superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da
altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza
l’integrazione al reddito sarà erogata sino alla soglia di 7.560 euro annui (630
euri mensili), sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza.
L’Assegno verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non
superiore a diciotto mesi e potrà essere rinnovata, previa sospensione di un
mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Prevista anche una misura che dal 1° settembre andrà ai soggetti per i quali
non è previsto l’Assegno di inclusione. Si tratta dello «Strumento di
attivazione» (Sda), che sarà destinata alle persone occupabili (persone tra i
18 e i 59 anni non disabili e non impegnati in attività di cura in situazione di
povertà), di importo pari a 350 euro ed erogata solo nel caso di partecipazione
ad attività formative o a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e
comunque per periodo massimo di dodici mensilità.
Taglio ulteriore al cuneo fiscale – Il Decreto interviene anche in merito alla
contribuzione a carico dei lavoratori. Viene, infatti, ulteriormente incrementato
il taglio al cuneo fiscale, che la Manovra 2023 ha stabilito al 3% per i redditi
sotto i 25.000 euro e al 2% per i redditi sino a 35.000 euro.
L’ulteriore taglio, tuttavia, avrà efficacia temporanea e più precisamente “Per i
periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023”, con una riduzione
che – in base a quanto indicato nella bozza in nostro possesso – sarà pari al:
● 6% per i redditi sino a 35.000 euro;
● 7% per i redditi sotto i 25.000 euro.
Proroga contratto di espansione – La bozza del Decreto Lavoro prevede,
altresì, la proroga del contratto di espansione sino al 2025, rispetto all’attuale
previsione per il biennio 2022-2023, disposta dalla legge n. 234/2021 (Legge
di Bilancio 2022). Sino al 2025, dunque, le aziende interessate avranno la
facoltà di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del
contratto di espansione, fermo restando il limite minimo di cinquanta unità
lavorative in organico. Ricordiamo che il contratto di espansione consente, in
caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, oltre alla riduzione oraria
con ricorso alla Cigs, il prepensionamento dei dipendenti più anziani, ai quali
non manchino più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione anticipata
ordinaria o di vecchiaia ordinaria.
Lavoro domestico – In materia di lavoro domestico, la bozza del nuovo
Decreto prevede l’innalzamento della soglia di deducibilità fiscale dei
contributi versati per i lavoratori domestici e la possibilità, per il prestatore di
lavoro, di richiedere di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria, ossia alle
visite mediche preventive e periodiche per accertare lo stato di idoneità al
lavoro svolto.
In particolare, viene innalzato da 1.549,37 euro a 3.000 euro il limite di
deduzione dal reddito complessivo, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali
versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare.
Inoltre, per una maggior tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria,
il Decreto prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere
sottoposto alla sorveglianza sanitaria alle strutture territoriali dell’INAIL che vi
provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico dei datori di lavoro. Le
famiglie, quindi, non dovranno prendersi carico di tali spese.
Maggiorazione Assegno Unico – Per quanto riguarda l’Assegno Unico e
Universale, il nuovo decreto ha previsto che la maggiorazione prevista solo
per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, sia
riconosciuta anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della
presentazione della domanda è presente un solo genitore lavoratore poiché
l’altro risulta deceduto.
Contratti a termine – Interventi anche sulla disciplina del contratto di lavoro a
termine. In particolare, vengono superate le stringenti causali stabilite dal c.d.
decreto dignità e lasciato ampio spazio alla contrattazione collettiva.
In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente
i 24 mesi, potrà essere giustificata da ragioni tecniche, organizzative e
produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva,
anche aziendale. Prevista, infine, quale ultima condizione che può giustificare
l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i
24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.
Incentivi all’occupazione giovanile – Viene introdotto uno sgravio contributivo
per 12 mesi, pari al 60% della retribuzione di giovani neet under 30 iscritti al
programma “iniziativa occupazione giovani”, per assunzioni a tempo
indeterminato o con contratto di apprendistato avvenute dal 1° giugno al 31
dicembre 2023.
Fringe benefit – Inserito nel Decreto Lavoro anche l’innalzamento del limite
dei fringe benefit, ma solamente per i lavoratori dipendenti con figli e per il
solo periodo d’imposta 2023. A riguardo, giova ricordare che il Decreto
Aiuti-bis aveva elevato da 258,23 euro a 600 euro la soglia di non imponibilità
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Soglia che è stata
successivamente innalzata a 3.000 euro dal Decreto Aiuti quater, per poi
tornare a 258,23 euro nel 2023.
Ebbene, la bozza del Decreto lavoro stabilisce che “Limitatamente al periodo
d’imposta 2023 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme
erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”

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