LAVORO – Congedo parentale 2023: come funziona con le nuove regole

Congedo parentale 2023: come funziona
con le nuove regole


La guida su come funziona il congedo parentale, a chi spetta, come
richiederlo e quali sono le regole in vigore nel 2023
Come funziona il congedo parentale 2023? A chi spetta? Come richiederlo?
Sono molte le novità sul congedo parentale, visto che dallo scorso anno è
entrato in vigore il Decreto conciliazione vita lavoro che ha modificato e
ampliato le misure a favore della genitorialità, compresi i congedi parentali
per i lavoratori che devono prendersi cura dei propri figli nei primi anni di vita.
Poi è intervenuta la Legge di Bilancio 2023 che dal 1° gennaio 2023 ha
aumentato l’indennità INPS spettante ai genitori (da 30% a 80% della
retribuzione) per un solo mese dei 9 massimi concessi (gli altri 8 mesi restano
indennizzati al 30%).
In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS
in base alle nuove regole introdotte, vi spieghiamo a chi spetta, come
richiederlo, come funziona e quanto dura.
COS’È IL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo
concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi
primi anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di
congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del
congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure
estendibile poi in via facoltativa. Il congedo parentale o facoltativo spetta sia
alla madre che al padre, da ripartire tra i due, e per un periodo è indennizzato
dall’INPS. Tale copertura è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per
l’ultimo mese pari all’80% della retribuzione come previsto dalla Legge di
Bilancio 2023 e alle novità del 2023 in materia di congedo che vi spieghiamo
in questo focus.
Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in
materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Nel tempo la
norma è stata più volte rimodulata, come con le novità introdotte dalla Legge
di Bilancio 2022 e dal Decreto conciliazione vita lavoro che attua la
direttiva (UE) 2019/1158 in tema di work-life balance. Le novità, che sono in
vigore dal 13 agosto 2022, come vi spieghiamo in questo approfondimento,
riguardano tutta la materia e non solo i congedi parentali e vengono spiegate
dal punto di vista operativo nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 su
cui facciamo il punto in questa guida.
La normativa è complessa ma di seguito spieghiamo tutte le regole in
modo chiaro e dettagliato, tenendo conto di tutte le novità introdotte fino al
2023.
A CHI SPETTA IL CONGEDO PARENTALE
Sebbene con alcune differenziazioni, che vi spiegheremo nel corso di questo
stesso articolo, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di
rapporto di lavoro, genitori naturali e o genitori adottivi o affidatari. Si tratta,
in particolare:
● dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
● dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come
chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si
legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti
oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono
direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena
equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.
● dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
● dei lavoratori o le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale, tuttavia, non spetta:
● ai genitori disoccupati o sospesi,
● ai genitori lavoratori domestici;
● ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di
fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in
cui è cessato il rapporto di lavoro.
A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE
Come anticipato, parte del periodo di astensione dal lavoro è indennizzata
dall’INPS. Più precisamente, il congedo parentale dà diritto, per una porzione
di tempo, a un’indennità pari al 30% per 8 mesi, e all’80% per un mese,
della retribuzione media giornaliera del genitore lavoratore interessato. La
retribuzione media va calcolata in base alla retribuzione del mese
precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o
mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
È bene chiarire che questa tipologia di congedo è diversa dal congedo di
maternità e dal congedo di paternità per i “nuovi nati” (oppure adottati o
affidati) che, invece, durante il periodo indennizzato viene retribuito dall’80%
al 100% dall’INPS.
QUANDO SI PUÒ FRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE
I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo
di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per
tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1°
anno). Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro,
coincide ora anche con il limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione
per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse
retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino
in caso di adozione o affidamento.
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE E QUANTO DURA
Il congedo parentale può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi.
Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o
per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori ne
fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della
composizione familiare e della tipologia di lavoratore. Inoltre non bisogna
confondere la durata indennizzata dall’INPS con la durata massima di
congedo che può essere concessa. Ecco come funziona nei diversi casi.
1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
Come chiarito dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, l’attuale
normativa riconosce un periodo di congedo parentale massimo:
● per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi,
elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
(sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia). Si ricorda, poi,
che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da
fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso
di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato
sono 10 mesi (elevabili a 11);
● per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non
trasferibili all’altro genitore.
● per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga
per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi
indennizzati non trasferibili all’altro genitore.
PERIODO DI CONGEDO PARENTALE INPS INDENNIZZATO
I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3
mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di
ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6
mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore
riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire
alternativamente. In pratica:
● la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
● il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
● il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi
indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due
genitori. Per un totale di 9 mesi.
Per ogni dettaglio si rimanda alla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 al
paragrafo 3 che illustra tutti i casi per la fruizione dei congedi parentali.
2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO
Per la prima volta il Decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei
familiari monogenitoriali e il caso del “genitore solo” che sussiste nei seguenti
casi:
● in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
● nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte
dell’altro genitore;
● in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore,
compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo
337-quater del Codice Civile.
È bene infatti chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo
genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato.
Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In
quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora
utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico
Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di
questi 11 mesi:
● 9 mesi sono indennizzabili, 8 al 30% e 1 all’80% della retribuzione;
● i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il
“genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo
34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte
l’importo del trattamento minimo di pensione).
3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Il Decreto 105 del 2022, ha allungato anche l’arco temporale entro cui può
essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla
Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla
misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in
caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato nella Circolare n.
71 del 2020 e nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022, il congedo per
quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:
● risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione
con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo
indennizzabile di congedo parentale richiesto;
● qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o
dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del
requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere
riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o
paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il
congedo non è fruibile in modalità oraria, non spettano periodi di congedo
non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.
DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione
Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili
all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi
indennizzati, fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di
coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:
● per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso
in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
● per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in
famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
● per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o
dall’ingresso in famiglia
4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI
Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai
padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo
parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome
abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente
quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva
astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in
caso di parto plurimo.
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di
tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del
bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La
possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:
● per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
● nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di
appartenenza.
LIMITI DEL CONGEDO PARENTALE
La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 indica anche dei limiti di fruizione
del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative
differenti tra loro, ipotizzando tutte le diverse combinazioni. Ossia:
● madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione
Separata. In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di
congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi
di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato
per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di
congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo
parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non
indennizzato. Ciò fatto salvo che la stessa abbia un reddito individuale
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Parliamo cioè del
reddito sotto soglia;
● padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione
Separata. Davanti a questa fattispecie ogni minore, se il padre fruisce
di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può
fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di
congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la
madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3
mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati. Ciò
fatto salvo che lo stesso abbia un reddito individuale sotto soglia;
● madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo. In tale
caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo
parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di
congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i
genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
● padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma. In
questa possibilità, per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di
congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di
massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10
mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è
di 3 mesi;
● madre iscritta alla Gestione Separata – padre lavoratore autonomo.
In tale caso per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo
parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di
congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i
genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
● padre iscritto alla Gestione Separata – madre lavoratrice
autonoma. Davanti a tale situazione per ogni minore, se il padre fruisce
di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi
di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi
i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
LIMITI NEI CASI DI LAVORO PART TIME
Inoltre, l’INPS precisa che:
● in caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente
part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli
stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di congedo parentale
sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni;
● il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti
di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a
titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo
l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del
computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a
uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
CONGEDO PARENTALE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione
dall’entrata in vigore del Decreto conciliazione vita lavoro, ovvero dal 13
agosto 2022. Per i periodi antecedenti, si applicano le precedenti disposizioni
di legge. Visto che il congedo parentale è frazionabile, ogni parte che si trova
a cavallo tra prima e dopo il 13 agosto, va istruita secondo le rispettive
disposizioni normative. Per leggere alcuni esempi sui permessi erogati a
ridosso tra l’attuale e la precedente norma, vi consigliamo di consultare il
paragrafo 3.1.2 della Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Conciliazione vita lavoro
(Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del
29-07-2022.
Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 (Pdf 244 Kb);
Circolare INL n° 9550 del 6-9-2022 (Pdf 308 kb);
Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43.

3 Comments

  1. Elena Florentina Rusu ha detto:

    Per il figlio sotto 12 anni , nato nel 2015 finiti 180 GG retribuiti, rispettata la ex lege che non è più in vigore…. Che cosa lo spetta? L’ex legge prevedeva ulteriori 120 GG non retribuiti entro il dodicesimo anno. Grazie!

  2. Tiziano ha detto:

    Salve. Per i tre mesi trasferibili aggiunti di congedo parentale, i giorni possono essere anche usati da entrambi i genitori, tipo uno usa un mese e l’altro due mesi? Grazie, Tiziano.

  3. Rosario ha detto:

    Buona sera io ho tre gemellini nati nel 2018 ho già usufruito di concedo parentale di solo un mese cadauno fino a luglio 2022.
    Volevo sapere:
    Mi spettano altri mesi di concedo?
    Fino a che età dei bimbi?
    Io lavoro Arma Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.