INPS – Importi 2022 per calcolo di maternità, paternità, malattia

Importi 2022 per calcolo di maternità,
paternità, malattia

I valori aggiornati al 2022 per il calcolo delle prestazioni
economiche di malattia, maternità, paternità
L’INPS ha reso noti gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle
prestazioni economiche di malattia, di maternità e di paternità per il 2022
per tutte le tipologie di lavoratori.
Tali valori sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo, comunicata dall’Istat, per le famiglie di operai e impiegati
per l’anno 2021.
Andiamo a vedere quindi quali sono gli importi da prendere in considerazione
per il calcolo delle prestazioni di malattia e di maternità e paternità durante il
2022.
IMPORTI MATERNITÁ, PATERNITÁ, MALATTIA 2022
L’importo delle indennità per maternità/paternità e malattia sono pari ad una
percentuale della paga giornaliera.
● Per la generalità dei lavoratori dipendenti la base del calcolo è
costituita dalla “retribuzione media giornaliera” (determinata a seconda
della tipologia di lavoratore).
● Per altre tipologie di lavoratori la retribuzione base viene definita con
regole parzialmente diverse.
Per i primi, le retribuzioni medie giornaliere utili al calcolo delle prestazioni
economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi sono state rese
note con Circolare n° 15 del 28-01-2022. Con la Circolare n° 35 del
04-03-2022, invece, l’INPS indica gli importi della retribuzione per alcune
categorie di lavoratori diversi dai lavoratori dipendenti. Per entrambe le
tipologie di soggetti, come anticipato, i valori sono stati aggiornati in base alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrato dall’Istat.
Andiamo quindi a vedere quali sono questi importi.
RETRIBUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI
Per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili di reddito giornalieri
inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da
prendere in considerazione deve essere determinata nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo
contrattuale su base mensile) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito
dalla legge.
In particolare, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere
inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio
di ciascun anno. Per il 2022 il trattamento minimo mensile di pensione a
carico del FPLD è pari a 525,38 euro, così come rivalutato in base
all’adeguamento Istat con un aumento dell’1,9% rispetto al 2021.
Ecco, quindi, che il minimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori
dipendenti è pari a 49,91 euro (9,5% del FPLD). Si precisa che, trattandosi
di “minimale”, la retribuzione base – e quindi anche le prestazioni su questa
calcolata – potranno anche essere di valore superiore.
CATEGORIE DI LAVORATORI DIVERSI DA DIPENDENTI
Con la Circolare n° 35 del 04-03-2022 l’Istituto, con riferimento a periodi di
paga compresi nell’anno 2022, comunica le retribuzioni giornaliere per
calcolare le indennità delle tipologie lavoratori non dipendenti. Si tratta, in
buona sostanza, dei seguenti lavoratori:
● Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4;
● lavoratori agricoli a tempo determinato;
● compartecipanti familiari e piccoli coloni;
● lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari;
● lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;
● lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi
della piccola pesca marittima e delle acque interne. A riguardo vi
consigliamo di leggere questa guida dedicata.
Andiamo quindi a vedere per ciascuna di queste categorie di lavoratori qual è
la retribuzione su cui calcolare le prestazioni in questione.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÁ E DI ENTI COOPERATIVI
Per costoro i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da erogare
sulla base della retribuzione del mese precedente alla domanda (malattia,
maternità/paternità e tubercolosi), comunque non inferiore al minimale
giornaliero di legge che per il 2022 è pari al 59,91 euro.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
Anche per costoro la retribuzione base su cui calcolare le indennità (che
vengono determinate in maniera diversa a seconda della tipologia) non può
essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a 44,40 euro.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
Per questi lavoratori, con riferimento alle prestazioni economiche di
maternità/paternità, l’INPS ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono
liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la
determinazione della misura delle pensioni. Tuttavia, il reddito applicabile, per
l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità non
è ancora disponibile e nel frattempo verrà utilizzato, in via temporanea e salvo
conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro (per maggiori
informazioni si rimanda alla Circolare INPS n.121/2021).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI
EXTRAEUROPEI
Per costoro il calcolo deve essere eseguito sulle stesse retribuzioni
convenzionali per la determinazione dei contributi. Tali retribuzioni sono quelle
indicate nel Decreto del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2021,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2022.
5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI ASI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI
Con riferimento alle sole indennità per congedo di maternità/paternità devono
essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
● 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;
● 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino
a 10,05 euro;
● 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
● 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore
settimanali.
6) LAVORATORI AUTONOMI: ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI
DIRETTI, COLONI, MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI, PESCATORI AUTONOMI DELLA PESCA MARITTIMA E
DELLE ACQUE INTERNE
Anche per loro, solo con riferimento all’indennità di maternità/paternità,
nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e
quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i
seguenti importi:
● Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli
professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di
retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio
dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti
nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel
2021;
● Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione
giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato
dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile abbia inizio nel 2022;
● Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di
retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di
impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il
periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022;
● Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario
convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo
3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile abbia inizio nel 2022.
IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI
Nella circolare in oggetto vengono riportati anche gli importi da prendere a
riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera,
maternità/paternità e congedo parentale da erogare ai lavoratori iscritti alla
Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base
concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui
concesso dall’INPS. Con riguardo all’assegno di maternità dei Comuni si
rimanda a questo articolo dedicato.
Vengono anche indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo
parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D. lgs 26 marzo
2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità
economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in
favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
IL TESTO DELLE CIRCOLARI IN PDF
Per ogni ulteriore dettaglio rimandiamo al testo integrale della Circolare n° 35
del 04-03-2022 e al testo della Circolare n° 15 del 28-01-2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.