Come presentare domanda di invalidità
civile: istruzioni Inps
L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico
italiano ed è un requisito per accedere a determinate prestazioni economiche
e socio sanitarie da parte dello Stato (INPS), nonché al servizio di
collocamento mirato.
La domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, sordità civile,
cecità civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica che
attesta la natura delle infermità invalidanti, è telematica e va presentata
all’INPS. L’Istituto ha introdotto delle novità per la richiesta in vigore nel 2023,
semplificando le modalità di invio della documentazione sanitaria, e una
nuova procedura per la visita di revisione, per rendere il procedimento più
veloce e semplice (anche per gli invalidi minorenni).
In questa guida pratica vi diamo tutte le indicazioni utili e le informazioni
indispensabili su come si presenta la domanda di invalidità civile nel 2023.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE
Chi può presentare la domanda di invalidità civile? Possono fare domanda per
il riconoscimento dell’invalidità:
● i cittadini italiani con residenza in Italia;
● cittadini comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti
all’anagrafe del comune di residenza;
● cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia,
titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno (come
previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione, anche se
privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo).
Come si ottiene il riconoscimento? Quali sono gli step da seguire? L’INPS ha
reso la procedura totalmente informatizzata che tra il 2021 e il 2022 è
divenuta ancora più semplice e veloce. Prevista tra laltro, in linea con i dettami
del PNRR, una maggiore semplificazione nel caso di una domanda presentata
per i minori, come spiegato nel Messaggio n° 4212 del 22-11-2022. L’iter,
tuttavia, è piuttosto articolato e prevede diversi passaggi che ora vi
spieghiamo.
PRIMO PASSO, DAL MEDICO CURANTE
Il cittadino deve innanzitutto recarsi dal proprio medico curante (cosiddetto
medico certificatore), assicurandosi che sia abilitato alla compilazione on line
del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con il quale il
medico attesta la natura dell’infermità.
Il medico abilitato alla certificazione accede ad una piattaforma informatica per
compilare il certificato ed inviarlo all’INPS per via telematica. Dopo la
compilazione on line il medico stampa il certificato (o meglio, la ricevuta di
trasmissione del certificato) e lo consegna all’utente. Questo certificato, che
deve essere conservato ed esibito al momento della visita della
commissione ASL, ha un numero identificativo che il cittadino dovrà poi
riportare nella domanda.
Dal momento del rilascio, la validità del certificato medico introduttivo è di 90
giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. Superato
tale arco temporale, il numero identificativo impresso sulla ricevuta non sarà
più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande e occorrerà presentare di
nuovo la richiesta al medico curante.
SECONDO PASSO, PRESENTAZIONE DOMANDA ALL’INPS
Il passaggio successivo è la presentazione della domanda di invalidità
civile all’INPS. Anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente
per via telematica, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:
- può presentare la richiesta in autonomia, attraverso il portale web
INPS, previa autenticazione per accedere ai servizi online dell’Istituto.
Dato che l’INPS ha dismesso definitivamente il codice Pin dal 1°
ottobre, si può accedere solo utilizzando una delle seguenti credenziali:
SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità
Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- può farsi affiancare nella presentazione della domanda on line da enti
come associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre
organizzazioni associative.
Il modello della domanda on line va compilato con i dati anagrafici e
bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato
stampato dal medico.
Dal 1° ottobre 2021 il cittadino può allegare alla domanda di invalidità tutta la
documentazione probante lo stato di handicap che, qualora ritenuta dall’INPS
sufficiente, può anche fargli saltare la visita di persona (il terzo passaggio che
vi spiegheremo in seguito). Sulle modalità di allegazione e sull’accertamento
dell’invalidità senza convocazione riserviamo un paragrafo a parte più
avanti.
Quando il modulo on line è completo in tutte le sue parti il sistema consente di
stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita,
qualora l’INPS non ritenga sufficiente la documentazione probante inviata. Si
può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori
date indicate dal sistema.
ENTRO QUANDO VIENE FISSATA LA PRIMA VISITA PER L’INVALIDITÀ?
Qualora l’INPS intenda visitare di persona l’interessato, lo convocherà a visita
diretta. La prima visita deve essere fissata entro:
● 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione
delle visite ordinarie;
● 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di
patologia oncologica, ai sensi dell’art. 6 della legge 80/06, o per le
patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007.
La data definitiva viene comunicata anche con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO
Durante la fase di compilazione della domanda di invalidità civile va indicata
anche la modalità di pagamento, che è stata semplificata. Come reso noto
dall’INPS, attraverso il Messaggio n. 3843 (Pdf 53Kb) del 22-10-2020, non è
più obbligatorio inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento
nelle schermate del modulo online per presentare domanda di invalidità civile
relative all’inserimento dei dati utili per l’erogazione dell’agevolazione (Quadro
F).
Infatti, per chi già riceve una prestazione economica di tipo pensionistico
da parte dell’INPS, la procedura telematica propone in automatico le stesse
modalità di pagamento già registrate.
Cosa significa? Che chi riceve già un altro tipo di pensione dall’INPS può
scegliere, ad esempio, di farsi accreditare l’assegno di invalidità sullo stesso
conto corrente bancario. In ogni caso, è comunque possibile modificare la
modalità di pagamento o sceglierne una diversa. In questo caso, bisogna
tenere presente che, per importi superiori a 1.000 euro, il beneficio
economico può essere pagato solo mediante accredito su conti correnti
bancari e postali, libretti nominativi di risparmio e carte di pagamento.
TERZO PASSO, LA VISITA MEDICA
Il giorno della visita l’utente si deve presentare ad una commissione medica
dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’INPS). Se il malato non
può recarsi presso la sede e tale stato viene certificato dal medico, la visita
può essere effettuata a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona
(es. casa di riposo). La commissione redige al termine della visita un verbale
elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve
approvarlo all’unanimità.
Se il parere della commissione non è unanime l’INPS sospende
momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla
esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario
può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova
visita nei successivi 20 giorni.
VERBALE
Una volta inviato all’INPS il verbale e validato, l’interessato deve conservare
il certificato, per presentarlo, ad esempio, in fase di iscrizione al servizio di
collocamento mirato del Centro per l’Impiego, per accedere alle procedure
dedicate ai disabili relative alle offerte di lavoro. In caso di esito negativo, la
persona può fare ricorso all’INPS entro 180 giorni dalla notifica del verbale.
ACCERTAMENTO SENZA CONVOCAZIONE A VISITA
Come anticipato l’INPS, come precisato dal MESSAGGIO n. 3315/2021, ha
attivato un nuovo servizio che consente di presentare alla commissione la
documentazione probante lo stato di invalidità senza doversi recare
fisicamente alla visita. Si tratta della funzione Allegazione documentazione
sanitaria invalidità civile, fruibile sempre dal portale web dell’Istituto,
effettuando l’autenticazione con le credenziali di identità digitale (SPID, CNS o
CIE). Consente di inviare online alle commissioni INPS i documenti sanitari
utili all’accertamento medico-legale, per la definizione agli atti delle
domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima
istanza/aggravamento o di revisione.
In questo modo la commissione può redigere il verbale basandosi solo sugli
atti, se adeguati a consentire una valutazione obiettiva, senza incontrare
fisicamente il cittadino per la visita. La documentazione trasmessa online è
resa disponibile alla commissione medica, che può pronunciarsi con
l’emissione di un verbale agli atti. Lo stesso viene poi trasmesso al cittadino
a mezzo di raccomandata A/R. Tuttavia, se la documentazione trasmessa
dal cittadino è ritenuta insufficiente, l’interessato viene convocato a visita
diretta. Per maggiori dettagli su come funziona la revisione dei requisiti di
invalidità INPS senza visita, vi consigliamo di leggere la nostra guida
dedicata.
COME ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
La procedura, per allegare la documentazione sanitaria alla domanda di
invalidità, avviata da ottobre 2021, è stata via via sempre più migliorata e
velocizzata. A partire dal 20 giugno 2022 le persone con disabilità che
presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità,
handicap e disabilità potranno allegare la documentazione sanitaria
necessaria a completare l’istanza, immediatamente dopo avere acquisito la
domanda. Per farlo basta cliccare sul pulsante “Allega documentazione
sanitaria”. È stata, inoltre, inserita una nuova funzione in menù, denominata
“Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n.
120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche
successivamente alla trasmissione della domanda.
Possono usare questa procedura di allegazione documenti anche i cittadini
che avevano già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di
cecità, sordità o disabilità o che hanno già ricevuto una comunicazione
dall’Istituto riguardante una revisione. Il servizio potrà essere utilizzato fino
alla conclusione dell’iter sanitario. Questa novità illustrata nel Messaggio n°
2518 del 21-06-2022 arriva nell’ottica della semplificazione delle procedure,
uno degli obiettivi del PNRR da raggiungere.
Successivamente, con il Messaggio n° 3574 del 01-10-2022, l’INPS ha
anche chiarito che le funzioni della nuova procedura che vi abbiamo spiegato
dal 1° ottobre 2022 sono estese anche ai medici certificatori e agli Istituti di
Patronato. Dunque, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di
Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere
all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di
autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale.
QUANDO È POSSIBILE ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Il servizio INPS che permette di allegare la documentazione sanitaria
attualmente interessa:
● le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei
territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione
CIC con le Regioni;
● tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (Decreto Legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014).
In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera,
con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti.
Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di
revisione.
Per maggiori dettagli su come avvalersi della revisione dei requisiti per
l’invalidità civile senza presentarsi di persona per la visita, inviando solo la
documentazione necessaria, si consiglia di leggere il nostro focus.
TERMINI INVIO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Come specificato dall’INPS nel Messaggio n° 3574 del 01-10-2022, i
cittadini, i medici certificatori o gli Istituti di Patronato possono trasmettere la
documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso.
Cioè, finché il verbale non è definito. Per le revisioni sanitarie, al fine di
procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS
potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti
interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata
ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di
dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla
trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica
INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale
agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata
sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva,
oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40
giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica
procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato, come vi abbiamo
già spiegato.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I MINORI IN MODALITÀ
SEMPLIFICATA
Come spiegato dall’INPS nel Messaggio n° 4212 del 22-11-2022, è attivo il
servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i
minori. L’accesso al servizio INPS di trasmissione delle domande di
invalidità civile per i minori può essere utilizzando le credenziali del minore
(CIE oppure CNS) o in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID
con le credenziali del genitore o tutore per conto del minore. Anche gli Enti di
Patronato e le associazioni di categoria abilitate, come spiegato nel
Messaggio INPS n. 892 del 02-03-2023, possono accedere a questo
servizio.
La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre
ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati
amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione
economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere
trasmessa selezionando “Invio domanda”.
La selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di
inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica
altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti
modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio
del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’INPS, relativamente alla procedura di domanda semplificata per i minori
precisa anche come proseguire nel caso di richiesta di pagamento
dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario
con la modalità “in contanti presso lo sportello”. Ovvero, se nella sezione
“Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario
che l’altro genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti
del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.
L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione
“Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F
successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di
entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID,
CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda
(Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la
funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
PRESTAZIONI CHE SI OTTENGONO CON L’INVALIDITÁ
L’accertamento dell’invalidità civile presso l’INPS con la procedura che vi
abbiamo spiegato, permette di avere accesso a delle specifiche prestazioni
economiche o sussidi.
In generale, in base alla percentuale di invalidità riconosciuta, vengono
riconosciuti i seguenti benefici:
● iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per
l’assunzione agevolata, in caso di percentuale d’invalidità riconosciuta
dal 46% in poi;
● assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali, in caso di percentuale
d’invalidità riconosciuta dal 33% al 73%;
● esenzione ticket sanitario, in caso di percentuale d’invalidità
riconosciuta dal 66%;
● prestazioni economiche, in caso di percentuale d’invalidità
riconosciuta dal 74% al 100%.
Invece, nel caso di percentuale d’invalidità riconosciuta fino al 33%, non è
previsto nessun riconoscimento.
I sussidi economici previsti sono, per gli invalidi civili:
● pensione di inabilità (invalidi totali);
● indennità di frequenza (minori invalidi);
● assegno mensile (invalidi parziali)
● indennità di accompagnamento.
Per i ciechi civili:
● pensione ai ciechi assoluti;
● pensione ai ciechi parziali;
● indennità speciale;
● indennità di accompagnamento.
Nel caso di sordi:
● pensione;
● indennità di comunicazione.
LIMITI DI REDDITO PER INVALIDITÀ CIVILE
Una volta ottenuta l’invalidità, si si precisa, i cittadini possono accedere a
diverse prestazioni assistenziali. Ma attenzione, come vi spieghiamo nel
nostro approfondimento, molte prestazioni sono subordinate a dei limiti
reddituali. L’INPS ha infatti ricordato che gli interessati devono comunicare i
dati reddituali, con le modalità indicate nel Messaggio n° 3350 del
12-09-2022 altrimenti rischiano la sospensione e la revoca della prestazione.
TURORIAL INPS
Per aiutare i cittadini l’INPS ha realizzato un video tutorial che mostra come
presentare la documentazione sanitaria online passo per passo:
https://www.youtube.com/watch?v=JiPSlikh4z8&t=2s
APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
In questa guida vi illustriamo quali sono gli aiuti attivi per i disabili nel 2023.
Inoltre, vi invitiamo a visitare questa pagina per tutte le informazioni sul
collocamento mirato dei disabili.