Decreto Aiuti: la mappa delle novità
per imprese e professionisti
di Bruno Pagamici – Dottore commercialista in Macerata
Proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine per
effettuare almeno il 30% dell’intervento complessivo nelle abitazioni
unifamiliari ai fini della fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre
- Novità sulle cessioni dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. Contributi
a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi
ucraina. Rafforzamento del credito d’imposta per gli investimenti in beni
immateriali 4.0 effettuati nel 2022 e del bonus formazione 4.0. Garanzie SACE
e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese. Contributo una tantum
per pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti, collaboratori domestici,
stagionali, percettori del reddito di cittadinanza e autonomi. Sono queste
alcune delle principali misure del decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n.
50/2022 (decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Di seguito una disamina delle principali misure.
Misure in materia di energia
Bonus sociale energia elettrica e gas
All’articolo 1 sono previste diverse novità per il bonus sociali elettricità e gas.
In particolare, il rafforzamento dei bonus per le famiglie a basso reddito, già
previsto per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il
secondo trimestre dall’art. 3, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022),
viene esteso al terzo trimestre 2022.
Il valore dei bonus sarà determinato dall’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.
Si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’art. 6, D.L. n. 21/2022 (che ha
innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro – dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre
2022 – la soglia ISEE ai fini dell’applicazione dei bonus sociali elettricità e
gas), si interpreta nel senso che nel caso in cui le bollette siano state già
pagate, l’importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive. Se la
compensazione è impossibile, l’importo spettante sarà rimborsato
automaticamente entro il 31 dicembre 2022.
Qualora invece il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo delle
bollette verrà rideterminato con applicazione del bonus.
Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas
Vengono potenziati anche diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale (articolo 2).
Le novità in particolare riguardano:
- il credito d’imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n.
21/2022. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di
contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW ed è
riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica
effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di
incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022,
al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio nel primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento,
l’aliquota, fissata dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15% (comma
3); - il credito d’imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n.
21/2022. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi
di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del
mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con la disposizione in commento, l’aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella
misura del 20%, è aumenta al 25% (comma 1); - il credito d’imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022
(convertito in legge n. 34/2022). Il credito d’imposta è riconosciuto sulla spesa
sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre
2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre
2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici
(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. Con la disposizione in
commento l’aliquota, inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall’art. 5, c.
2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente aumenta al 25%
(comma 2).
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del
prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un
credito d’imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art.
24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.
Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel
primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di
categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto
dell’IVA.
Il credito d’imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di
cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000); - non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile
Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d’imposta per le imprese gasivore per il primo
trimestre 2022
A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, all’articolo 4 è prevista
la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per
l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre
2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati
dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31
dicembre 2022 (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n.
244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000); - non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile
Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto; - è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a
un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie
richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
Semplificazioni per l’installazione degli impianti da
rinnovabili
Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono
previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.
In particolare: - viene allargato il novero delle aree idonee all’installazione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, D.Lgs. n.
199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La
disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate
dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali
(D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai
sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. n.
42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal
perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e
di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a); - vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree
idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
nelle aree idonee, dettata dall’articolo art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 199/2021, si
applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a
quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti
rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b); - viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 1,
D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei
ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7).
Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico
e agroindustriale
Novità per le imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Con le nuove norme (articolo 7), infatti, si prevede che nell’applicazione degli
orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di
energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture
delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio
annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la
vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in
corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Proroga superbonus 110% per le unifamiliari
Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le
unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).
In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità
immobiliari dalle persone fisiche, di cui all’art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n.
34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30
giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati
lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30%
possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.
Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi
Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus
edilizi (articolo 14, comma 1, lettera b).
In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società
appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei
clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di
ulteriore cessione.
Misure per la liquidità
Garanzie Sace in Temporary Framework
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze
di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti
dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della
Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive
adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31
dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti
di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito
documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie
prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale (articolo 15).
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione
Europea.
Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
(con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata
non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del
fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha
iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere
considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi
precedenti la domanda di finanziamento.
La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere
costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese
devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del
volume di fatturato: - per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato
fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento; - per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5
miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l’80%
del finanziamento; - per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la
garanzia copre il 70% del finanziamento.
Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a: - per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti
base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto
e sesto anno; - per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante
il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base
durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della
decisione della Commissione europea.
Fondo garanzia PMI
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti
dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei
prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle
misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina
da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e
dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla
Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del
Fondo di garanzia PMI (articolo 16).
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i
finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata
del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di
obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo
energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.
La garanzia è concessa: - entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento
assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo
totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria
attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei
costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di
finanziamento; - a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino
in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi
Ucraina-Russia.
Garanzia Sace a condizioni di mercato
Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato
(articolo 17).
Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione
europea.
La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione
a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione
finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni,
l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di
crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari,
emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al
100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
Contributi a fondo perduto
Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie
imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18).
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero
dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da
quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita
di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e
semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno
al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono: - aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto,
un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di
almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le
imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del
corrispondente periodo dell’anno 2021); - aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto
legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del
2019.
L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non
può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza
tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente
l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al
corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali: - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori
a 5 milioni di euro; - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5
milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di
riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le
istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito
di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il
termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del
possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di
controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Con l’articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del “Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021
(legge n. 178/2020).
Garanzie Ismea
Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà concedere
una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche,
intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei
costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022
(articolo 20).
Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono: - un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi
costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non
superiore a 35.000 euro); - l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una
durata fino a 120 mesi.
Misure per la produttività delle imprese e
l’attrazione degli investimenti
Credito d’imposta beni immateriali 4.0
Con l’articolo 21 si rafforza il credito d’imposta per gli investimenti in beni
strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n.
232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, c. 1058,
legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel
2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal
20 al 50%.
Credito d’imposta formazione 4.0
All’articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0.
Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, previste dal c. 211, legge n.
160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono
aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie
imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti
individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati
relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano
certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del
decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito
d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie
imprese.
Credito di imposta sale cinematografiche
Viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche (articolo
23).
A seguito della modifica apportata, il credito d’imposta è riconosciuto nella
misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale
cinematografiche.
Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella
misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere
audiovisive.
Fondo IPCEI
Viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di
euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024 (articolo 24).
Attrazione degli investimenti esteri
All’articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni
all’anno, per favorire l’attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione
delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno
sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli
adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.
Caro materiali
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all’articolo 26
vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro
per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l’anno 2026) per
consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e
stimolare la partecipazione alle nuove gare.
Viene poi previsto che le Regioni, in deroga alle norme che prevedono
l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente
all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento straordinario dei prezzari
in vigore. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari saranno
aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni
interessate.
I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31
dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo
2023 per i progetti a base di gara approvati entro tale data.
Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti
determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
incrementando del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data
del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui all’esito dell’aggiornamento dei prezzari
risulti, nell’anno 2022, un incremento dei prezzi inferiore ovvero superiore al
20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti
in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente
all’adozione del prezzario aggiornato.
Misure a favore di imprese esportatrici
L’articolo 29 prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a
valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per
fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in
atto in Ucraina.
Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può
essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.
La misura, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità
stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest,
tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle
domande presentate.
Semplificazioni per investimenti strategici
Con l’articolo 30 si introducono procedure amministrative semplificate per
l’adozione di investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo
nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.
In particolare, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane,
province e comuni, si consente al Ministero dello sviluppo economico, in
sostituzione dell’amministrazione proponente (previa assegnazione di un
termine per provvedere non superiore a 30 giorni), di adottare ogni atto o
provvedimento necessario.
Qualora il Ministero dello sviluppo economico non adotti detti atti e
provvedimenti, ovvero, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province
autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
esercita i poteri sostitutivi, individuando l’amministrazione, l’ente, l’organo o
l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
necessari.
Politiche sociali
Bonus una tantum
Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di
200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti
con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il
reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e
32).
L’indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A
tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L’importo e le modalità di
concessione dell’aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale
(articolo 33).
Bonus trasporto locale
All’articolo 35 viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto
ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le
persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo
non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del
Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate
ammontano a 79 milioni di euro.
Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al
100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.
Fondo affitti
Con l’articolo 37 viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n.
431/1998 (Fondo affitti).
D.L. 17/05/2022, n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114)
FONTE – WOLTERS KLUVER E IPSOA