IMPRESE – Fringe benefit o welfare aziendale: cosa conveniente di più alle imprese?

Fringe benefit o welfare aziendale: cosa
conveniente di più alle imprese?


di Simone Baghin – Consulente del lavoro in Vicenza
Con lo scopo di intervenire sul potere di acquisto dei lavoratori le aziende
stanno sempre di più introducendo politiche retributive mediante il
riconoscimento di beni e servizi sotto forma di fringe benefit o welfare
aziendale. Si tratta di misure che hanno un alto valore incentivante, ma che
vanno valutate attentamente al fine di contenere il costo del lavoro. Per
effettuare una valutazione economica in merito all’applicazione di una o
dell’altra misura occorre, infatti, conoscere i destinatari, le fonti istitutive e le
regole in ambito fiscale e contributivo. Cosa conviene di più alle imprese?
È indubbio che negli ultimi anni le aziende allo scopo di intervenire sul potere
di acquisto dei lavoratori ma avendo anche cura di tenere sotto controllo il
costo del lavoro, si sono orientate sempre di più nell’introduzione e
implementazione di politiche retributive finalizzate al riconoscimento di beni e
servizi da mettere a disposizione dei singoli lavoratori o della generalità. Beni
e servizi che possono assumere natura diversa e impatto fiscale e contributivo
a seconda che vengano riconosciuti come forma integrativa di retribuzione
(fringe benefit) ovvero come forma di integrazione non monetaria della
retribuzione (welfare aziendale).
Proviamo qui di seguito a delineare le differenze tra fringe benefit e welfare
aziendale
Definizione di fringe benefit e welfare aziendale
I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella
messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei dipendenti (o di qualche
dipendente), senza che ve ne sia l’obbligo in forza di normative legislative.
I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione
in natura che può assumere anche natura incentivante, poiché possono
essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della
prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.
I compensi in natura, essendo erogati quale corrispettivo della prestazione
lavorativa, hanno natura retributiva (e non liberale) con la conseguente
applicazione dei principi in tema di retribuzione, e cioè:

  • possibilità di considerare il valore dei predetti compensi ai fini del calcolo di
    istituti retributivi indiretti o differiti;
  • obbligo del datore di lavoro di non eliminare queste corresponsioni nel caso
    in cui si applichi il principio dell’irriducibilità (salvo rinuncia del lavoratore).
    Pur non esistendo una definizione di legge, per welfare aziendale oggi si
    intende l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di
    integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in
    funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita
    privata e lavorativa.
    Non si tratta quindi di elementi che assumono natura retributiva ma bensì la
    loro erogazione deve rispondere a finalità di tipo assistenziale e come
    strumenti in grado di aiutare la conciliazione vita lavoro.
    Destinatari
    I fringe benefit, assumendo natura retributiva, possono essere riconosciuti al
    singolo lavoratore
    Il welfare aziendale, invece, per beneficiare dell’esenzione fiscale e
    previdenziale, parziale e totale, deve essere offerto o messo a disposizione
    della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi.
    Fonte istitutiva
    Il riconoscimento del fringe benefit trova la sua fonte istitutiva nell’accordo
    individuale tra datore di lavoro e lavoratore all’atto dell’assunzione ovvero in
    un momento successivo.
    Per quanto riguarda il welfare aziendale, questo viene istituito e
    regolamentato mediante accordo/contratto, regolamento interno o come atto
    unilaterale.
    La scelta della fonte istitutiva del welfare comporta anche conseguenze in
    tema di deducibilità fiscale per l’azienda del relativo costo sostenuto: qualora
    infatti sia regolamentato da contratto/accordo o regolamento interno, la
    deducibilità ai fini IRES è del 100%; diversamente, qualora offerto come atto
    unilaterale da parte del datore di lavoro, senza alcuna formalizzazione, la
    deducibilità è limitata al limite del 5/1000 del costo delle retribuzioni sostenuto
    nell’anno.
    Valorizzazione economica e imponibilità fiscale e contributiva
    I fringe benefit rientrano nel concetto generale di omnicompresività del reddito
    da lavoro dipendente stabilito dall’art. 51 TUIR ai sensi del quale il reddito da
    lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
    titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
    in relazione al rapporto di lavoro.
    È da tener presente che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR
    dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
    servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
    d’imposta a 258,23 euro e che se il predetto valore superiore al citato limite, lo
    stesso concorre interamente a formare il reddito.
    Per quanto riguarda la valorizzazione in termini monetari dei valori (fringe
    benefit), l’art. 9 comma 3 del TUIR stabilisce che questi devono essere
    valorizzati per il loro valore normale, intendendo per esso prezzo o
    corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o
    similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
    commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
    acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi.
    Vi sono però determinati beni e servizi che “sfuggono” alla regola generale
    della valorizzazione al valore normale di cui all’art. 9, comma 3; si tratta in
    particolare di alcuni beni e servizi per i quali la norma prevede una
    valorizzazione convenzionalmente stabilita dall’art. 51 (Autovettura ad uso
    promiscuo, prestiti ai lavoratori, fabbricati concessi in locazione, in uso o in
    comodato, ecc).
    Per quanto riguarda il welfare aziendale, il valore dei beni e servizi offerti o
    messi a disposizione della generalità dei dipendenti non rappresenta
    retribuzione imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale per il
    lavoratore.
    Viene prevista però una eccezione al principio di esenzione fiscale in caso di:
  • contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
    ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
    disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino
    negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
    all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore
    complessivamente ad euro 3.615,20;
  • contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore alla previdenza
    complementare del lavoratore fino a 5.164,57 annui;
    In entrambi i casi, lato azienda, è dovuto dal datore di lavoro il contributo di
    solidarietà INPS del 10%.
    Imponibilità ai fini del TFR
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
    retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
    compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
    del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
    corrisposto a titolo di rimborso spese.
    Pertanto, salvo diversa previsione del CCNL il controvalore dei beni e servizi
    riconosciuto a titolo di fringe benefit rientra nella retribuzione utile al calcolo
    del TFR.
    Per quanto riguarda i beni e servizi del paniere di welfare aziendale, non
    assumendo natura retributiva, non rilevano ai fini del calcolo della retribuzione
    utile ai fini del calcolo del TFR.
    Tabella di riepilogo e confronto
    Fringe benefit Welfare aziendale
    Definizione
    Beni e servizi
    riconosciuti dal datore
    di lavoro al lavoratore
    aventi natura
    retributiva
    L’insieme di benefici e prestazioni
    erogato ai dipendenti nell’intento di
    integrare la componente
    meramente monetaria della
    retribuzione sia in funzione di
    sostegno al reddito sia in funzione
    di miglioramento della vita privata
    e lavorativa.
    Destinatari Singolo lavoratore Generalità o categorie omogenee
    Fonte
    regolativa
    Accordo individuale
  • Accordo o contratto collettivo
  • Regolamento interno
  • Atto unilaterale
    Valorizzazione
    in termini
    economici
  • Non concorre alla
    formazione del reddito
    il valore dei beni e
    servizi fino a 258,23 su
    base annua
  • Superata tale soglia,
    ai fini della
    valorizzazione si
    assume il valore
    normale ai sensi
    dell’art. 9, comma 3,
    TUIR
  • Previste regole
    particolari di
    valorizzazione
    convenzionale
  • Non concorre alla formazione del
    reddito
  • Viene previsto un limite di
    esenzione fiscale e previdenziale
    in caso di:
    a) Previdenza complementare fino
    a 5.164,57
    b) Assistenza sanitaria integrativa
    fino a 3.615,20
    Contribuzione
    INPS
    Ordinaria (salvo il
    limite di esenzione di
    258,23 su base annua)
    Di solidarietà del 10% in caso di
    previdenza complementare e
    assistenza sanitaria integrativa
    fonte: IPSOA

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