GIOVANI E LAVORO – Bonus assunzione giovani under 36 nel 2023: come funziona l’esonero contributivo

Bonus assunzione giovani under 36 nel
2023: come funziona l’esonero contributivo


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre prossimo il
bonus assunzione under 36. I datori di lavoro privati che assumono
giovani a tempo indeterminato possono usufruire dell’esonero
contributivo del 100 per cento per 3 anni nel limite di 8.000 euro annui
I datori di lavoro privati che nel 2023 assumono a tempo indeterminato giovani
under 36 possono beneficiare dell’esonero contributivo del 100 per cento per
3 anni.
Lo sgravio spetta nel nuovo limite massimo di 8.000 euro annui. A prevederlo
è la Legge di Bilancio 2023, che ha prorogato la misura fino al prossimo 31
dicembre.
L’esonero è riconosciuto per 48 mesi se l’unità produttiva del datore di lavoro
si trova in una delle Regioni del Sud Italia.
Per l’operatività della misura bisogna attendere il via libera da parte della
Commissione Europea.
Bonus assunzione giovani under 36 2023: come funziona
l’esonero contributivo
Il bonus assunzione under 36 è stato confermato anche per quest’anno. La
Legge di Bilancio 2023, infatti, ha prorogato l’incentivo fino al 31 dicembre.
L’obiettivo è quello di promuovere l’occupazione giovanile stabile,
mantenendo l’agevolazione in vigore nello scorso biennio.
Si tratta dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro
privati che assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 36 anni
d’età. L’incentivo riguarda i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro
ad esclusione di premi e contributi INAIL.
Il provvedimento inserito nella Manovra proroga quanto previsto dalla Legge
di Bilancio 2021 (art. 1, comma 10) con un’importante novità: il limite
massimo dello sgravio sale da 6.000 a 8.000 euro.
I datori di lavoro, dunque, per le assunzioni effettuate nel 2023, potranno
beneficiare di un esonero contributivo del 100 per cento fino a 8.000 euro
annui per 3 anni.
Il periodo agevolato diventa di 4 anni se il datore di lavoro assume giovani
presso unità produttive presenti nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o non
imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, ad esclusione delle imprese
del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.
Bonus assunzione giovani under 36: requisiti e obblighi
L’assunzione dei giovani lavoratori deve essere effettuata attraverso un
contratto a tempo indeterminato, anche con trasformazione da tempo
determinato.
Questi non devono aver compiuto i 36 anni d’età al momento della firma e non
devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero non si
applica ai contratti di apprendistato.
I datori di lavoro, inoltre, non devono aver licenziato o licenziare lavoratori con
la stessa qualifica nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti la
nuova assunzione e nei nove mesi successivi.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto di specifiche
condizioni da parte del datore di lavoro:
● regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del
DURC;
● assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni
di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
● rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
I beneficiari accedono all’agevolazione attraverso le denunce del flusso
UNIEMENS secondo le indicazioni operative fornite dall’INPS tramite la
circolare n. 56/2021, il messaggio n. 3389/2021 e il messaggio n.
403/2022. Al momento si attende una nuova comunicazione da parte
dell’Istituto con tutti gli aggiornamenti per il 2023.
Come per gli anni scorsi, l’operatività della misura è subordinata
all’autorizzazione della Commissione Europea, secondo quanto previsto
dall’articolo 108 par. 3 del Trattato dell’Unione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.