FORMAZIONE – Credito formazione 2022: la data spartiacque ne influenza il calcolo

Credito formazione 4.0 2022: la data
spartiacque ne influenza il calcol
o


di Debora Reverberi
Il credito d’imposta formazione 4.0 non rientra, ad oggi, fra le misure del piano
Transizione 4.0 prorogate al 2023 e seguenti, ma le rendicontazioni delle
spese sostenute nel 2022 dalle Pmi richiedono accorgimenti ad hoc
dettati dall’excursus normativo che ha influenzato le intensità della misura.
Come noto, infatti, l’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è intervenuto
sulla disciplina agevolativa con due disposizioni di impatto antitetico:
● una maggiorazione delle aliquote agevolative previste a favore
delle Pmi, in caso di formazione qualificata e certificata secondo
disposizioni attuative mai compiutamente emanate (articolo 22,
comma 1, D.L. 50/2022);
● una riduzione delle aliquote agevolative previste a favore delle
Pmi, in caso di formazione non qualificata e certificata,
limitatamente ai progetti di formazione avviati dopo l’entrata in
vigore del decreto Aiuti (articolo 22, comma 2, D.L. 50/2022).
La mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
firmato dall’allora Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e l’assenza del
decreto direttoriale a cui lo stesso D.M. rinviava espressamente per la
definizione dei criteri e delle modalità di accertamento delle competenze,
hanno di fatto reso inapplicabile le maggiorazioni di aliquote a favore
delle Pmi.
Paradossalmente l’intervento legislativo che si proponeva di “rendere più
efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e
medie imprese”, si è tradotto in un automatico depotenziamento delle
aliquote per i progetti di formazione 4.0 avviati dalle Pmi dal 18 maggio
2022, giorno di entrata in vigore del Decreto Aiuti.
Il comma 2 dell’articolo 22 D.L. 50/2022 dispone infatti quanto segue: “Con
riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni
previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente
diminuite al 40 per cento e al 35 per cento”.
Dal tenore letterale della norma si evince dunque l’automatica applicazione
delle intensità di credito potenziate per progetti formativi “avviati” dal 18
maggio 2022, non potendosi soddisfare i requisiti di qualificazione e
certificazione dell’attività formativa disposti al comma 1.
In assenza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate o dello stesso legislatore,
volti a rendere non operativo l’iniquo depotenziamento, il conteggio del
credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022 dovrebbe
dunque essere effettuato operando l’opportuno distinguo tra:
● progetti formativi “avviati” entro il 17 maggio 2022, a cui si
applicano le aliquote 2021;
● progetti formativi “avviati” dal 18 maggio 2022, a cui si applicano
le aliquote depotenziate.
Nel silenzio di legge si ritiene che per progetti “avviati” debba interpretarsi
quelli in relazione ai quali si siano verificate le prime attività formative
(assumendo a riferimento la data della prima attività formativa svolta) e le cui
spese ammissibili risultino di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del
Tuir, del periodo d’imposta 2022.
Per quanto concerne i progetti di formazione 4.0 avviati entro il 17 maggio
2022, le aliquote applicabili risultano essere quelle previste al comma 211
dell’articolo 1, Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020):
● piccole imprese 50% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
● medie imprese 40% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
● grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
● 60% in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre
2017.
Per quanto riguarda i progetti di formazione 4.0 avviati dal 18 maggio
2022, le aliquote applicabili risultano essere le seguenti:
● piccole imprese 40% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
● medie imprese 35% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
● grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
Dovrebbe risultare confermata la maggiorazione al 60%, disposta
dall’ultimo periodo del comma 211 dell’articolo 1, Legge 160/2019, in
relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti
svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Si rammenta, infine, che risultano ammissibili al credito d’imposta, secondo
quanto disposto dal comma 1064, lettera l) dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d.
Legge di Bilancio 2021), i seguenti costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3,
del Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014:
● spese del personale relative ai formatori, limitatamente alle ore di
partecipazione alla formazione;
● costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione
direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di
viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le
spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
● costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
● spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le
spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese
generali) parametrate alle ore di formazione.
Periodo
d’imposta
2022
Dimensione
impresa
Credito
d’imposta
Lavoratori
svantaggiati e
molto
svantaggiati
Limite
massimo
annuo di
credito
Progetti
formativi
avviati
entro il
17.05.2022
Piccola
impresa
50% 60% Euro
300.000
Media impresa 40% 60% Euro
250.000
Grande
impresa
30% 60% Euro
250.000
Progetti
formativi
avviati dal
18.05.2022
Piccola
impresa
40% 60% Euro
300.000
Media impresa 35% 60% Euro
250.000
Grande
impresa
30% 60% Euro
250.000
fonte: EC NEWS EUROCONFERENCE

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