Fondo di Garanzia: dal 6 aprile le
domande per i “basket bond”
Nuove modalità per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni

Fondo di Garanzia: dal 6 aprile le
domande per i “basket bond”
Nuove modalità per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni

di Pietro Mosella


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha comunicato che, dal
6 aprile 2023, le imprese interessate potranno presentare richieste di garanzia
per i “basket bond” che permettono di reperire liquidità per finanziare
programmi di sviluppo in una prospettiva di medio lungo periodo.
Per completezza, occorre anzitutto ricordare che, l’articolo 15 del D.L. n.
73/2021 (cd. decreto “Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 156/2021, ha istituito una Sezione speciale del Fondo di garanzia
per le PMI (si veda a tal proposito l’articolo “Sezione speciale Fondo di
garanzia PMI: modalità e termini di concessione” dell’11 luglio 2022).
Detta Sezione, è dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di
obbligazioni emesse da imprese con numero di dipendenti non superiori a
499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale,
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o
anche senza segmentazione del portafoglio.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’economia e delle finanze del 20 maggio 2022, sono state definite le
modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia
della predetta Sezione speciale, le caratteristiche dei programmi di sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di
cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità, i criteri di loro selezione e le
modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o
professionali.
Tali modalità operative, entreranno in vigore dal 6 aprile 2023.
Nuove modalità operative – Le nuove modalità operative per la concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, definiscono le modalità e le forme di
presentazione delle richieste di garanzia della Sezione speciale su portafogli
di obbligazioni.
Esse presentano diverse novità e, la principale, riguarda l’inclusione, tra i
soggetti che possono richiedere la garanzia, di società veicolo (SPV) che,
nell’ambito dei programmi di basket bond, sottoscrivono i titoli emessi dalle
imprese finanziandosi a loro volta attraverso un’emissione di titoli sottoscritti
da investitori istituzionali.
Tra i possibili soggetti richiedenti la garanzia del Fondo vi sono, come in
precedenza, anche banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione,
organismi collettivi del risparmio e confidi.
Con le nuove modalità operative diventano ammissibili, oltre alle PMI, anche
le cosiddette Mid Cap, ovvero le imprese con un numero di dipendenti
inferiore a 499, ma diverse dalle PMI.
Cresce, inoltre, la percentuale della garanzia che può arrivare fino al 25% (era
l’8% nelle vecchie modalità operative) dell’importo complessivo del portafoglio
(che dev’essere compreso tra 40 e 300 milioni di euro).
Per i singoli bond, invece, è previsto un ammontare compreso tra i 2 e gli 8
milioni di euro (durata massima di 10 anni), comunque non superiore al 5%
dell’importo complessivo del portafoglio.
Le risorse assegnate alla Sezione speciale del Fondo dedicata alla
concessione di garanzie regolate dalle nuove modalità operative, sono pari a
200 milioni di euro.
Beneficiari finali e soggetti richiedenti – Sono ammissibili alla garanzia della
Sezione speciale su portafogli di obbligazioni, i soggetti beneficiari finali
ammissibili ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo e del Decreto del
MISE 20 maggio 2022.
Per quanto concerne, invece, i soggetti richiedenti, le nuove modalità
operative prevedono che, possono richiedere la garanzia della Sezione
speciale, previo accreditamento:
● a) i soggetti finanziatori, in caso di garanzia diretta;
● b) i soggetti garanti, in caso di riassicurazione e controgaranzia.
L’accreditamento dei suddetti soggetti richiedenti ai fini della presentazione
delle richieste d’ammissione alla garanzia della Sezione speciale è
disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni operative del Fondo. I soggetti
richiedenti, provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre
indicazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle predette
disposizioni operative.
Modalità d’intervento della sezione speciale – La Sezione speciale – come
specificano le nuove modalità operative – può intervenire con le seguenti
modalità:
● a) “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto
finanziatore sottoscrittore delle obbligazioni emesse dai soggetti
beneficiari finali. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in
relazione a portafogli di obbligazioni sottoscritte da più soggetti
finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal soggetto
finanziatore capofila;
● b) “riassicurazione e controgaranzia”, ossia rilasciando la garanzia in
favore del soggetto garante, il quale, a sua volta, rilascia una garanzia
di primo livello ad uno o più soggetti finanziatori, con i quali collabora
per la strutturazione e gestione del portafoglio di obbligazioni. La
riassicurazione e la controgaranzia possono essere rilasciate anche in
favore di una rete di soggetti garanti. In tali casi, la richiesta di garanzia
è presentata dal soggetto garante capofila.
Qualora il soggetto finanziatore non sottoscriva l’intera obbligazione emessa
dal soggetto beneficiario finale, ma solo una quota di essa, la garanzia della
Sezione speciale è rilasciata esclusivamente su tale quota.
fonte: FISCALFOCUS TODAY

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