Fondi di solidarietà: dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l’adeguamento entro il 31 dicembre

Fondi di solidarietà: dal Ministero del
Lavoro le istruzioni per l’adeguamento
entro il 31 dicembre


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Il Ministero del lavoro tramite la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022
fornisce tutti i chiarimenti in relazione all’adeguamento dei fondi di
solidarietà entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro
del settore confluiranno nel fondo integrazione salariale dal 1° gennaio
Fondi di solidarietà, c’è tempo fino al 31 dicembre per l’adeguamento alle
disposizione della Legge di Bilancio 2022.
Questa, infatti, nel prevedere il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali ha modificato anche la disciplina dei fondi di solidarietà
bilaterali.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 fornisce un
riepilogo di tutte le indicazioni affinché le parti sociali possano adeguarsi entro
la scadenza, stipulando un apposito accordo o contratto collettivo.
In caso contrario, dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro del relativo settore
confluiranno nel Fondo di integrazione salariale.
Fondi di solidarietà: dal Ministero del Lavoro le istruzioni per
l’adeguamento entro il 31 dicembre
Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 raccoglie
tutte le indicazioni in vista della scadenza per l’adeguamento dei fondi di
solidarietà alle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, prevista per il 31
dicembre.
Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali stabilito dalla
Legge n. 234/2022, infatti, riguarda anche la disciplina dei fondi di solidarietà
bilaterali.
Questi assicurano ai lavoratori un trattamento di integrazione salariale in caso
di interruzione o sospensione dell’attività, in tutti i settori non coperti dalla
cassa integrazione.
La Legge di Bilancio 2022 ha concesso ai fondi già costituiti al 31 dicembre
2021 un periodo di transizione, in modo da consentire l’adeguamento alle
nuove disposizioni, come illustrato anche dall’INPS nel messaggio n. 2936
dello scorso luglio.
Fondi di solidarietà: istruzioni per l’adeguamento della platea dei
datori di lavoro
La novità principale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1,
comma 204, lettera b), è l’eliminazione del limite minimo di 5 dipendenti oltre
il quale scattava l’obbligatorietà.
L’assegno di integrazione salariale, pertanto, diventa accessibile anche per le
aziende con meno di 5 dipendenti.
Il Ministero ricorda che, come disposto dalla norma, i fondi già costituiti al 31
dicembre 2021 devono allinearsi entro la fine dell’anno in corso.
In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel fondo
di integrazione salariale INPS a partire dal 1° gennaio 2023, dove verranno
trasferiti anche i contributi già versati o dovuti dagli stessi.
Pertanto, le parti sociali interessate per i fondi che prevedono una soglia
dimensionale di accesso non conforme a quella prevista dalla normativa,
dovranno stipulare appositi accordi e contratti collettivi di adeguamento per
evitare di confluire nel fondo di integrazione salariale.
L’accordo collettivo va siglato entro la scadenza del 31 dicembre 2022 ed
entro lo stesso termine va trasmesso al Ministero del Lavoro.
Questo poi procederà alla verifica di sostenibilità finanziaria nel medio periodo
(8 anni). L’ampliamento della platea di beneficiari, infatti, potrebbe comportare
una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
Fondi di solidarietà: istruzioni per l’adeguamento dell’assegno di
integrazione salariale
Anche per quel che riguarda l’adeguamento della prestazione dell’assegno di
integrazione salariale, riconosciuta dai fondi di solidarietà bilaterale, bisogna
rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022.
La Legge n. 148 del 2015, articoli 26, 27 e 40, infatti stabilisce che:
“per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale
di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis.”
Inoltre, la durata della prestazione deve essere almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e
della causale utilizzata.
Datori di lavoro Durata minima che deve essere
garantita dal Fondo
Datori di lavoro che occupano
mediamente fino a 5 dipendenti nel
semestre precedente
13 settimane di assegno di integrazione
salariale per causali sia ordinarie sia
straordinarie
Datori di lavoro che occupano
mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti
nel semestre precedente
26 settimane di assegno di integrazione
salariale per causali sia ordinarie che
straordinarie
Datori di lavoro che occupano
mediamente oltre 15 dipendenti nel
semestre precedente
26 settimane di assegno di integrazione
salariale per causali ordinarie;
24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione
aziendale”(anche per realizzare processi di
transizione);
12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
36 mesi per causale CIGS “contratto di
solidarietà”
I fondi già costituiti, pertanto, dovranno adeguarsi entro la fine dell’anno. In
caso contrario i datori di lavoro, solamente per quanto riguarda l’erogazione
dei trattamenti, confluiranno dal 1° gennaio nel fondo di integrazione salariale
INPS.
Anche in questo caso sarà necessario stipulare accordi e contratti collettivi per
adattarsi ai requisiti di causali, importo e durata e il Ministero procederà alla
verifica di sostenibilità finanziaria per almeno 8 anni.

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